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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12

NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITÀ DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 94 del 30 giugno 2003

Art. 45
Programmazione territoriale
1. Le Province e i Comuni, singoli o associati, nel rispetto delle linee di programmazione e degli indirizzi regionali, nonché delle compatibilità finanziarie regionali, nazionali e comunitarie, esercitano le funzioni di programmazione territoriale dell'offerta formativa ed educativa e di organizzazione della rete scolastica, nell'ambito delle rispettive competenze attribuite dalle leggi vigenti, ed in particolare dal decreto legislativo n. 112 del 1998 Sito esterno e dalla presente legge.
2. A tal fine, le Province e i Comuni, avvalendosi delle analisi dei fabbisogni professionali e formativi svolte a livello nazionale e locale, in via prioritaria di quelle realizzate dagli enti bilaterali, individuano la domanda di formazione espressa dal territorio attraverso la concertazione con le parti sociali e la consultazione con l'associazionismo, con le famiglie e con gli altri soggetti interessati.
3. La funzione di programmazione in materia di formazione professionale, realizzata anche in integrazione con l'istruzione, è di competenza delle Province che la esercitano mediante programmi per l'offerta formativa, di norma triennali.
4. Le Province e i Comuni predispongono, nell'ambito delle proprie competenze, i piani per l'offerta formativa ed educativa inerenti l'istruzione, comprensivi dei servizi di supporto per gli allievi disabili o in situazione di svantaggio, di azioni di sostegno a progettazioni innovative delle istituzioni scolastiche, anche in collegamento con il territorio, di iniziative di educazione degli adulti, di interventi di orientamento scolastico e professionale, di azioni per promuovere e sostenere la coerenza e la continuità tra i diversi ordini e gradi di scuola, nonché di interventi per la prevenzione dell'abbandono dei percorsi formativi.
5. Le Province e i Comuni, nel rispetto delle competenze e delle compatibilità finanziarie di cui al comma 1, predispongono, sentite le istituzioni scolastiche interessate, i piani di organizzazione della rete scolastica, comprendenti anche le azioni di istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole, in modo che la collocazione e l'articolazione delle stesse garantiscano pari opportunità di fruizione dell'offerta formativa sull'intero territorio e l'utilizzo, l'organizzazione e la gestione ottimali degli edifici, delle attrezzature scolastiche e dei servizi per l'accesso. Tali piani possono riguardare sia l'organizzazione complessiva della rete scolastica, sia interventi parziali.
6. I piani di cui al comma 5 sono trasmessi da Province e Comuni alla Regione. Entro i trenta giorni successivi alla data di ricevimento, la Regione, sentito il parere della Conferenza regionale di cui all'articolo 49, può esprimere rilievi in ordine alla coerenza con quanto previsto al comma 1. In assenza di rilievi, le decisioni contenute negli atti hanno effetto dal successivo anno scolastico. Le procedure attuative del presente comma sono definite ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera c).
7. L'istituzione di indirizzi scolastici e formativi che, per la natura specialistica o rara, assumono valenza sovraprovinciale, è attuata nei piani provinciali previa intesa con la Regione, che acquisisce a tal fine il parere della Conferenza regionale di cui all'articolo 49.
8. Con le medesime procedure di cui al comma 7, le Province istituiscono i Centri territoriali per l'educazione degli adulti, compatibilmente con le risorse e le strutture disponibili.
9. Le Province individuano, sentite le Conferenze provinciali di coordinamento di cui all'articolo 46 e le Commissioni di concertazione di cui all'articolo 52, gli ambiti territoriali al fine del miglioramento dell'offerta formativa, caratterizzati dal riconoscimento delle identità locali e dalla stabile interazione di fattori sociali, culturali ed economici. Al fine di garantire la disponibilità di una rete di servizi, gli ambiti devono essere definiti in relazione all'ampiezza territoriale ed alla popolazione di riferimento, nonché in base a criteri di compatibilità e di ottimizzazione delle risorse.
10. Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dalle Province e dai Comuni, singoli o associati, attivando processi di collaborazione istituzionale, di concertazione con le parti sociali e di partecipazione dei soggetti interessati.
11. Al fine di armonizzare gli interventi sul territorio e di favorire accordi per servizi ed interventi di ambito sovracomunale, le Province esercitano funzioni di coordinamento nell'ambito della programmazione territoriale.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 44 L.R. 21 febbraio 2005 n. 12, possono accedere alla formazione programmata di cui al presente articolo, erogata da organismi di formazione professionale della legge medesima, i volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui alla legge suddetta.

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 gennaio 2005, n. 34, pubblicata nella G.U. del 2 febbraio 2005, n. 5, ha dichiarato non fondata la questione dii legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 5; 9, comma 3; 17, 26, comma 2; 41 e 44, comma 1 lett. c) della presente legge, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lett. n), e terzo comma, Cost. e in relazione ai principi fondamentali dettati dallo Stato nella materia dell'istruzione, con il ricorso notificato il 19 agosto 2003 e depositato il successivo 25 agosto.

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