Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI (1)

Art. 4

(aggiunto comma 5 bis. da art. 4 L.R. 21 dicembre 2012 n. 15)

Interpello
1. Qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione di norme regionali o di disposizioni tributarie la cui applicazione è di competenza regionale, il contribuente può presentare istanza di interpello all'amministrazione regionale sull'applicazione di tali disposizioni a casi concreti e personali.
2. Il dirigente della struttura competente in materia di tributi regionali o un suo delegato risponde entro centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza.
3. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 2 si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
4. La presentazione dell'istanza di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
5. Qualsiasi atto, a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta, o, nel caso di cui al comma 3, dell'interpretazione del contribuente, è nullo.
5 bis. In assenza di un modificato quadro normativo, la risposta già fornita dall'amministrazione regionale ad un'istanza di interpello, concernente l'applicazione delle diposizioni tributarie a casi concreti e personali, può essere oggetto di mera conferma in relazione a successive istanze aventi ad oggetto la stessa materia presentate dal medesimo contribuente.

Note del Redattore:

La tabella 1 allegata alla presente legge è stata sostituita dall' art. 3 L.R. 22 dicembre 2005 n. 23

Espandi Indice