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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12

NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITÀ DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 94 del 30 giugno 2003

Capo II
Il sistema formativo
Sezione I
Elementi fondamentali del sistema formativo
Art. 3
Natura e caratteristiche del sistema formativo
1. Il sistema formativo nel territorio regionale si sostanzia nell'insieme delle azioni e delle relazioni che i soggetti operanti nell'istruzione, nella formazione professionale e nell'educazione non formale attuano e instaurano tra loro per arricchire e qualificare l'offerta formativa e per consentire che le competenze acquisite in un settore o ambito possano essere trasferite in altri settori o ambiti e possano facilitare l'inserimento nel mercato del lavoro. Tale sistema valorizza una molteplicità di opportunità per costruire e far crescere nel corso di tutta la vita il patrimonio di competenze personali, di carattere culturale, lavorativo e di esperienza.
2. La Regione riconosce l'autonomia e la pari dignità dell'istruzione e della formazione professionale, quali componenti essenziali del sistema formativo, e valorizza l'autonomia dei soggetti che operano al loro interno, ed in particolare delle istituzioni scolastiche, delle università e degli organismi di formazione professionale accreditati.
3. Il sistema formativo si fonda sui principi di unitarietà, di pluralismo e di specificità delle componenti che vi operano e che interagiscono tra loro nella realizzazione dei rispettivi compiti istituzionali, mantenendo le differenze degli strumenti e dei soggetti gestori, favorendo il riconoscimento reciproco delle competenze acquisite e la possibilità di utilizzo delle competenze stesse ai fini della mobilità interna al sistema.
4. L'integrazione delle politiche formative si basa sulla collaborazione fra le istituzioni pubbliche e si realizza mediante l'interazione tra i soggetti operanti nel sistema e l'impiego coordinato e condiviso di risorse e competenze professionali diverse. Nell'ambito dei processi di integrazione, la Regione e gli enti locali perseguono la riduzione degli adempimenti burocratici e la semplificazione delle procedure.
5. La Regione e gli enti locali promuovono altresì il coordinamento delle politiche formative con i servizi sociali, sanitari, educativi, culturali, sportivi al fine di realizzare, mediante la valorizzazione delle diverse competenze e risorse, progetti ed azioni che rendano effettivi i diritti di cui all'articolo 2.
6. La Regione e gli enti locali sostengono i soggetti del sistema formativo nel processo di qualificazione e di arricchimento dell'offerta formativa e della sua integrazione ed articolazione. In tale ambito, gli interventi regionali mirano in particolare alla diffusione ed al consolidamento della cultura europea in tutti i percorsi formativi, quale parte integrante del diritto di cittadinanza e quale strategia di ampliamento delle opportunità di apprendimento e di occupazione.
Art. 4
Riconoscimento e circolazione dei titoli e delle qualifiche professionali a livello nazionale ed europeo
1. La Regione, nelle sedi istituzionali di collaborazione tra Stato, Regioni ed enti locali, concorre alla definizione di standard essenziali nazionali per la formazione professionale, anche integrata, e persegue il riconoscimento nazionale dei titoli, delle qualifiche professionali e delle certificazioni di competenze, attraverso l'individuazione di equivalenze tra i diversi percorsi formativi e la definizione di certificazioni valide sull'intero territorio nazionale.
2. La Regione opera per favorire la libera circolazione delle certificazioni in ambito europeo, impegnandosi ad adottare gli indicatori a tal fine stabiliti dall'Unione Europea.
Art. 5
Riconoscimenti e certificazioni
1. Ogni persona ha diritto ad ottenere il riconoscimento formale e la certificazione delle competenze acquisite. Il riconoscimento può essere utilizzato, anche in ottemperanza alle disposizioni comunitarie, per conseguire un diploma, una qualifica professionale o altro titolo riconosciuto. A tal fine la Regione promuove accordi con le componenti del sistema formativo e con le parti sociali per la definizione di procedure per il riconoscimento, la certificazione e l'individuazione degli ambiti di utilizzazione delle diverse competenze, nonché per il riconoscimento delle competenze acquisite nel mondo del lavoro, utilizzabili come crediti per i percorsi formativi.
