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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato29/07/2021
2. Testo Coordinato30/07/2019
3. Testo Coordinato30/07/2019
4. Testo Coordinato21/10/2015
5. Testo Coordinato30/07/2015
6. Testo Coordinato23/07/2014
7. Testo Coordinato20/12/2013
8. Testo Coordinato25/07/2013
9. Testo Coordinato23/07/2010
10. Testo Originale30/06/2003

Data di pubblicazione della legge modificante : 03/08/2022

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12

NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITÀ DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO

INDICE

Espandere area cap1 Capo I - Principi generali
Espandere area cap2 Capo II - Il sistema formativo
Espandere area cap3 Capo III - L'istruzione e la formazione professionale
Espandere area cap4 Capo IV - Programmazione generale e territoriale
Espandere area cap5 Capo V - Collaborazione istituzionale, concertazione e partecipazione sociale
Espandere area cap6 Capo VI - Disposizioni transitorie e finali
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Capo I
Principi generali
Art. 1
Ambito di applicazione
1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto della Costituzione e dei principi dell'ordinamento dell'Unione Europea, finalizza la propria normativa e la propria attività amministrativa nelle materie dell'istruzione e della formazione professionale alla valorizzazione della persona e all'innalzamento dei livelli culturali e professionali, attuando qualificate azioni di sostegno ai percorsi dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro.
2. La Regione assume altresì l'ordinamento nazionale dell'istruzione a fondamento della presente legge e indirizza le proprie azioni alla qualificazione nel territorio regionale del sistema nazionale di istruzione, ed in particolare della scuola pubblica, come definito dalla legislazione nazionale.
3. Le norme generali e i principi fondamentali sull'istruzione e i livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, definiti a livello nazionale ai sensi dell' articolo 117 della Costituzione Sito esterno, costituiscono la base sulla quale la Regione organizza e sviluppa le proprie politiche in tali materie, in modo che siano garantite le pari opportunità e l'uguaglianza formale e sostanziale nell'esercizio dei diritti dei cittadini.
4. Nelle materie della presente legge la Regione valorizza il ruolo degli enti locali e delle autonomie funzionali.
5. La presente legge detta la disciplina dell'esercizio da parte della Regione e degli enti locali delle funzioni amministrative relative all'istruzione ed alla formazione professionale, componenti fondamentali del sistema formativo, fatte salve le funzioni già disciplinate dalla legislazione nazionale vigente ed in particolare dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Sito esterno (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno).
6. La presente legge individua altresì i principi generali cui si ispira la legislazione regionale nelle materie che ne costituiscono oggetto.
Art. 2
Principi generali
1. La Regione, in attuazione dei diritti garantiti dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali in materia di diritti degli uomini, delle donne e dei fanciulli, pone la persona al centro delle politiche dell'istruzione, della formazione e del lavoro, garantendo ad ognuno per tutto l'arco della vita l'accesso a tutti i gradi dell'istruzione, in condizione di pari opportunità, il sostegno per il conseguimento del successo scolastico e formativo e per l'inserimento nel mondo del lavoro.
2. Gli interventi della Regione e degli enti locali, in applicazione di quanto previsto al comma 1, sono mirati ad innalzare il livello di istruzione di tutti, almeno fino all'assolvimento dell'obbligo formativo con il conseguimento di un diploma o di una qualifica professionale, a sostenere in particolare i percorsi educativi e formativi, fin dalla prima infanzia, dei ragazzi in condizioni di svantaggio personale, economico e sociale, nonché a prevenire l'abbandono scolastico.
3. Al fine di consentire l'effettivo esercizio dei diritti di cui al comma 1, la Regione e gli enti locali sostengono la valorizzazione dell'autonomia dei soggetti e la qualificazione ed il rafforzamento dell'offerta formativa, per renderla più rispondente alle differenze ed alle identità di ciascuno e più rispettosa dei ritmi di apprendimento, favorendone l'articolazione nell'intero territorio regionale, con attenzione alle aree deboli ed alla montagna. La Regione e le Province, nell'ambito dell'offerta finalizzata alla formazione del cittadino, valorizzano altresì la cultura del lavoro, anche attraverso la promozione di percorsi caratterizzati dall'intreccio fra apprendimenti teorici ed applicazioni pratiche.
4. L'offerta formativa è volta a favorire altresì le pari opportunità nell'inserimento lavorativo, l'adeguamento delle competenze professionali dei lavoratori, l'attuazione dei principi di integrazione e di inclusione sociale.
5. L'integrazione delle persone disabili e in condizione di svantaggio individuale e sociale, definito ai sensi della normativa vigente, si realizza anche mediante la partecipazione attiva delle famiglie e delle associazioni, delle parti sociali, delle cooperative sociali, nonché dei soggetti del terzo settore.
6. Gli stranieri immigrati godono dei diritti di cui al comma 1 in condizione di parità con i cittadini italiani; a tal fine, la Regione promuove l'adeguamento dell'offerta formativa alle loro specifiche esigenze nelle modalità organizzative, nelle metodologie e nei contenuti, anche attraverso attività di mediazione culturale.
7. Resta ferma la normativa regionale vigente in materia di diritto allo studio, quale strumento essenziale per rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le opportunità formative.
Capo II
Il sistema formativo
Sezione I
Elementi fondamentali del sistema formativo
Art. 3
Natura e caratteristiche del sistema formativo
1. Il sistema formativo nel territorio regionale si sostanzia nell'insieme delle azioni e delle relazioni che i soggetti operanti nell'istruzione, nella formazione professionale e nell'educazione non formale attuano e instaurano tra loro per arricchire e qualificare l'offerta formativa e per consentire che le competenze acquisite in un settore o ambito possano essere trasferite in altri settori o ambiti e possano facilitare l'inserimento nel mercato del lavoro. Tale sistema valorizza una molteplicità di opportunità per costruire e far crescere nel corso di tutta la vita il patrimonio di competenze personali, di carattere culturale, lavorativo e di esperienza.
