Capo VI
Disposizioni transitorie e finali
Art. 53
Norme transitorie
2.
Gli atti di programmazione e di indirizzo, approvati ai sensi delle leggi regionali n. 19 del 1979 e 27 luglio 1998, n. 25 (Norme in materia di politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego), mantengono efficacia fino alla scadenza prevista.
3.
Fino alla riforma della normativa regionale in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego restano salve le funzioni in materia di lavoro della soppressa Commissione regionale tripartita, prevista dall'
articolo 6 della legge regionale n. 25 del 1998, il cui esercizio compete alla Commissione regionale tripartita di cui all'articolo 51. La Commissione regionale tripartita costituita ai sensi dell'
articolo 6 della legge regionale n. 25 del 1998 resta in carica fino alla nomina della nuova Commissione di cui all'articolo 51.
4.
Fino alla riforma della normativa regionale in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego restano salve le funzioni in materia di lavoro del soppresso Comitato di coordinamento interistituzionale, previsto dall'
articolo 7 della legge regionale n. 25 del 1998, il cui esercizio compete al Comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 50. Il Comitato di coordinamento interistituzionale costituito ai sensi dell'
articolo 7 della legge regionale n. 25 del 1998 resta in carica fino alla nomina del Comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 50.
5.
Fino alla riforma della normativa regionale in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego restano salve le funzioni in materia di lavoro delle commissioni di concertazione previste dall'articolo 9, commi 4 e 5,
della legge regionale n. 25 del 1998, il cui esercizio competerà, quando istituite, alle commissioni di concertazione di cui all'articolo 52. Si applicano alle Province le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 4 e 5,
della legge regionale n. 25 del 1998 fino alla nomina delle commissioni di cui all'articolo 52 della presente legge.
Art. 54
Modifiche di norme
1.
Il
comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 25 del 1998 è sostituito dal seguente:
"1.
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli indirizzi programmatici di norma triennali per le politiche del lavoro. Gli indirizzi individuano gli obiettivi, le priorità e le linee d'intervento, il quadro dei fabbisogni delle risorse finanziarie nonché i criteri per la collaborazione tra soggetti pubblici e privati e possono essere modificati ed integrati nel rispetto delle modalità previste per la loro approvazione. " .
2.
Il
comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 25 del 1998 è sostituito dal seguente:
"2.
Nel rispetto degli indirizzi programmatici di cui al comma 1 dell'art. 3 e delle direttive relative alle funzioni di cui alla lettera b) del comma 1, le Province adottano programmi di norma triennali per le politiche del lavoro e piani annuali di intervento, garantendo la concertazione con le parti sociali e la partecipazione degli enti locali. " .
Art. 55
Abrogazioni
Art. 56
Norma finanziaria
1.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'
articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).