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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI (1)

Art. 8
Tasse di concessione regionale (modifiche alla legge regionale n. 26 del 1979)
1. Alla legge regionale 23 agosto 1979, n. 26 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
prima del comma primo dell'articolo 2 sono aggiunti i seguenti:
"01. È tenuto al pagamento della tassa chi richiede il rilascio o il rinnovo dell'atto o del visto o la vidimazione.
02. La Regione applica, in ogni caso, le norme relative alla responsabilità in solido previste nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell' articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662).";
b)
il secondo comma dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"2. I processi verbali di constatazione devono essere trasmessi alla struttura regionale competente in materia di tributi per i provvedimenti di propria competenza, di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.";
c) sono abrogati l'articolo 4, il comma terzo dell'articolo 7, gli articoli 8, 9 e 10.

Note del Redattore:

La tabella 1 allegata alla presente legge è stata sostituita dall' art. 3 L.R. 22 dicembre 2005 n. 23

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