2. La Regione riconosce l'autonomia e la pari dignità dell'istruzione e della formazione professionale, quali componenti essenziali del sistema formativo, e valorizza l'autonomia dei soggetti che operano al loro interno, ed in particolare delle istituzioni scolastiche, delle università e degli organismi di formazione professionale accreditati.
3. Il sistema formativo si fonda sui principi di unitarietà, di pluralismo e di specificità delle componenti che vi operano e che interagiscono tra loro nella realizzazione dei rispettivi compiti istituzionali, mantenendo le differenze degli strumenti e dei soggetti gestori, favorendo il riconoscimento reciproco delle competenze acquisite e la possibilità di utilizzo delle competenze stesse ai fini della mobilità interna al sistema.
4. L'integrazione delle politiche formative si basa sulla collaborazione fra le istituzioni pubbliche e si realizza mediante l'interazione tra i soggetti operanti nel sistema e l'impiego coordinato e condiviso di risorse e competenze professionali diverse. Nell'ambito dei processi di integrazione, la Regione e gli enti locali perseguono la riduzione degli adempimenti burocratici e la semplificazione delle procedure.
5. La Regione e gli enti locali promuovono altresì il coordinamento delle politiche formative con i servizi sociali, sanitari, educativi, culturali, sportivi al fine di realizzare, mediante la valorizzazione delle diverse competenze e risorse, progetti ed azioni che rendano effettivi i diritti di cui all'articolo 2.
6. La Regione e gli enti locali sostengono i soggetti del sistema formativo nel processo di qualificazione e di arricchimento dell'offerta formativa e della sua integrazione ed articolazione. In tale ambito, gli interventi regionali mirano in particolare alla diffusione ed al consolidamento della cultura europea in tutti i percorsi formativi, quale parte integrante del diritto di cittadinanza e quale strategia di ampliamento delle opportunità di apprendimento e di occupazione.
Art. 4
Riconoscimento e circolazione dei titoli e delle qualifiche professionali
1. La Regione, nelle sedi istituzionali di collaborazione tra Stato, Regioni ed enti locali, concorre alla definizione di standard essenziali nazionali per la formazione professionale, anche integrata, e persegue il riconoscimento nazionale dei titoli, delle qualifiche professionali e delle certificazioni di competenze, attraverso l'individuazione di equivalenze tra i diversi percorsi formativi e la definizione di certificazioni valide sull'intero territorio nazionale.
2. La Regione opera per favorire la libera circolazione delle certificazioni in ambito europeo, impegnandosi ad adottare gli indicatori a tal fine stabiliti dall'Unione Europea.
Art. 5
Riconoscimenti e certificazioni
1. Ogni persona ha diritto ad ottenere il riconoscimento formale e la certificazione delle competenze acquisite. Il riconoscimento può essere utilizzato, anche in ottemperanza alle disposizioni comunitarie, per conseguire un diploma, una qualifica professionale o altro titolo riconosciuto. A tal fine la Regione promuove accordi con le componenti del sistema formativo e con le parti sociali per la definizione di procedure per il riconoscimento, la certificazione e l'individuazione degli ambiti di utilizzazione delle diverse competenze, nonché per il riconoscimento delle competenze acquisite nel mondo del lavoro, utilizzabili come crediti per i percorsi formativi.
2. Titolari del potere di riconoscimento e certificazione sono i soggetti formativi del sistema. Gli organismi di formazione professionale accreditati trasmettono al sistema informativo regionale, di cui all'articolo 16, le certificazioni rilasciate al fine della costituzione del relativo repertorio.
Art. 6
Libretto formativo personale
1. Gli studenti, all'atto della prima iscrizione ad attività di istruzione o di formazione professionale successiva all'assolvimento dell'obbligo scolastico, possono richiedere il rilascio del libretto formativo personale, nel quale sono iscritti i titoli, le qualifiche e le certificazioni conseguite.
2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce con proprio atto le caratteristiche del libretto formativo, nonché le modalità per il rilascio dello stesso a tutti coloro che lo richiedono.
3. Nel libretto possono essere iscritti anche gli attestati di frequenza in esito a percorsi dell'educazione non formale, le competenze ed i crediti formativi comunque acquisiti e documentati, nonché dichiarazioni di autoformazione.
Sezione II
Sostegno e sviluppo dell'innovazione
Art. 7
Qualificazione delle risorse umane
1. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sostengono le attività di qualificazione del personale della formazione professionale e promuovono iniziative di incontro e scambio culturale con il personale docente del sistema nazionale di istruzione.
2. La Regione e gli enti locali, nel rispetto delle competenze generali dello Stato in materia di formazione iniziale dei docenti del sistema nazionale di istruzione e dei relativi titoli abilitanti, nonché delle materie riservate alla contrattazione, sostengono le attività di qualificazione del personale in servizio nelle istituzioni scolastiche.
3. La Regione e gli enti locali valorizzano le funzioni di tutoraggio, accompagnamento e mediazione culturale svolte da personale docente dell'istruzione e della formazione professionale e da altre figure professionali specializzate, anche garantendo una loro adeguata formazione.
4. Nel quadro delle finalità di cui al presente articolo sono realizzate azioni di sostegno e di rafforzamento delle motivazioni e delle capacità relazionali, rivolte a docenti e formatori, anche promuovendo e valorizzando progetti di ricerca didattica e di innovazione pedagogica, fondati su esperienze concrete realizzate tra docenti, studenti e altri operatori in ambito scolastico ed extra scolastico.
5. Per il raggiungimento delle finalità del presente articolo sono concessi assegni di studio da destinare al personale della formazione professionale, nonché al personale della scuola che si avvalga del periodo di aspettativa di cui all' articolo 26, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 Sito esterno (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo). Le condizioni e le modalità per la concessione degli assegni sono definite con atto della Giunta regionale, nell'ambito degli indirizzi approvati dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 44. (2)
Art. 8

