Espandi Indice

Documento Finanziario: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 28

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 dicembre 2007, n. 26

L.R. 1 agosto 2019, n. 17

INDICE

Art. 1 - Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale
Art. 2 - Sviluppo del sistema informativo regionale
Art. 3 - Sistema informativo agricolo regionale
Art. 4 - Fondo regionale per la montagna
Art. 5 - Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi
Art. 6 - Cartografia regionale
Art. 7 - Ristrutturazione di impianti ed acquisto di macchine e strutture mobili per le produzioni agricole pregiate e la produzione bieticola
Art. 8 - Interventi per la forestazione
Art. 9 - Interventi nel settore delle bonifiche
Art. 10 - Interventi a favore delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi e di credito. Settore agricolo
Art. 11 - Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa
Art. 12 - Localizzazione di impianti produttivi previsti nei programmi d'area
Art. 13 - Interventi nel settore dell'artigianato
Art. 14 - Valorizzazione delle attività ittiche
Art. 15 - Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica
Art. 16 - Interventi per la qualificazione dell'offerta turistica
Art. 17 - Partecipazione alla ricapitalizzazione della società Terme di Castrocaro S.p.A.
Art. 18 - Fondo per la conservazione della natura
Art. 19 - Controllo per la prevenzione degli inquinamenti atmosferici ed idrici
Art. 20 - Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
Art. 21 - Porti regionali e comunali
Art. 22 - Contributi all'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI)
Art. 23 - Investimenti nel settore dei trasporti
Art. 24 - Viabilità di interesse regionale
Art. 25 - Protezione civile. Interventi di emergenza
Art. 26 - Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina
Art 27 - Fondo sociale regionale
Art. 28 - Opere urgenti di edilizia scolastica
Art. 29 - Edilizia universitaria
Art. 30Strutture formativo-professionali
Art. 31 - Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini"
Art. 32 - Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale
Art. 33 - Iniziative regionali a favore dei giovani
Art. 34 - Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione
Art. 35 - Contributi per la capitalizzazione delle Aziende sanitarie
Art. 36 - Trasferimento all'esercizio 2004 delle autorizzazioni di spesa relative al 2003 finanziate con mezzi regionali
Art. 37 - Partecipazione alla società "CUP 2000 S.p.A."
Art. 38 - Disposizioni in materia di personale
Art. 39 - Interventi straordinari per la prima casa di abitazione
Art. 40 - Copertura finanziaria
Art. 41 - Entrata in vigore

Note del Redattore:

(Si riporta di seguito il comma 2 dell'art 1 L.R. 17 febbraio 2005 n. 7:

2. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 38, comma 1 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 28 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006), destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato ed ancora disponibili vengono utilizzate dalla Regione per il medesimo fine a partire dall'anno 2005. Le predette risorse si aggiungono a quelle individuate a seguito dell'intesa che sarà assunta in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 1, comma 98 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005). La Giunta regionale detta in materia gli indirizzi applicativi agli enti pubblici non economici dipendenti. Per le Aziende del Servizio sanitario regionale e per l'Agenzia per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA) la medesima disposizione si applica con riferimento a quanto programmato dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale, in relazione alla spesa del personale riferita all'anno 2003.)

Espandi Indice