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LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

INDICE

Espandere area tit1 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Espandere area tit2 TITOLO II - DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO REGIONALE
Espandere area tit3 TITOLO III - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE, CORRETTIVE E MODIFICATIVE DI NORME PRECEDENTI
Espandere area tit4 TITOLO IV - TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE
Espandere area tit5 TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente legge disciplina e riordina la normativa regionale in materia tributaria in attuazione dei principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), che costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e che integrano la disciplina generale di attuazione dei tributi regionali.
TITOLO II
DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO REGIONALE
Art. 2
Autorità competente
1. Gli atti relativi all'accertamento e alla liquidazione dei tributi regionali e all'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie e quelli accessori o conseguenti sono adottati dal dirigente della struttura competente in materia di tributi regionali o da un suo delegato.
2. Lo stesso dirigente della struttura competente in materia di tributi regionali o un suo delegato decide sulla restituzione di tributi, di sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori e sul diniego o la revoca di agevolazioni.
Art. 3
Autotutela
1. Il dirigente della struttura competente in materia di tributi regionali o un suo delegato può, d'ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, provvedere all'annullamento degli atti relativi a tributi regionali che siano illegittimi o infondati e può altresì sospenderne gli effetti.
2. Le ipotesi di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte sono, in particolare, quelle di seguito elencate:
a) errore di persona;
b) errore logico o di calcolo;
c) errore sul presupposto dell'imposta;
d) doppia imposizione;
e) mancata considerazione di pagamenti eseguiti;
f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre il termine di prescrizione o decadenza prevista in materia dalla singola legge d'imposta e, comunque, per tutto ciò che è da pagarsi ad anno o in termini più brevi, non oltre il termine di prescrizione breve quinquennale previsto dall'articolo 2948 del codice civile;
g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione.
2 bis. In ogni caso non si procede all'annullamento in autotutela di un atto o di un provvedimento amministrativo per motivi sui quali sia intervenuta una sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione regionale.
Art. 4
Interpello
1. Qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione di norme regionali o di disposizioni tributarie la cui applicazione è di competenza regionale, il contribuente può presentare istanza di interpello all'amministrazione regionale sull'applicazione di tali disposizioni a casi concreti e personali.
2. Il dirigente della struttura competente in materia di tributi regionali o un suo delegato risponde entro centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza.
3. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 2 si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
4. La presentazione dell'istanza di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
5. Qualsiasi atto, a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta, o, nel caso di cui al comma 3, dell'interpretazione del contribuente, è nullo.
5 bis. In assenza di un modificato quadro normativo, la risposta già fornita dall'amministrazione regionale ad un'istanza di interpello, concernente l'applicazione delle diposizioni tributarie a casi concreti e personali, può essere oggetto di mera conferma in relazione a successive istanze aventi ad oggetto la stessa materia presentate dal medesimo contribuente.
Art. 5
Pagamento rateale
1. Il contribuente può richiedere la rateizzazione del pagamento delle somme dovute a titolo di tributo, di sanzione, di interessi e relativi accessori.
2. Il pagamento rateizzato, con l'applicazione degli interessi nella misura prevista per il ritardato versamento del tributo ovvero al tasso ... equivalente, può essere disposto fino al massimo di dieci rate trimestrali.
3. Il mancato versamento di una rata nei termini fa decadere dal beneficio e il residuo ammontare deve essere versato in unica soluzione.
4. Se l'istanza di rateizzazione viene inviata entro il termine per il pagamento in via agevolata l'interessato viene ammesso al pagamento rateizzato calcolato sull'importo della sanzione comminata in misura ridotta.
5. Se l'importo da rateizzare supera euro 25.000,00 la concessione della rateizzazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria.
5 bis. Il dirigente regionale competente determina l'importo minimo delle rate, i casi in cui, in deroga a quanto previsto dal comma 2, la rateizzazione è concessa su base mensile, nonché ogni altro aspetto relativo all'attuazione del presente articolo.
Art. 6
Compensazione
1. L'obbligazione per tributi regionali può essere, previa istanza del contribuente, estinta anche per compensazione, nell'ambito dello stesso tributo.
2. Quanto versato in eccedenza e riportato nell'anno d'imposta successivo viene imputato a compensazione prima del debito d'imposta, poi della eventuale sanzione, ed infine degli interessi se dovuti.
3. Qualora necessario e sempre che non si rechi pregiudizio al contribuente, può essere disposta, anche d'ufficio, la compensazione tra ù anni d'imposta, previa comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. L'interessato può, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione di tale comunicazione, inviare le proprie osservazioni.