(aggiunto comma 3 bis da art. 8 L.R. 21 ottobre 2015, n. 17, poi aggiunto comma 3 ter da art. 30 L.R. 30 luglio 2019, n. 13, in seguito modificato comma 3 bis e aggiunto comma 3 quater da art. 3 L.R. 3 agosto 2022, n. 11)

Ricerca e innovazione
1. La Regione valorizza la ricerca e l'innovazione didattica e tecnologica per la qualificazione del sistema formativo, realizzando, attraverso la stipula di convenzioni, collaborazioni con l'Istituto regionale per la ricerca educativa, con le Università e con altri organismi di ricerca nazionali ed internazionali, con le Camere di commercio, con imprese, singole o associate, e con associazioni di imprese.
2. La Regione valorizza altresì il ruolo delle Università in relazione alle funzioni di qualificazione delle risorse umane, con particolare riferimento alle azioni di formazione dei docenti, di aggiornamento dei professionisti, di ricerca per la formazione di figure professionali nell'ambito delle nuove tecnologie.
3. Ferma restando la normativa regionale in materia di innovazione e trasferimento tecnologico, la Regione sostiene in particolare la qualificazione delle risorse umane nell'ambito di tali processi, anche attraverso la concessione di borse di studio per la ricerca applicata, al fine di incentivare la diffusione delle innovazioni tecnologiche per il rafforzamento della competitività del sistema economico regionale e per la promozione di nuove imprese, con particolare riferimento a quelle di piccole e medie dimensioni.
3 bis. La società consortile per azioni ART-ER di cui all’articolo 4 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 1 (Razionalizzazione delle società In House della regione Emilia-Romagna) supporta la Regione per l'attuazione delle azioni di cui al presente articolo.
3 ter. La Regione sostiene progetti di formazione alla ricerca per formare competenze per la comprensione e il governo interdisciplinare delle relazioni di lavoro, dei processi di cambiamento socio-economico di innovazione di impresa e delle dinamiche dello sviluppo economico e territoriale. A tale fine finanzia annualmente alla Fondazione Marco Biagi una Borsa di dottorato di ricerca intitolata alla memoria del Prof. Marco Biagi.
3 quater. La Regione sostiene altresì progetti di formazione alla ricerca per rafforzare le competenze nel campo delle politiche e del diritto dell’Unione Europea e del loro impatto sulle politiche regionali. A tal fine finanzia annualmente all’Università degli Studi di Bologna una borsa di dottorato di ricerca intitolata alla memoria del primo Presidente della Regione Emilia- Romagna Guido Fanti.
Art. 9
Metodologie didattiche nel sistema formativo
1. Nel rispetto dell'autonomia didattica dei soggetti del sistema formativo, le attività formative, in particolare quelle in integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale, sono realizzate, di norma, attraverso fasi di apprendimento teorico, pratico, in simulazione, in tirocinio e in alternanza in ambiente lavorativo. Le fasi di apprendimento possono essere realizzate anche attraverso il ricorso alla metodologia della formazione a distanza.
2. Nell'ambito della legislazione in materia e della contrattazione nazionale, costituiscono tirocinio le esperienze formative, orientative o professionalizzanti, che non configurano rapporto di lavoro, realizzate presso luoghi di lavoro privati e pubblici sulla base di una convenzione contenente uno specifico progetto fra il datore di lavoro e i soggetti del sistema formativo, che assolvono a compiti di promozione ed assumono la responsabilità della qualità e della regolarità dell'iniziativa. Il progetto oggetto del tirocinio deve essere sottoscritto dal tirocinante. (2)
3. L'alternanza scuola-lavoro è una modalità didattica, non costituente rapporto di lavoro, realizzata nell'ambito dei percorsi di istruzione o di formazione professionale, anche integrati, quale efficace strumento di orientamento, preparazione professionale e inserimento nel mondo del lavoro. Essa si realizza attraverso esperienze in contesti lavorativi che devono essere adeguati all'accoglienza ed alla formazione.
Art. 10
Percorsi formativi nei luoghi di lavoro
1. Ai fini della valorizzazione della cultura del lavoro nei percorsi formativi, anche attraverso le metodologie didattiche di cui all'articolo 9, la Regione, in accordo con le parti sociali, definisce gli specifici requisiti che le imprese e gli enti pubblici e privati nonché le aziende pubbliche devono possedere per contribuire a realizzare il diritto delle persone ad un'adeguata formazione. Tali requisiti sono riferiti in particolare all'adeguatezza tecnico-produttiva ed organizzativa, alla capacità di trasferire conoscenze ed abilità ai fini di valorizzare le risorse umane, alla disponibilità di personale con funzioni specifiche di supporto all'apprendimento, nonché alla sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e di eventuali contratti integrativi.
2. I soggetti di cui al comma 1, informate le rispettive organizzazioni sindacali, esplicano il proprio ruolo formativo nell'ambito dei percorsi del sistema formativo, sulla base di intese con istituzioni scolastiche, università ed organismi di formazione professionale accreditati.
Art. 11

(sostituito comma 3 da art. 81 L.R. 30 luglio 2015, n. 13)

