LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI
(1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 20 maggio 2021, n. 5Art. 3
(sostituita lett. f) comma 2, aggiunto comma 2 bis. da art. 4 L.R. 21 dicembre 2012 n. 15)
Autotutela
1.
Il dirigente della struttura competente in materia di tributi regionali o un suo delegato può, d'ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, provvedere all'annullamento degli atti relativi a tributi regionali che siano illegittimi o infondati e può altresì sospenderne gli effetti.
2.
Le ipotesi di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte sono, in particolare, quelle di seguito elencate:
a)
errore di persona;
b)
errore logico o di calcolo;
c)
errore sul presupposto dell'imposta;
d)
doppia imposizione;
e)
mancata considerazione di pagamenti eseguiti;
f)
mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre il termine di prescrizione o decadenza prevista in materia dalla singola legge d'imposta e, comunque, per tutto ciò che è da pagarsi ad anno o in termini più brevi, non oltre il termine di prescrizione breve quinquennale previsto dall'articolo 2948 del codice civile;
g)
sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
h)
errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione.
2 bis.
In ogni caso non si procede all'annullamento in autotutela di un atto o di un provvedimento amministrativo per motivi sui quali sia intervenuta una sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione regionale.
Note del Redattore:
La tabella 1 allegata alla presente legge è stata sostituita dall' art. 3 L.R. 22 dicembre 2005 n. 23