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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI (1)

Art. 20
Recupero spese di notifica
1. Sono a carico del destinatario dell'atto le spese di notifica degli atti di contestazione, di accertamento e di irrogazione di sanzione previsti agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997 e le spese di notifica sostenute dall'amministrazione per il recupero delle proprie entrate.
2. Non sono a carico del destinatario le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione l'amministrazione è tenuta su richiesta.

Note del Redattore:

La tabella 1 allegata alla presente legge è stata sostituita dall' art. 3 L.R. 22 dicembre 2005 n. 23

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