Orientamento
1. La Regione e gli enti locali, in attuazione dei principi di cui all'articolo 2, sostengono interventi e servizi di orientamento svolti dai soggetti formativi, anche in collaborazione con le famiglie, al fine di supportare le persone nella formulazione ed attuazione consapevole delle proprie scelte formative e professionali.
2. La funzione di orientamento si esplica:
a) nell'educazione alla scelta, che consiste in attività finalizzate a favorire la comprensione e l'espressione di interessi, attitudini ed inclinazioni degli studenti, nel contesto dei percorsi di istruzione e di formazione, a partire dalla scuola secondaria di primo grado;
b) nell'educazione alle opportunità professionali, che consiste in attività finalizzate alla conoscenza, anche diretta, del mondo del lavoro.
3. La Regione, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 44, sostiene le istituzioni scolastiche e gli organismi di formazione professionale accreditati per lo sviluppo delle funzioni di orientamento, anche attraverso interventi per la formazione dei docenti, l'utilizzo di esperti e la messa a disposizione di adeguati strumenti.
Art. 12
L'istruzione e la formazione professionale per le persone
1. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, valorizzano le iniziative delle istituzioni scolastiche, degli organismi di formazione professionale accreditati e degli enti del privato sociale a favore delle persone in stato di disagio.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione e gli enti locali sostengono con propri finanziamenti:
a) progetti di continuità scolastica ed educativa fra scuola e ospedale;
b) progetti di recupero scolastico, formativo e di orientamento di minori e adulti sottoposti a misure restrittive;
c) progetti di recupero scolastico e di reinserimento in formazione di adolescenti con problemi di disagio sociale, psichico, fisico o collegato con dipendenze;
d) progetti di recupero scolastico e formativo e di orientamento per adulti inseriti in comunità per tossicodipendenti;
e) progetti per il recupero scolastico e di reinserimento in formazione di minori ed adulti in situazione di handicap.
Sezione III
Finanziamento delle attività e sistema informativo
Art. 13

(sostituito comma 2 da art. 81 L.R. 30 luglio 2015, n. 13)

Finanziamento dei soggetti e delle attività
1. Le attività delle istituzioni scolastiche autonome, di cui al capo III, possono essere finanziate direttamente o tramite avvisi pubblici, secondo criteri individuati dall'ente competente.
2. La Regione provvede alla scelta delle attività di formazione professionale e di integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale da finanziare nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di trasparenza, di proporzionalità, di mutuo riconoscimento. La Regione seleziona i soggetti destinatari dei finanziamenti tramite procedure ad evidenza pubblica.
3. La Regione sostiene sia l'offerta organizzata di servizi sia la domanda individuale delle persone, mediante modalità stabilite dalla Giunta regionale, utilizzando di norma:
a) avvisi di diritto pubblico per la selezione di progetti;
b) avvisi di diritto pubblico per la selezione di soggetti attuatori;
c) appalti pubblici di servizio.
Art. 14

(modificato comma 1 da art. 81 L.R. 30 luglio 2015, n. 13)

Assegni formativi
1. La Regione favorisce l'accesso individuale ad attività di formazione iniziale per adulti, superiore, continua e permanente, concedendo assegni formativi alle persone che abbiano adempiuto all'obbligo formativo. A tal fine, la Regione approva appositi elenchi contenenti le offerte formative validate secondo criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale.
Art. 15
Monitoraggio, valutazione e controllo degli interventi finanziati
1. Tutte le attività finanziate sono oggetto, da parte della Regione e degli enti locali, secondo le rispettive competenze di programmazione, di valutazione preventiva, controllo, monitoraggio e valutazione successiva, sulla base di criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale.
Art. 16
Sistema informativo
1. La Giunta regionale istituisce, nell'ambito del sistema informativo regionale, settori specifici ed interconnessi dedicati all'istruzione, alla formazione professionale e al lavoro. Tali settori sono finalizzati, ciascuno nel proprio ambito, alla realizzazione delle azioni di:
a) analisi, valutazione e supporto alle decisioni in ordine alla programmazione;
b) supporto alla comunicazione e promozione attraverso la pubblicizzazione dell'offerta formativa;
c) gestione, monitoraggio e controllo delle attività;
d) raccolta e conservazione delle certificazioni.
Capo III
L'istruzione e la formazione professionale
Sezione I
Scuola dell'infanzia
Art. 17 (2)
Finalità
1. La Regione e gli enti locali perseguono la generalizzazione della scuola dell'infanzia di durata triennale, in particolare della scuola pubblica, quale parte integrante del sistema nazionale di istruzione, di cui all'articolo 1, comma 2. La Regione sostiene tale finalità anche tramite mezzi propri, aggiuntivi a quelli statali, destinati in particolare all'estensione dell'offerta scolastica e alla sua qualificazione, per promuovere le potenzialità di autonomia, creatività, apprendimento dei bambini e per assicurare un'effettiva uguaglianza delle opportunità educative.
2. La scuola dell'infanzia concorre all'educazione e allo sviluppo del bambino nel rispetto delle identità individuali, culturali e religiose. A tal fine, le famiglie devono essere coinvolte nell'elaborazione, nell'attuazione e nella verifica del progetto educativo, anche attraverso la loro partecipazione agli organismi rappresentativi.
Art. 18
Continuità dei percorsi educativi e di istruzione
1. Ferma restando la normativa regionale in materia di servizi educativi per la prima infanzia, la Regione e gli enti locali valorizzano gli aspetti educativi e di cura di tali servizi, anche tramite il collegamento con la scuola dell'infanzia.
2. In tale ambito, la Regione sostiene progetti per la continuità educativa ed il raccordo fra i servizi educativi e la scuola dell'infanzia realizzati dai soggetti gestori e finalizzati al raggiungimento degli standard qualitativi e organizzativi stabiliti dalla Giunta regionale.
3. La continuità educativa orizzontale tra le scuole dell'infanzia e verticale con i servizi educativi per la prima infanzia e con il primo ciclo dell'istruzione è volta a garantire il diritto dei bambini a percorsi che rispettino le fasi del loro sviluppo, specialmente nel momento dell'ingresso nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.
Art. 19
Qualificazione dell'offerta educativa
1. Fatti salvi gli orientamenti delle attività educative rientranti nelle norme generali sull'istruzione di competenza dello Stato, per sostenere l'innalzamento della qualità dell'offerta della scuola dell'infanzia, nonché l'innovazione pedagogico-didattica, la Regione definisce linee orientative di qualificazione, basate sulle ricerche, sulle esperienze e più in generale sul patrimonio culturale in ambito educativo espresso dal territorio e ne favorisce l'applicazione.
2. Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, la Regione e gli enti locali sostengono l'adozione di modelli organizzativi flessibili, la compresenza nelle ore programmate per le attività didattiche, l'inserimento di figure di coordinamento pedagogico.
Sezione II
Sostegno al successo formativo e rafforzamento dell'autonomia
delle istituzioni scolastiche
Art. 20
Interventi a sostegno del successo formativo
1. Al fine di sostenere l'innalzamento generalizzato dei livelli di istruzione, di favorire il successo formativo e di contrastare l'abbandono scolastico, la Regione e gli enti locali intervengono mediante:
a) le azioni di valorizzazione e supporto all'autonomia delle istituzioni scolastiche, di cui agli articoli 21 e 22;
b) il sostegno a progetti delle istituzioni scolastiche autonome, volti ad incoraggiare ed a favorire il proseguimento degli studi nell'istruzione;
c) la promozione dell'integrazione fra le politiche scolastiche e le politiche sociali, sanitarie, culturali, giovanili del territorio, di cui all'articolo 23;
d) il sostegno a progetti per la continuità didattica di cui all'articolo 24;
e) l'arricchimento dell'offerta formativa di cui all'articolo 25;
f) il perseguimento dell'integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale di cui alla sezione III.
Art. 21
Valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche
1. La Regione valorizza l'autonomia delle istituzioni scolastiche, quale garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale, e trasferisce alle stesse ogni competenza propria in materia di curricoli didattici, individuando criteri e priorità sulla base dei processi di consultazione e concertazione di cui alla presente legge.
2. La Regione e gli enti locali sostengono l'azione delle istituzioni scolastiche per il pieno esercizio dell'autonomia volta a realizzare percorsi formativi, anche personalizzati, coerenti con le attitudini personali, rispettosi delle scelte delle famiglie, adeguati all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionali ed europee; sostengono altresì progetti volti al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi d'apprendimento e d'insegnamento.
3. Al fine di potenziare l'autonomia scolastica, la Regione e gli enti locali, d'intesa con la Direzione scolastica regionale, incentivano la costituzione di reti e di consorzi tra istituzioni scolastiche autonome, favorendone le relazioni con gli enti locali.
4. Al fine di rafforzare la collaborazione fra le istituzioni, la Regione e gli enti locali favoriscono altresì la costituzione di organismi di rappresentanza delle istituzioni scolastiche che operano sul territorio.
Art. 22

