LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI
(1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 20 maggio 2021, n. 5Art. 21
Norma transitoria
1.
Ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni ù favorevoli al contribuente.
2
Gli atti e i provvedimenti definitivi emanati prima dell'entrata in vigore della presente legge non possono ù essere oggetto di riesame.
Note del Redattore:
La tabella 1 allegata alla presente legge è stata sostituita dall' art. 3 L.R. 22 dicembre 2005 n. 23