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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI (1)

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente legge disciplina e riordina la normativa regionale in materia tributaria in attuazione dei principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), che costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e che integrano la disciplina generale di attuazione dei tributi regionali.

Note del Redattore:

La tabella 1 allegata alla presente legge è stata sostituita dall' art. 3 L.R. 22 dicembre 2005 n. 23

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