2. Titolari del potere di riconoscimento e certificazione sono i soggetti formativi del sistema. Gli organismi di formazione professionale accreditati trasmettono al sistema informativo regionale, di cui all'articolo 16, le certificazioni rilasciate al fine della costituzione del relativo repertorio.
Art. 6
Libretto formativo personale
1. Gli studenti, all'atto della prima iscrizione ad attività di istruzione o di formazione professionale successiva all'assolvimento dell'obbligo scolastico, possono richiedere il rilascio del libretto formativo personale, nel quale sono iscritti i titoli, le qualifiche e le certificazioni conseguite.
2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce con proprio atto le caratteristiche del libretto formativo, nonché le modalità per il rilascio dello stesso a tutti coloro che lo richiedono.
3. Nel libretto possono essere iscritti anche gli attestati di frequenza in esito a percorsi dell'educazione non formale, le competenze ed i crediti formativi comunque acquisiti e documentati, nonché dichiarazioni di autoformazione.
Sezione II
Sostegno e sviluppo dell'innovazione
Art. 7
Qualificazione delle risorse umane
1. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sostengono le attività di qualificazione del personale della formazione professionale e promuovono iniziative di incontro e scambio culturale con il personale docente del sistema nazionale di istruzione.
2. La Regione e gli enti locali, nel rispetto delle competenze generali dello Stato in materia di formazione iniziale dei docenti del sistema nazionale di istruzione e dei relativi titoli abilitanti, nonché delle materie riservate alla contrattazione, sostengono le attività di qualificazione del personale in servizio nelle istituzioni scolastiche.
3. La Regione e gli enti locali valorizzano le funzioni di tutoraggio, accompagnamento e mediazione culturale svolte da personale docente dell'istruzione e della formazione professionale e da altre figure professionali specializzate, anche garantendo una loro adeguata formazione.
4. Nel quadro delle finalità di cui al presente articolo sono realizzate azioni di sostegno e di rafforzamento delle motivazioni e delle capacità relazionali, rivolte a docenti e formatori, anche promuovendo e valorizzando progetti di ricerca didattica e di innovazione pedagogica, fondati su esperienze concrete realizzate tra docenti, studenti e altri operatori in ambito scolastico ed extra scolastico.
5. Per il raggiungimento delle finalità del presente articolo sono concessi assegni di studio da destinare al personale della formazione professionale, nonché al personale della scuola che si avvalga del periodo di aspettativa di cui all'articolo 26, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 Sito esterno (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo). Le condizioni e le modalità per la concessione degli assegni sono definite con atto della Giunta regionale, nell'ambito degli indirizzi approvati dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 44.(2)
Art. 8
Ricerca e innovazione
1. La Regione valorizza la ricerca e l'innovazione didattica e tecnologica per la qualificazione del sistema formativo, realizzando, attraverso la stipula di convenzioni, collaborazioni con l'Istituto regionale per la ricerca educativa, con le Università e con altri organismi di ricerca nazionali ed internazionali, con le Camere di commercio, con imprese, singole o associate, e con associazioni di imprese.
2. La Regione valorizza altresì il ruolo delle Università in relazione alle funzioni di qualificazione delle risorse umane, con particolare riferimento alle azioni di formazione dei docenti, di aggiornamento dei professionisti, di ricerca per la formazione di figure professionali nell'ambito delle nuove tecnologie.
3. Ferma restando la normativa regionale in materia di innovazione e trasferimento tecnologico, la Regione sostiene in particolare la qualificazione delle risorse umane nell'ambito di tali processi, anche attraverso la concessione di borse di studio per la ricerca applicata, al fine di incentivare la diffusione delle innovazioni tecnologiche per il rafforzamento della competitività del sistema economico regionale e per la promozione di nuove imprese, con particolare riferimento a quelle di piccole e medie dimensioni.
