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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12

NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITÀ DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO

Capo V
Collaborazione istituzionale, concertazione e partecipazione sociale
Art. 47
Collaborazione istituzionale e concertazione sociale
1. La Regione promuove la collaborazione istituzionale quale mezzo per l'integrazione delle politiche per l'istruzione, la formazione professionale ed il lavoro.
2. La Regione e gli enti locali concorrono a realizzare l'integrazione nell'ambito del sistema di cui all'articolo 3 mediante accordi, di natura territoriale, settoriale o per specifici programmi, anche con soggetti autonomi, pubblici e privati.
3. La Regione assume la concertazione quale strumento strategico per il governo delle materie di cui alla presente legge e la realizza con le parti sociali maggiormente rappresentative, assicurando il rispetto del principio di pariteticità.
Art. 48
Partecipazione sociale. Consulte regionali
1. La Regione assume la partecipazione sociale quale elemento portante per il sistema formativo e la favorisce anche attraverso l'istituzione di consulte regionali, con funzioni propositive e consultive, che costituiscono sedi di rappresentanza di secondo livello rispetto agli organismi di partecipazione territoriali e nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
2. A tal fine, è istituita la consulta regionale degli studenti, composta dai presidenti delle consulte provinciali degli studenti, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567 Sito esterno (Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche).
3. È istituita altresì la consulta regionale dei genitori, composta da tre rappresentanti per provincia dei presidenti dei Consigli di circolo e di istituto, designati secondo modalità dagli stessi individuate, in modo da garantire adeguata rappresentanza di ogni ordine e grado di scuola.
4. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, con proprio atto definisce le modalità di costituzione delle consulte di cui ai commi 2 e
3. Si applicano ai componenti di dette consulte le disposizioni in materia di rimborsi e compensi per la partecipazione a tali organi, secondo la vigente normativa regionale.
5. Al fine di valorizzare il patrimonio di esperienze, di innovazioni didattiche e di progettualità di eccellenza, presente nel sistema formativo, quale contributo di arricchimento alla programmazione regionale, la Giunta regionale promuove sedi di ascolto, di partecipazione e di consultazione rivolte ai protagonisti di tali esperienze, in particolare ai docenti, anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro e di organismi tecnici e scientifici.
6. La Giunta regionale attiva altresì modalità di partecipazione con gli organismi di formazione professionale accreditati, operanti a livello regionale.
7. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5 della presente legge, la Giunta regionale, in relazione alle tematiche inerenti l'integrazione scolastica e formativa delle persone in situazione di handicap, acquisisce pareri e proposte formulati dalla Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili, di cui alla legge regionale 21 agosto 1997, n. 29 (Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili).
Art. 49
Conferenza regionale per il sistema formativo
1. È istituita la Conferenza regionale per il sistema formativo, quale sede di confronto e di raccordo sulle politiche e sulla programmazione inerenti il sistema formativo. Essa è nominata dal Presidente della Regione ed è composta da:
a) il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore delegato;
b) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali, o loro delegati;
c) nove Sindaci, o loro delegati, di Comuni indicati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali, valorizzando anche le forme di associazionismo fra i Comuni e garantendo adeguata rappresentanza territoriale e dimensionale;
d) il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato;
e) diciotto rappresentanti delle istituzioni scolastiche, designati nel numero di due per ogni territorio provinciale, garantendo la rappresentanza della scuola di base e della scuola secondaria superiore, secondo modalità dalle stesse individuate;
f) sei rappresentanti indicati dagli organismi di formazione professionale accreditati;
g) un rappresentante per ogni università avente sede legale nel territorio regionale;
h) per il territorio di Piacenza, un rappresentante designato in accordo fra le Università ivi operanti e gli enti locali;
i) un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. Ai lavori della Conferenza possono essere invitati altri soggetti competenti in materia di formazione, al fine di coordinare le attività di programmazione in un'ottica di valorizzazione delle risorse pubbliche e private.
3. Il presidente della Conferenza è nominato dal Presidente della Regione fra i componenti della Conferenza stessa, sentito il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale.
4. La Conferenza ha compiti di proposta in ordine agli indirizzi ed alla programmazione degli interventi del sistema formativo e di verifica dei relativi esiti. Essa esprime altresì parere in merito ai piani per l'offerta formativa e per l'organizzazione della rete scolastica, di cui all'articolo 45, ed agli atti relativi al sistema formativo di particolare rilevanza, previsti dalla presente legge.
