LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI
(1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 20 maggio 2021, n. 5Art. 2
Autorità competente
1.
Gli atti relativi all'accertamento e alla liquidazione dei tributi regionali e all'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie e quelli accessori o conseguenti sono adottati dal dirigente della struttura competente in materia di tributi regionali o da un suo delegato.
2.
Lo stesso dirigente della struttura competente in materia di tributi regionali o un suo delegato decide sulla restituzione di tributi, di sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori e sul diniego o la revoca di agevolazioni.
Note del Redattore:
La tabella 1 allegata alla presente legge è stata sostituita dall' art. 3 L.R. 22 dicembre 2005 n. 23