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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI (1)

Art. 5

(modificati commi 2 e 3, aggiunto comma 5 bis. da art. 3 L.R. 7 dicembre 2011 n. 17, poi modificato comma 5 bis. da art. 27 L.R. 1 agosto 2019 n. 17)

Pagamento rateale
1. Il contribuente può richiedere la rateizzazione del pagamento delle somme dovute a titolo di tributo, di sanzione, di interessi e relativi accessori.
2. Il pagamento rateizzato, con l'applicazione degli interessi nella misura prevista per il ritardato versamento del tributo ovvero al tasso ... equivalente, può essere disposto fino al massimo di dieci rate trimestrali.
3. Il mancato versamento di una rata nei termini fa decadere dal beneficio e il residuo ammontare deve essere versato in unica soluzione.
4. Se l'istanza di rateizzazione viene inviata entro il termine per il pagamento in via agevolata l'interessato viene ammesso al pagamento rateizzato calcolato sull'importo della sanzione comminata in misura ridotta.
5. Se l'importo da rateizzare supera euro 25.000,00 la concessione della rateizzazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria.
5 bis. Il dirigente regionale competente determina l'importo minimo delle rate, i casi in cui, in deroga a quanto previsto dal comma 2, la rateizzazione è concessa su base mensile, nonché ogni altro aspetto relativo all'attuazione del presente articolo.

Note del Redattore:

La tabella 1 allegata alla presente legge è stata sostituita dall' art. 3 L.R. 22 dicembre 2005 n. 23

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