Art. 9
Metodologie didattiche nel sistema formativo
1. Nel rispetto dell'autonomia didattica dei soggetti del sistema formativo, le attività formative, in particolare quelle in integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale, sono realizzate, di norma, attraverso fasi di apprendimento teorico, pratico, in simulazione, in tirocinio e in alternanza in ambiente lavorativo. Le fasi di apprendimento possono essere realizzate anche attraverso il ricorso alla metodologia della formazione a distanza.
2. Nell'ambito della legislazione in materia e della contrattazione nazionale, costituiscono tirocinio le esperienze formative, orientative o professionalizzanti, che non configurano rapporto di lavoro, realizzate presso luoghi di lavoro privati e pubblici sulla base di una convenzione contenente uno specifico progetto fra il datore di lavoro e i soggetti del sistema formativo, che assolvono a compiti di promozione ed assumono la responsabilità della qualità e della regolarità dell'iniziativa. Il progetto oggetto del tirocinio deve essere sottoscritto dal tirocinante.(2)
3. L'alternanza scuola-lavoro è una modalità didattica, non costituente rapporto di lavoro, realizzata nell'ambito dei percorsi di istruzione o di formazione professionale, anche integrati, quale efficace strumento di orientamento, preparazione professionale e inserimento nel mondo del lavoro. Essa si realizza attraverso esperienze in contesti lavorativi che devono essere adeguati all'accoglienza ed alla formazione.
Art. 10
Percorsi formativi nei luoghi di lavoro
1. Ai fini della valorizzazione della cultura del lavoro nei percorsi formativi, anche attraverso le metodologie didattiche di cui all'articolo 9, la Regione, in accordo con le parti sociali, definisce gli specifici requisiti che le imprese e gli enti pubblici e privati nonché le aziende pubbliche devono possedere per contribuire a realizzare il diritto delle persone ad un'adeguata formazione. Tali requisiti sono riferiti in particolare all'adeguatezza tecnico-produttiva ed organizzativa, alla capacità di trasferire conoscenze ed abilità ai fini di valorizzare le risorse umane, alla disponibilità di personale con funzioni specifiche di supporto all'apprendimento, nonché alla sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e di eventuali contratti integrativi.
2. I soggetti di cui al comma 1, informate le rispettive organizzazioni sindacali, esplicano il proprio ruolo formativo nell'ambito dei percorsi del sistema formativo, sulla base di intese con istituzioni scolastiche, università ed organismi di formazione professionale accreditati.
Art. 11
Orientamento
1. La Regione e gli enti locali, in attuazione dei principi di cui all'articolo 2, sostengono interventi e servizi di orientamento svolti dai soggetti formativi, anche in collaborazione con le famiglie, al fine di supportare le persone nella formulazione ed attuazione consapevole delle proprie scelte formative e professionali.
2. La funzione di orientamento si esplica:
a) nell'educazione alla scelta, che consiste in attività finalizzate a favorire la comprensione e l'espressione di interessi, attitudini ed inclinazioni degli studenti, nel contesto dei percorsi di istruzione e di formazione, a partire dalla scuola secondaria di primo grado;
b) nell'educazione alle opportunità professionali, che consiste in attività finalizzate alla conoscenza, anche diretta, del mondo del lavoro.
3. La Regione, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 44, e le Province sostengono le istituzioni scolastiche e gli organismi di formazione professionale accreditati per lo sviluppo delle funzioni di orientamento, anche attraverso interventi per la formazione dei docenti, l'utilizzo di esperti e la messa a disposizione di adeguati strumenti.
