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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI (1)

Art. 13
Applicazione della normativa in tema di perdita di possesso
1. Non è dovuta, ai sensi dell'articolo 5, commi trentaduesimo e trentaseiesimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, la tassa automobilistica regionale quando l'annotazione al pubblico registro automobilistico (P.R.A) della perdita di possesso avvenga entro la scadenza del termine utile per il pagamento.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a tutti i rapporti pendenti all'entrata in vigore della presente legge. È comunque esclusa la ripetizione di quanto già versato.

Note del Redattore:

La tabella 1 allegata alla presente legge è stata sostituita dall' art. 3 L.R. 22 dicembre 2005 n. 23

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