5. Le modalità per il funzionamento delle attività sono disciplinate dalla Conferenza, attraverso l'adozione di apposito regolamento. Tale regolamento deve prevedere modalità di espressione dei pareri che garantiscano la riconoscibilità e la specificità delle varie componenti della Conferenza.
6. La Regione, in relazione alle tematiche inerenti l'integrazione scolastica e formativa delle persone in situazione di handicap, favorisce modalità di raccordo e di confronto fra la Conferenza e la Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili, di cui all'articolo 48, comma 7, anche attivando appositi gruppi di lavoro per ambiti tematici.
Art. 50
Comitato di coordinamento istituzionale
1. È istituito il Comitato di coordinamento istituzionale quale sede di partenariato e di collaborazione istituzionale fra Regione, Province e Comuni, nelle materie di cui alla presente legge e in materia di lavoro. Esso è nominato dal Presidente della Regione ed è composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore delegato, componente della Conferenza regionale per il sistema formativo, che lo presiede;
b) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali, o loro delegati, componenti della Conferenza regionale per il sistema formativo;
c) i nove Sindaci, o loro delegati, componenti della Conferenza regionale per il sistema formativo.
2. Il Comitato esprime parere sugli indirizzi regionali delle politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro, nonché sui conseguenti atti generali applicativi. Esso formula, altresì, proposte relativamente allo sviluppo del sistema formativo.
3. Il Comitato, integrato dai soggetti di cui all'articolo 49, comma 1, lettera d), funge da comitato esecutivo della Conferenza regionale per il sistema formativo. In tale veste, esso svolge funzioni di proposta e di impulso all'attività della Conferenza stessa, nonché di analisi e di approfondimento in merito allo sviluppo del sistema formativo.
4. Il comitato di cui al comma 3, integrato altresì da un rappresentante delle università, e la Commissione regionale tripartita di cui all'articolo 51, definendo specifiche modalità di raccordo, svolgono funzioni di proposta ed esprimono pareri sulla programmazione relativa all'istruzione e alla formazione tecnica superiore e all'educazione degli adulti.
5. La Regione, in raccordo con il Comitato e con la Commissione regionale tripartita di cui all'articolo 51, garantisce modalità di informazione e di confronto fra i due organismi.
6. A seguito della costituzione del Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, comma quarto, della Costituzione Sito esterno, si provvederà alla ridefinizione della composizione e delle funzioni svolte dal Comitato di coordinamento istituzionale, nell'ambito dell'organizzazione funzionale di detto Consiglio delle autonomie.
Art. 51
Commissione regionale tripartita
1. È istituita la Commissione regionale tripartita come sede concertativa di proposta, verifica e valutazione in merito al sistema formativo e alle politiche del lavoro di competenza regionale.
2. La Commissione è nominata dal Presidente della Regione ed è composta da:
a) l'assessore regionale competente, che la presiede;
b) sei componenti effettivi e sei supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale;
c) sei componenti effettivi e sei supplenti, designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale;
d) il consigliere di parità, di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 Sito esterno (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro), effettivo e supplente.
3. La Commissione esprime parere sugli indirizzi regionali delle politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro, nonché sui conseguenti atti generali applicativi.
4. Il funzionamento della Commissione è disciplinato con apposito regolamento adottato dalla stessa. Tale regolamento definisce altresì modalità di raccordo tra la Commissione e la Conferenza di cui all'articolo 49.
Art. 52
Concertazione a livello territoriale
1. La Provincia istituisce una Commissione di concertazione con funzioni di proposta, verifica e valutazione in merito alle linee programmatiche delle politiche della istruzione, della formazione professionale e del lavoro di competenza provinciale.
2. La Commissione è presieduta dal Presidente della Provincia o da suo delegato ed è costituita garantendo la pariteticità delle parti sociali più rappresentative a livello provinciale e la presenza del consigliere di parità.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 44 L.R. 21 febbraio 2005 n. 12, possono accedere alla formazione programmata di cui al presente articolo, erogata da organismi di formazione professionale della legge medesima, i volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui alla legge suddetta.

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 gennaio 2005, n. 34, pubblicata nella G.U. del 2 febbraio 2005, n. 5, ha dichiarato non fondata la questione dii legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 5; 9, comma 3; 17, 26, comma 2; 41 e 44, comma 1 lett. c) della presente legge, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lett. n), e terzo comma, Cost. e in relazione ai principi fondamentali dettati dallo Stato nella materia dell'istruzione, con il ricorso notificato il 19 agosto 2003 e depositato il successivo 25 agosto.

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