(modificato comma 3 da art. 81 L.R. 30 luglio 2015, n. 13)

Centri di servizio e di consulenza per le istituzioni scolastiche autonome
1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 20, gli enti locali, le istituzioni scolastiche, l'amministrazione scolastica, anche attraverso specifici accordi, possono istituire i Centri di servizi e di consulenza (CSC) per le istituzioni scolastiche autonome.
2. I CSC si avvalgono, in forma integrata e realizzandone l'ottimizzazione, delle risorse professionali, strumentali e finanziarie, messe a disposizione dalle istituzioni scolastiche, dall'amministrazione scolastica, dagli enti locali e dalla Regione, nonché da associazioni ed enti del privato sociale che operano per valorizzare e sostenere l'autonomia scolastica. Le funzioni dei CSC possono essere svolte da reti o consorzi di scuole, nonché da centri di documentazione educativa e di integrazione.
3. I CSC possono avere natura plurisettoriale o specialistica ed offrono i propri servizi su richiesta delle istituzioni scolastiche, oltre che della Regione, degli enti locali e dell'amministrazione scolastica. Essi operano in uno specifico ambito territoriale o per l'intero territorio regionale, a seconda della complessità e della specificità delle funzioni.
4. Ai fini della concessione di contributi regionali ai CSC, la Giunta regionale, previo parere della Conferenza di cui all'articolo 49, ne stabilisce standard minimi di funzionamento e di qualità.
Art. 23
Integrazione fra le politiche scolastiche e le politiche sociali e sanitarie
1. La Regione e gli enti locali perseguono l'integrazione fra le politiche educative, scolastiche e formative e le politiche sociali e sanitarie, al fine di sostenere le persone e le famiglie nei loro compiti educativi e di cura, prevenire il disagio giovanile, favorire i percorsi di accompagnamento dei ragazzi in difficoltà e l'inserimento delle persone disabili o in condizioni di disagio sociale, nonché degli stranieri immigrati.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione e gli enti locali favoriscono le relazioni fra le istituzioni scolastiche autonome e le diverse risorse educative, formative, culturali, tecniche e professionali del territorio.
3. Al fine di consolidare l'integrazione scolastica e formativa delle persone in situazione di handicap, la Regione e gli enti locali promuovono, anche attraverso la realizzazione di specifici accordi con i soggetti interessati, azioni di coordinamento degli interventi e delle risorse, nonché di monitoraggio delle relative attività.
Art. 24
Interventi per la continuità didattica
1. La Regione e gli enti locali sostengono la continuità didattica fra i diversi ordini e gradi di scuola, attraverso l'incentivazione di azioni volte a rendere efficaci i rapporti in verticale e in orizzontale e di progettazione di percorsi didattici comuni a diversi gradi di scuole.
2. La Regione e gli enti locali favoriscono altresì la diffusione degli istituti comprensivi in tutto il territorio regionale, anche sostenendo la sperimentazione e lo sviluppo di specifici modelli organizzativi, gestionali e didattici.
3. La Regione e gli enti locali sostengono progetti finalizzati ad assistere la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del ciclo secondario del sistema dell'istruzione, al fine di agevolare l'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta e di evitare l'interruzione o la dispersione di un percorso scolastico già avviato.
Art. 25
Arricchimento dell'offerta formativa
1. Al fine di arricchire e potenziare l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, espressa nei piani dell'offerta formativa dalle stesse elaborati, la Regione e gli enti locali sostengono, attraverso la concessione di finanziamenti, in particolare:
a) la realizzazione di integrazioni curricolari ed extra curricolari atte a personalizzare i percorsi e a corrispondere alle caratteristiche sociali, culturali, ambientali e produttive del territorio;
b) la progettualità innovativa e di eccellenza per il successo formativo di tutti gli studenti;
c) le iniziative finalizzate all'orientamento, svolte dalle istituzioni scolastiche autonome, anche in rapporto e in accordo con organismi di formazione professionale accreditati, nonché con istituzioni e realtà culturali, sociali e produttive;
d) l'estensione della cultura europea, anche attraverso il sostegno alla realizzazione di scambi transnazionali, allo svolgimento di periodi formativi presso enti, istituzioni o imprese di altri Paesi europei, alla predisposizione di materiali didattici, alla formazione dei docenti;
e) l'educazione alla cittadinanza, con particolare riferimento ai valori della legalità, alle sicurezze, alla tolleranza, all'intercultura;
f) la diffusione delle tecnologie informatiche per il miglioramento della didattica, per il collegamento degli utenti che vivono in zone disagiate o in montagna, anche al fine di ridurre il pendolarismo, e per una maggiore efficienza della gestione scolastica.
Art. 25 bis

