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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12

NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITÀ DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO

Sezione I
Elementi fondamentali del sistema formativo
Art. 3
Natura e caratteristiche del sistema formativo
1. Il sistema formativo nel territorio regionale si sostanzia nell'insieme delle azioni e delle relazioni che i soggetti operanti nell'istruzione, nella formazione professionale e nell'educazione non formale attuano e instaurano tra loro per arricchire e qualificare l'offerta formativa e per consentire che le competenze acquisite in un settore o ambito possano essere trasferite in altri settori o ambiti e possano facilitare l'inserimento nel mercato del lavoro. Tale sistema valorizza una molteplicità di opportunità per costruire e far crescere nel corso di tutta la vita il patrimonio di competenze personali, di carattere culturale, lavorativo e di esperienza.
2. La Regione riconosce l'autonomia e la pari dignità dell'istruzione e della formazione professionale, quali componenti essenziali del sistema formativo, e valorizza l'autonomia dei soggetti che operano al loro interno, ed in particolare delle istituzioni scolastiche, delle università e degli organismi di formazione professionale accreditati.
3. Il sistema formativo si fonda sui principi di unitarietà, di pluralismo e di specificità delle componenti che vi operano e che interagiscono tra loro nella realizzazione dei rispettivi compiti istituzionali, mantenendo le differenze degli strumenti e dei soggetti gestori, favorendo il riconoscimento reciproco delle competenze acquisite e la possibilità di utilizzo delle competenze stesse ai fini della mobilità interna al sistema.
4. L'integrazione delle politiche formative si basa sulla collaborazione fra le istituzioni pubbliche e si realizza mediante l'interazione tra i soggetti operanti nel sistema e l'impiego coordinato e condiviso di risorse e competenze professionali diverse. Nell'ambito dei processi di integrazione, la Regione e gli enti locali perseguono la riduzione degli adempimenti burocratici e la semplificazione delle procedure.
5. La Regione e gli enti locali promuovono altresì il coordinamento delle politiche formative con i servizi sociali, sanitari, educativi, culturali, sportivi al fine di realizzare, mediante la valorizzazione delle diverse competenze e risorse, progetti ed azioni che rendano effettivi i diritti di cui all'articolo 2.
6. La Regione e gli enti locali sostengono i soggetti del sistema formativo nel processo di qualificazione e di arricchimento dell'offerta formativa e della sua integrazione ed articolazione. In tale ambito, gli interventi regionali mirano in particolare alla diffusione ed al consolidamento della cultura europea in tutti i percorsi formativi, quale parte integrante del diritto di cittadinanza e quale strategia di ampliamento delle opportunità di apprendimento e di occupazione.
Art. 4
Riconoscimento e circolazione dei titoli e delle qualifiche professionali
1. La Regione, nelle sedi istituzionali di collaborazione tra Stato, Regioni ed enti locali, concorre alla definizione di standard essenziali nazionali per la formazione professionale, anche integrata, e persegue il riconoscimento nazionale dei titoli, delle qualifiche professionali e delle certificazioni di competenze, attraverso l'individuazione di equivalenze tra i diversi percorsi formativi e la definizione di certificazioni valide sull'intero territorio nazionale.
2. La Regione opera per favorire la libera circolazione delle certificazioni in ambito europeo, impegnandosi ad adottare gli indicatori a tal fine stabiliti dall'Unione Europea.
Art. 5
Riconoscimenti e certificazioni
1. Ogni persona ha diritto ad ottenere il riconoscimento formale e la certificazione delle competenze acquisite. Il riconoscimento può essere utilizzato, anche in ottemperanza alle disposizioni comunitarie, per conseguire un diploma, una qualifica professionale o altro titolo riconosciuto. A tal fine la Regione promuove accordi con le componenti del sistema formativo e con le parti sociali per la definizione di procedure per il riconoscimento, la certificazione e l'individuazione degli ambiti di utilizzazione delle diverse competenze, nonché per il riconoscimento delle competenze acquisite nel mondo del lavoro, utilizzabili come crediti per i percorsi formativi.
2. Titolari del potere di riconoscimento e certificazione sono i soggetti formativi del sistema. Gli organismi di formazione professionale accreditati trasmettono al sistema informativo regionale, di cui all'articolo 16, le certificazioni rilasciate al fine della costituzione del relativo repertorio.
Art. 6
Libretto formativo personale
1. Gli studenti, all'atto della prima iscrizione ad attività di istruzione o di formazione professionale successiva all'assolvimento dell'obbligo scolastico, possono richiedere il rilascio del libretto formativo personale, nel quale sono iscritti i titoli, le qualifiche e le certificazioni conseguite.
2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce con proprio atto le caratteristiche del libretto formativo, nonché le modalità per il rilascio dello stesso a tutti coloro che lo richiedono.
3. Nel libretto possono essere iscritti anche gli attestati di frequenza in esito a percorsi dell'educazione non formale, le competenze ed i crediti formativi comunque acquisiti e documentati, nonché dichiarazioni di autoformazione.

Note del Redattore:

Ai sensi dell' art. 44 L.R. 21 febbraio 2005 n. 12, possono accedere alla formazione programmata di cui al presente articolo, erogata da organismi di formazione professionale della legge medesima, i volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui alla legge suddetta.

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 gennaio 2005, n. 34, pubblicata nella G.U. del 2 febbraio 2005, n. 5, ha dichiarato non fondata la questione dii legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 5; 9, comma 3; 17, 26, comma 2; 41 e 44, comma 1 lett. c) della presente legge, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lett. n), e terzo comma, Cost. e in relazione ai principi fondamentali dettati dallo Stato nella materia dell'istruzione, con il ricorso notificato il 19 agosto 2003 e depositato il successivo 25 agosto.

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