Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI (1)

Art. 6
Compensazione
1. L'obbligazione per tributi regionali può essere, previa istanza del contribuente, estinta anche per compensazione, nell'ambito dello stesso tributo.
2. Quanto versato in eccedenza e riportato nell'anno d'imposta successivo viene imputato a compensazione prima del debito d'imposta, poi della eventuale sanzione, ed infine degli interessi se dovuti.
3. Qualora necessario e sempre che non si rechi pregiudizio al contribuente, può essere disposta, anche d'ufficio, la compensazione tra ù anni d'imposta, previa comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. L'interessato può, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione di tale comunicazione, inviare le proprie osservazioni.
5. Sulle osservazioni di cui al comma 4 il dirigente della struttura competente in materia di tributi regionali o un suo delegato decide entro novanta giorni dal loro ricevimento con provvedimento definitivo.
"Art. 6
Riscossione coattiva
1. La riscossione coattiva dei tributi regionali e delle relative sanzioni e accessori è effettuata mediante iscrizione a ruolo applicando le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).
2. Per la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo si applicano le disposizioni che disciplinano la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo per le imposte sui redditi.
3. Il visto di esecutività dei ruoli spetta al dirigente della struttura competente in materia di tributi regionali.
4. Ai sensi dell' articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell' articolo 2, comma 1, lettera mm), della L. 23 ottobre 1992, n. 421), sugli atti amministrativi prodotti da un sistema informativo automatizzato la firma autografa del dirigente della struttura competente in materia di tributi regionali è sostituita, a tutti gli effetti, dall'indicazione a stampa, sul documento, del nominativo del soggetto responsabile e della fonte del provvedimento.".

Note del Redattore:

La tabella 1 allegata alla presente legge è stata sostituita dall' art. 3 L.R. 22 dicembre 2005 n. 23

Espandi Indice