(articolo aggiunto da art. 8 L.R. 21 ottobre 2015, n.17, infine abrogato da art. 12 L.R. 16 marzo 2018, n. 2)

Interventi per la promozione dell'educazione musicale in Emilia-Romagna
abrogato.
Sezione III
Integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale
Art. 26
Disposizioni generali
1. Nel quadro del sistema formativo, al fine di realizzare un positivo intreccio tra apprendimento teorico e applicazione concreta, tra sapere, saper fare, saper essere e sapersi relazionare, di sostenere lo sviluppo della cultura tecnica, scientifica e professionale, nonché di consentire l'assolvimento dell'obbligo formativo di cui all' articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 Sito esterno (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli Enti previdenziali), la Regione e gli enti locali promuovono l'integrazione tra l'istruzione e la formazione professionale attraverso interventi che ne valorizzano gli specifici apporti.
2. Tale integrazione rappresenta la base per il reciproco riconoscimento dei crediti e per reali possibilità di passaggio da un sistema all'altro al fine di favorire il completamento e l'arricchimento dei percorsi formativi per tutti. (2)
3. L'integrazione si realizza prioritariamente nell'obbligo formativo, nell'istruzione e formazione tecnica superiore, nei percorsi universitari, anche post laurea, nell'educazione degli adulti.
4. Gli interventi integrati nel primo biennio della scuola secondaria superiore hanno lo scopo di rafforzare la capacità di orientamento e di scelta degli studenti, di presentare loro le tematiche del lavoro e delle professioni, di arricchire le competenze di base dei diversi indirizzi e piani di studio; nel successivo triennio hanno lo scopo di arricchire e specializzare i piani di studio, di consentire percorsi differenziati e personalizzati e di realizzare il collegamento tra offerta formativa e caratteristiche produttive, professionali, occupazionali dei territori, ivi compreso il contesto europeo.
5. I corsi di istruzione e formazione tecnica superiore si caratterizzano per la formale integrazione fra università, scuole medie superiori, organismi di formazione professionale accreditati ed imprese, tra loro associati anche in forma consortile, per la progettazione dell'offerta formativa sulla base di figure professionali i cui standard minimi sono definiti a livello nazionale e per l'ampio ricorso a periodi formativi in impresa.
6. La Regione, d'intesa con le università, promuove l'integrazione fra la formazione universitaria e la formazione professionale, attraverso il sostegno alla realizzazione di percorsi a forte caratterizzazione professionalizzante, con priorità ai corsi post laurea.
Art. 27
Biennio integrato nell'obbligo formativo
abrogato.
Sezione IV
Formazione professionale
Art. 28

(sostituito comma 2 da art. 81 L.R. 30 luglio 2015, n. 13)

Finalità
1. La formazione professionale è il servizio pubblico che predispone e attua sul territorio regionale un'offerta diversificata di opportunità formative professionalizzanti, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro e lo sviluppo professionale. Tale servizio è ispirato ai criteri dell'occupabilità, intesa come concreta possibilità di inserimento lavorativo in esito alla formazione; dell'adattabilità, intesa come capacità delle imprese e dei lavoratori di adeguarsi a nuovi processi produttivi o a nuove attività lavorative; dell'imprenditorialità, intesa come capacità di attivazione e gestione autonoma di iniziative imprenditoriali.
2. La Regione, in collaborazione con le parti sociali, sostiene la formazione professionale quale elemento determinante dello sviluppo socio-economico e dell'innovazione nel territorio.
Art. 29
Tipologie
1. Le attività di formazione professionale si articolano nelle seguenti tipologie:
a) formazione iniziale, rivolta ai giovani per l'assolvimento dell'obbligo formativo; essa consiste in percorsi a valenza orientativa e professionalizzante che si concludono, di norma, con una qualifica utile per l'inserimento nel mercato del lavoro;
b) formazione iniziale per adulti, volta a favorire l'acquisizione di competenze di natura professionalizzante utili per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro;
c) formazione superiore, rivolta a coloro che sono in possesso di un titolo di istruzione superiore; essa consiste in percorsi volti a fornire o ad arricchire competenze di natura professionalizzante che si concludono, di norma, con qualifiche di livello superiore rispetto alla formazione iniziale;
d) formazione continua, rivolta alle persone occupate con qualsiasi forma contrattuale ed anche in forma autonoma, per l'adeguamento delle competenze richieste dai processi produttivi e organizzativi, nonché per favorire l'adattabilità del lavoratore;
e) formazione permanente, rivolta alle persone indipendentemente dalla loro condizione lavorativa, per l'acquisizione di competenze professionalizzanti al fine di accrescere le opportunità occupazionali.
Art. 30
Accesso alla formazione professionale iniziale
1. Nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale definiti a livello nazionale, la Regione stabilisce i requisiti e l'età di accesso, anche differenziati, alla formazione professionale iniziale in relazione ai diversi profili formativi ed alle corrispondenti figure professionali.
2. Al fine di garantire che i titoli e le qualifiche acquisibili in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale abbiano validità nazionale, se rispondenti ai livelli essenziali di cui al comma 1, gli studenti che hanno concluso la scuola secondaria di primo grado accedono alla formazione professionale iniziale frequentando, almeno per un anno, la scuola secondaria di secondo grado.
3. abrogato.
Art. 31