Art. 12
L'istruzione e la formazione professionale per le persone in stato di disagio e in situazione di handicap
1. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, valorizzano le iniziative delle istituzioni scolastiche, degli organismi di formazione professionale accreditati e degli enti del privato sociale a favore delle persone in stato di disagio.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione e gli enti locali sostengono con propri finanziamenti:
a) progetti di continuità scolastica ed educativa fra scuola e ospedale;
b) progetti di recupero scolastico, formativo e di orientamento di minori e adulti sottoposti a misure restrittive;
c) progetti di recupero scolastico e di reinserimento in formazione di adolescenti con problemi di disagio sociale, psichico, fisico o collegato con dipendenze;
d) progetti di recupero scolastico e formativo e di orientamento per adulti inseriti in comunità per tossicodipendenti;
e) progetti per il recupero scolastico e di reinserimento in formazione di minori ed adulti in situazione di handicap.
Sezione III
Finanziamento delle attività e sistema informativo
Art. 13
Finanziamento dei soggetti e delle attività
1. Le attività delle istituzioni scolastiche autonome, di cui al capo III, possono essere finanziate direttamente o tramite avvisi pubblici, secondo criteri individuati dall'ente competente.
2. La Regione e le Province provvedono alla scelta delle attività di formazione professionale e di integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale da finanziare nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di trasparenza, di proporzionalità, di mutuo riconoscimento. La Regione e le Province selezionano i soggetti destinatari dei finanziamenti tramite procedure ad evidenza pubblica. I requisiti dei soggetti destinatari di finanziamenti regionali sono stabiliti dalla Giunta regionale nel rispetto delle linee di programmazione approvate dal Consiglio regionale.
3. La Regione sostiene sia l'offerta organizzata di servizi sia la domanda individuale delle persone, mediante modalità stabilite dalla Giunta regionale, utilizzando di norma:
a) avvisi di diritto pubblico per la selezione di progetti;
b) avvisi di diritto pubblico per la selezione di soggetti attuatori;
c) appalti pubblici di servizio.
Art. 14
Assegni formativi
1. La Regione e le Province favoriscono l'accesso individuale ad attività di formazione iniziale per adulti, superiore, continua e permanente, concedendo assegni formativi alle persone che abbiano adempiuto all'obbligo formativo. A tal fine, la Regione approva appositi elenchi contenenti le offerte formative validate secondo criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale.
Art. 15
Monitoraggio, valutazione e controllo degli interventi finanziati
1. Tutte le attività finanziate sono oggetto, da parte della Regione e degli enti locali, secondo le rispettive competenze di programmazione, di valutazione preventiva, controllo, monitoraggio e valutazione successiva, sulla base di criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale.
Art. 16
Sistema informativo
1. La Giunta regionale istituisce, nell'ambito del sistema informativo regionale, settori specifici ed interconnessi dedicati all'istruzione, alla formazione professionale e al lavoro. Tali settori sono finalizzati, ciascuno nel proprio ambito, alla realizzazione delle azioni di:
a) analisi, valutazione e supporto alle decisioni in ordine alla programmazione;
b) supporto alla comunicazione e promozione attraverso la pubblicizzazione dell'offerta formativa;
c) gestione, monitoraggio e controllo delle attività;
d) raccolta e conservazione delle certificazioni.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 44 L.R. 21 febbraio 2005 n. 12, possono accedere alla formazione programmata di cui al presente articolo, erogata da organismi di formazione professionale della legge medesima, i volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui alla legge suddetta.

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 gennaio 2005, n. 34, pubblicata nella G.U. del 2 febbraio 2005, n. 5, ha dichiarato non fondata la questione dii legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 5; 9, comma 3; 17, 26, comma 2; 41 e 44, comma 1 lett. c) della presente legge, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lett. n), e terzo comma, Cost. e in relazione ai principi fondamentali dettati dallo Stato nella materia dell'istruzione, con il ricorso notificato il 19 agosto 2003 e depositato il successivo 25 agosto.

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