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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato01/08/2019
2. Testo Coordinato21/12/2012
3. Testo Coordinato07/12/2011
4. Testo Coordinato22/12/2005
5. Testo Originale23/12/2003

Data di pubblicazione della legge modificante : 20/05/2021

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI (1)

TITOLO IV
TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE
Art. 13
Applicazione della normativa in tema di perdita di possesso
1. Non è dovuta, ai sensi dell'articolo 5, commi trentaduesimo e trentaseiesimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, la tassa automobilistica regionale quando l'annotazione al pubblico registro automobilistico (P.R.A) della perdita di possesso avvenga entro la scadenza del termine utile per il pagamento.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a tutti i rapporti pendenti all'entrata in vigore della presente legge. È comunque esclusa la ripetizione di quanto già versato.
Art. 14

(aggiunti commi 2 bis e 2 ter da art. 6 L.R. 20 maggio 2021, n. 5)

Disposizioni a favore dei disabili
1. Ai fini dell'applicazione dell' articolo 8 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), come estesa dall' articolo 30, comma 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), rientra nella situazione di grave difficoltà di deambulazione ogni caso di disabilità grave, come definita dall' articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), in quanto necessariamente incidente sulla possibilità di spostamento mediante l'utilizzo di un mezzo soggetto alla tassa automobilistica. Detta norma si applica anche, ai sensi della legge n. 449 del 1997, alla persona, cui il disabile grave è fiscalmente a carico, che risulti dal P.R.A. proprietaria o comproprietaria di uno dei veicoli previsti dall'articolo 8 della medesima legge.
2. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo fisso, individuato ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell' articolo 18 della L. 21 maggio 1955, n. 463), successivo all'entrata in vigore della presente legge.
2 bis. Ai fini dell'applicazione dell' articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 Sito esterno (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), come estesa dall' articolo 30, comma 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)), rientra nella situazione di ridotte o impedite capacità motorie permanenti ogni disabilità agli arti superiori, certificata da commissioni mediche competenti, che comporti una menomazione che renda difficoltosa alla persona l’autonomia nella mobilità attraverso un mezzo di locomozione soggetto alla tassa automobilistica.
2 ter. La disposizione del comma 2 bis si applica a decorrere dal periodo fisso, individuato ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell' articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463 Sito esterno), successivo all'entrata in vigore dello stesso comma.
Art. 15
Corresponsione del diritto fisso per le sospensioni d'imposta
1. Il diritto fisso previsto dall' articolo 5 del decreto-legge n. 953 del 1982 convertito con legge n. 53 del 1983, concernente le interruzioni dall'obbligo di imposta relative ai veicoli consegnati a rivenditori autorizzati, è corrisposto alla Regione Emilia-Romagna.
2. Il diritto fisso di cui al comma 1 è pari all'importo di euro 1,55.
Art. 16
Disposizioni in materia di ravvedimento ai sensi dell' articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997
1. In materia di tassa automobilistica regionale, tenuto conto anche dell'esiguità delle pretese tributarie in rapporto ai costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese stesse, il dirigente della struttura competente in materia di tributi regionali è autorizzato a disporre d'ufficio la rinuncia al credito nel caso in cui il contribuente abbia versato il tributo e la sanzione dovuti ai sensi dell' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell' articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662), senza avere correttamente versato gli interessi, purché tale importo non superi euro 10,33.
Art. 17
Archivio regionale
1. La Giunta regionale è autorizzata, ove si rendesse necessario, a emanare le disposizioni necessarie alla realizzazione del protocollo d'intesa previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 (Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali), per le modalità di costituzione, gestione, aggiornamento e controllo degli archivi regionali e dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche.

Note del Redattore:

La tabella 1 allegata alla presente legge è stata sostituita dall' art. 3 L.R. 22 dicembre 2005 n. 23

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