(abrogato comma 2 da art. 81 L.R. 30 luglio 2015, n. 13)

Programmazione
1. La programmazione regionale risponde alle esigenze dell'innovazione ed ai fabbisogni professionali del territorio, la cui ricognizione è svolta anche da enti bilaterali.
2. abrogato.
3. La Regione orienta la propria programmazione verso la promozione di figure professionali innovative a sostegno dei processi di sviluppo, nonché verso la qualificazione di figure professionali esistenti, in settori particolarmente interessati da processi di innovazione.
4. La Regione promuove il raccordo con i soggetti che, ai sensi della vigente legislazione gestiscono interventi di formazione continua, ed in particolare con i soggetti paritetici gestori dei fondi interprofessionali di cui all' articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001).
Art. 32
Standard formativi e certificazioni
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 44, comma 2, approva:
a) gli standard formativi e organizzativi per le diverse tipologie della formazione professionale;
b) i profili formativi;
c) le qualifiche professionali;
d) i criteri, le modalità e le procedure per il riconoscimento, la certificazione e la registrazione delle competenze e per l'inserimento delle certificazioni nel repertorio di cui all'articolo 5;
e) i criteri e le modalità per la composizione delle commissioni di esame per il conseguimento delle qualifiche e delle certificazioni di competenze;
f) i criteri e le modalità per l'autorizzazione ed il rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 34;
g) i criteri per la gestione del finanziamento delle attività.
Art. 33

(già modificato comma 1 da art. 42 L.R. 20 dicembre 2013 n. 28, poi lo stesso sostituito da art. 15 L.R. 23 luglio 2014 n. 20, poi modificato comma 4 da art. 19 L.R. 1 agosto 2019, n. 17, infine modificato comma 1 da art. 5 L.R. 29 luglio 2021, n. 8)

Accreditamento
1. Gli organismi pubblici e privati erogatori di servizi di formazione professionale, aventi o meno scopo di lucro, devono essere accreditati dalla Regione al fine di beneficiare di finanziamenti pubblici. Detti organismi devono avere quale attività prevalente la formazione professionale o la produzione artistica o la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva in caso di organismi che intendano svolgere attività formative esclusivamente nell'ambito dello spettacolo. Al pari, al fine di beneficiare dei suddetti finanziamenti, devono essere accreditati i centri per l’innovazione di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 7 del 2002.
2. L'accreditamento regionale costituisce il riconoscimento di requisiti qualitativi essenziali di competenze, di risorse strumentali, di processo e di risultati, indispensabili per realizzare attività formative nel territorio regionale.
3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce criteri e requisiti per l'accreditamento degli organismi che erogano formazione professionale, nel rispetto dei livelli essenziali nazionali. Per lo svolgimento di attività inerenti l'obbligo formativo, sono previste norme specifiche di accreditamento.
4. Il dirigente regionale competente approva ed aggiorna l'elenco degli organismi accreditati e ne garantisce l'adeguata pubblicizzazione.
5. Le imprese e gli enti pubblici e privati, nonché le aziende pubbliche, che svolgono direttamente attività formative per i propri dipendenti e collaboratori non sono tenuti ad accreditarsi. Tali attività possono comunque beneficiare di finanziamenti pubblici.
Art. 34

(sostituito comma 1 da art. 81 L.R. 30 luglio 2015, n. 13)

Autorizzazione e riconoscimento delle attività
1. Gli organismi, ancorché non accreditati, che organizzano attività formative, possono richiedere alla Regione l'autorizzazione allo svolgimento delle stesse e il relativo riconoscimento ai fini delle certificazioni.
2. I medesimi organismi di cui al comma 1 possono richiedere alla Regione l'inserimento di loro attività all'interno degli elenchi di cui all'articolo 14.
Art. 35
Qualificazione del sistema
1. Per il rafforzamento e la qualificazione del sistema della formazione professionale, la Regione, nell'ambito della propria programmazione, sostiene interventi:
a) di riorganizzazione e sviluppo degli organismi accreditati finalizzati al miglioramento didattico, gestionale e tecnologico;
b) di formazione e aggiornamento per lo sviluppo delle professionalità degli operatori;
c) di innovazione didattica e metodologica, finalizzata anche alla diffusione di modalità di apprendimento sostenute da tecnologie informatiche;
d) di miglioramento delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle condizioni di accessibilità ed alla manutenzione straordinaria di locali destinati alle attività formative.
Art. 36

(sostituito comma 1 da art. 81 L.R. 30 luglio 2015, n. 13)