5. Sulle osservazioni di cui al comma 4 il dirigente della struttura competente in materia di tributi regionali o un suo delegato decide entro novanta giorni dal loro ricevimento con provvedimento definitivo.
Art. 7
Riscossione coattiva (modifiche alla legge regionale n. 1 del 1971)
1.
L' articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1 (Legge regionale sui tributi propri della Regione) è sostituito dal seguente:
"Art. 6
Riscossione coattiva
1. La riscossione coattiva dei tributi regionali e delle relative sanzioni e accessori è effettuata mediante iscrizione a ruolo applicando le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).
2. Per la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo si applicano le disposizioni che disciplinano la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo per le imposte sui redditi.
3. Il visto di esecutività dei ruoli spetta al dirigente della struttura competente in materia di tributi regionali.
4. Ai sensi dell' articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell' articolo 2, comma 1, lettera mm), della L. 23 ottobre 1992, n. 421), sugli atti amministrativi prodotti da un sistema informativo automatizzato la firma autografa del dirigente della struttura competente in materia di tributi regionali è sostituita, a tutti gli effetti, dall'indicazione a stampa, sul documento, del nominativo del soggetto responsabile e della fonte del provvedimento.".
TITOLO III
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE, CORRETTIVE E MODIFICATIVE DI NORME PRECEDENTI
Art. 8
Tasse di concessione regionale (modifiche alla legge regionale n. 26 del 1979)
1. Alla legge regionale 23 agosto 1979, n. 26 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
prima del comma primo dell'articolo 2 sono aggiunti i seguenti:
"01. È tenuto al pagamento della tassa chi richiede il rilascio o il rinnovo dell'atto o del visto o la vidimazione.
02. La Regione applica, in ogni caso, le norme relative alla responsabilità in solido previste nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell' articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662).";
b)
il secondo comma dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"2. I processi verbali di constatazione devono essere trasmessi alla struttura regionale competente in materia di tributi per i provvedimenti di propria competenza, di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.";
c) sono abrogati l'articolo 4, il comma terzo dell'articolo 7, gli articoli 8, 9 e 10.
Art. 9
Adeguamento delle tariffe delle tasse sulle concessioni regionali
1. Al fine dell'adeguamento all'euro degli importi delle tasse sulle concessioni regionali le voci di cui alla tariffa annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell' articolo 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall' articolo 4 della L. 14 giugno 1990, n. 158) si applicano secondo la tabella 1 allegata alla presente legge.
Art. 10
Tassa di abilitazione all'esercizio professionale
1. Al fine dell'adeguamento all'euro l'importo della tassa di abilitazione professionale di cui all'articolo 190 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore) è di euro 46,48.
Art. 11
Applicazione delle disposizioni in materia di interessi
1. Ai rapporti di credito e debito relativi a tributi regionali la Regione applica gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29 (Norme per la disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari).
Art. 12
Disposizioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (modifiche alla legge regionale n. 31 del 1996)
1. Alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"2. La constatazione delle violazioni consistenti nella omessa o ritardata presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 3, comma 30 della legge statale e nel pagamento tardivo del tributo può essere effettuata, nella propria sede, dai collaboratori regionali della struttura competente in materia di tributi regionali.";
b)
dopo l' articolo 7 della legge regionale n. 31 del 1996, è aggiunto il seguente articolo 7 bis:
"Art. 7 bis
Decadenza
1. Ferma restando la presunzione di cui all'articolo 7, l'accertamento delle violazioni deve essere eseguito, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale è stata commessa la violazione.".
TITOLO IV
TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE
Art. 13
Applicazione della normativa in tema di perdita di possesso
1. Non è dovuta, ai sensi dell'articolo 5, commi trentaduesimo e trentaseiesimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, la tassa automobilistica regionale quando l'annotazione al pubblico registro automobilistico (P.R.A) della perdita di possesso avvenga entro la scadenza del termine utile per il pagamento.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a tutti i rapporti pendenti all'entrata in vigore della presente legge. È comunque esclusa la ripetizione di quanto già versato.
Art. 14
Disposizioni a favore dei disabili
1. Ai fini dell'applicazione dell' articolo 8 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), come estesa dall' articolo 30, comma 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), rientra nella situazione di grave difficoltà di deambulazione ogni caso di disabilità grave, come definita dall' articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), in quanto necessariamente incidente sulla possibilità di spostamento mediante l'utilizzo di un mezzo soggetto alla tassa automobilistica. Detta norma si applica anche, ai sensi della legge n. 449 del 1997, alla persona, cui il disabile grave è fiscalmente a carico, che risulti dal P.R.A. proprietaria o comproprietaria di uno dei veicoli previsti dall'articolo 8 della medesima legge.
2. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo fisso, individuato ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell' articolo 18 della L. 21 maggio 1955, n. 463), successivo all'entrata in vigore della presente legge.
2 bis. Ai fini dell'applicazione dell' articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 Sito esterno (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), come estesa dall' articolo 30, comma 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)), rientra nella situazione di ridotte o impedite capacità motorie permanenti ogni disabilità agli arti superiori, certificata da commissioni mediche competenti, che comporti una menomazione che renda difficoltosa alla persona l’autonomia nella mobilità attraverso un mezzo di locomozione soggetto alla tassa automobilistica.
2 ter. La disposizione del comma 2 bis si applica a decorrere dal periodo fisso, individuato ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell' articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463 Sito esterno), successivo all'entrata in vigore dello stesso comma.
Art. 15
Corresponsione del diritto fisso per le sospensioni d'imposta
1. Il diritto fisso previsto dall' articolo 5 del decreto-legge n. 953 del 1982 convertito con legge n. 53 del 1983, concernente le interruzioni dall'obbligo di imposta relative ai veicoli consegnati a rivenditori autorizzati, è corrisposto alla Regione Emilia-Romagna.
2. Il diritto fisso di cui al comma 1 è pari all'importo di euro 1,55.
Art. 16
Disposizioni in materia di ravvedimento ai sensi dell' articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997
1. In materia di tassa automobilistica regionale, tenuto conto anche dell'esiguità delle pretese tributarie in rapporto ai costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese stesse, il dirigente della struttura competente in materia di tributi regionali è autorizzato a disporre d'ufficio la rinuncia al credito nel caso in cui il contribuente abbia versato il tributo e la sanzione dovuti ai sensi dell' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell' articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662), senza avere correttamente versato gli interessi, purché tale importo non superi euro 10,33.
Art. 17
Archivio regionale
1. La Giunta regionale è autorizzata, ove si rendesse necessario, a emanare le disposizioni necessarie alla realizzazione del protocollo d'intesa previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 (Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali), per le modalità di costituzione, gestione, aggiornamento e controllo degli archivi regionali e dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 18
Riduzione dell'aliquota IRAP per le organizzazioni non governative
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) è fissata nella misura del 3,25 per cento.
2. La determinazione dell'aliquota per i soggetti di cui al presente articolo si riferisce al valore della produzione netta realizzato nel territorio della regione Emilia-Romagna.
Art. 19
Estinzione del contenzioso
1. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali di ogni specie, complessivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi qualora l'ammontare dovuto non superi l'importo fissato, fino al 31 dicembre 2002, in euro 16,53.
2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 1, si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.
Art. 20
Recupero spese di notifica
1. Sono a carico del destinatario dell'atto le spese di notifica degli atti di contestazione, di accertamento e di irrogazione di sanzione previsti agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997 e le spese di notifica sostenute dall'amministrazione per il recupero delle proprie entrate.
2. Non sono a carico del destinatario le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione l'amministrazione è tenuta su richiesta.
Art. 21
Norma transitoria
1. Ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni ù favorevoli al contribuente.
2 Gli atti e i provvedimenti definitivi emanati prima dell'entrata in vigore della presente legge non possono ù essere oggetto di riesame.
Art. 22
Norma finale
1. In mancanza di norme regionali specifiche, per le infrazioni in materia di tributi regionali si applicano le disposizioni delle leggi statali che regolano le corrispondenti imposte erariali e comunali.
2. Qualora, con provvedimento statale, i termini di pagamento della tassa automobilistica vengano prorogati per accertato mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari si applica la medesima proroga alla tassa automobilistica regionale.
Art. 23
Abrogazioni
1. Sono abrogati il capo II del titolo III ed i titoli IV, VI e VII della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1 (legge regionale sui tributi propri della Regione).
2. È abrogato il comma 5 dell' articolo 3 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, (Disciplina del tributo speciale in discarica dei rifiuti solidi).
3 Sono abrogati il comma 3 dell'articolo 2 e l' articolo 8 della legge regionale 13 agosto 1999, n. 24 (Riordino delle sanzioni in materia di tributi regionali e disposizioni tributarie diverse).
Art. 24
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31, secondo comma dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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