Formazione degli apprendisti
1. La Regione, nel rispetto della legislazione e della contrattazione nazionale, sostiene la formazione degli apprendisti allo scopo di contribuire alla crescita delle persone ed all'arricchimento delle competenze all'interno delle imprese.
2. La Regione garantisce la qualità di tale formazione attraverso la definizione di standard qualitativi relativi ai contenuti e ai metodi didattici, che si differenziano a seconda del livello delle competenze in ingresso delle persone, con particolare attenzione alla formazione dei giovani che assolvono l'obbligo formativo nell'esercizio dell'apprendistato.
3. La Regione promuove la formazione dei tutor aziendali allo scopo di integrare e rendere complementari la formazione esterna e la formazione interna all'impresa.
Art. 37
Scuole regionali specializzate
1. La Regione può istituire scuole specializzate per specifici ambiti, strategici per l'economia o per la tutela del territorio, ovvero per l'elevata innovazione che caratterizza determinati profili professionali, al fine di garantire alti livelli di qualificazione, la ricerca e lo sviluppo di contenuti formativi, innovative metodologie didattiche, nonché di rendere disponibili strumentazioni specializzate. Dette scuole costituiscono poli specializzati, che si integrano con l'offerta formativa del territorio, e sono gestite dagli organismi di cui all'articolo 33, anche in rete fra di loro.
2. La Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale per il sistema formativo, di cui all'articolo 49, e la Commissione regionale tripartita, di cui all'articolo 51, approva un programma pluriennale di interventi formativi da realizzare attraverso scuole regionali specializzate e, sulla base di esso, seleziona i soggetti attuatori con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b), disciplinandone i rapporti attraverso apposita convenzione poliennale.
Art. 38
Formazione nella pubblica amministrazione
1. La Regione e gli enti locali assumono la formazione nella pubblica amministrazione quale fattore determinante per renderla adeguata alle esigenze economiche e sociali del territorio e per migliorare la qualità dei servizi.
2. A tal fine, gli indirizzi regionali per la programmazione, intesi a promuovere il raccordo con gli enti locali e le loro associazioni, nonché con gli altri soggetti della pubblica amministrazione, privilegiano:
a) interventi volti a supportare i processi di riforma in atto, quali il decentramento, la riorganizzazione delle funzioni, la semplificazione amministrativa e la flessibilità gestionale, la comunicazione ed il rapporto con i cittadini;
b) l'esercizio delle funzioni degli enti locali in maniera associata.
Art. 39

(aggiunti commi 3 bis. e 3 ter. da art. 25 L.R. 25 luglio 2013 n. 9, modificato comma 3 da art. 81 L.R. 30 luglio 2015, n. 13)

Disposizioni finali
1. Sono attribuite ai Comuni, che le esercitano in forma singola o associata mediante organismi di formazione professionale accreditati, le funzioni di gestione già ad essi delegate ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 7 novembre 1995, n. 54 (Riordino della funzione di gestione delegata ai Comuni in materia di formazione professionale). Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e previa intesa con i Comuni interessati, si provvede al trasferimento delle risorse strumentali relative alle suddette funzioni, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5 (Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni).
2. I beni immobili di proprietà della Regione, adibiti allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, sono assegnati in comodato ai Comuni interessati, previa intesa con gli stessi. Tali beni sono assegnati in uso dai Comuni agli organismi di formazione professionale accreditati.
3. La Regione, ... e i Comuni possono stipulare convenzioni con gli organismi di formazione professionale accreditati, per l'esercizio delle proprie competenze in materia, per la realizzazione di progetti specifici, che prevedano anche l'utilizzo temporaneo di personale dipendente dai medesimi organismi.
3 bis. La Regione sostiene, previa approvazione dei piani annuali delle attività, gli enti bilaterali, rappresentativi a livello regionale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori della formazione professionale e delle associazioni degli enti formativi, per attività finalizzate alla promozione e allo sviluppo della formazione professionale.
3 ter. La legge di bilancio autorizza annualmente il finanziamento da assegnare agli enti di cui al comma 3 bis.
Sezione V
Educazione degli adulti
Art. 40
Apprendimento per tutta la vita
1. La Regione e gli enti locali promuovono l'apprendimento delle persone per tutta la vita, quale strumento fondamentale per favorirne l'adattabilità alle trasformazioni dei saperi nella società della conoscenza, nonché per evitare l'obsolescenza delle competenze ed i rischi di emarginazione sociale.
2. L'apprendimento per tutta la vita si realizza nei sistemi dell'istruzione e della formazione professionale, nel lavoro e nell'educazione non formale attraverso offerte flessibili e diffuse sul territorio, nonché con il ricorso alla formazione a distanza ed alle tecnologie innovative.
Art. 41 (2)

(sostituito comma 3 da art. 81 L.R. 30 luglio 2015, n. 13)

Educazione degli adulti
1. L'educazione degli adulti comprende l'insieme delle opportunità formative, formali e non formali, rivolte alle persone, aventi per obiettivo l'acquisizione di competenze personali di base in diversi ambiti, di norma certificabili, e l'arricchimento del patrimonio culturale. Essa tende a favorire:
a) il rientro nel sistema formale dell'istruzione e della formazione professionale;
b) la diffusione e l'estensione delle conoscenze;
c) l'acquisizione di specifiche competenze connesse al lavoro o alla vita sociale;
d) il pieno sviluppo della personalità dei cittadini.
2. Le opportunità di educazione degli adulti sono offerte da enti locali, istituzioni scolastiche ed universitarie, organismi di formazione professionale accreditati, università della terza età, associazioni ed in genere dai soggetti che erogano attività di educazione non formale agli adulti, anche attraverso la realizzazione di accordi, al fine di corrispondere alla domanda delle persone rilevata sul territorio.
3. La Regione sostiene iniziative di recupero e di reinserimento nel percorso scolastico e formativo di tutti coloro che non hanno conseguito la licenza media. Tali iniziative sono realizzate in raccordo con i corsi di educazione degli adulti, finalizzati al conseguimento della licenza media e svolti dai centri di cui all'articolo 42, comma 4.
Art. 42

(modificati comma 2 e 4 da art. 81 L.R. 30 luglio 2015, n. 13)

Programmazione e attuazione degli interventi
1. La programmazione dell'offerta di educazione degli adulti compete alle Province, nel rispetto degli indirizzi regionali di cui all'articolo 44 e secondo le modalità della programmazione territoriale di cui all'articolo 45.
2. La programmazione è elaborata sulla base della rilevazione delle esigenze compiuta dagli enti locali, in collaborazione con le parti sociali del territorio, con i soggetti operanti a livello locale nel campo dell'educazione non formale e con i Centri per l’istruzione degli adulti.
3. La programmazione provinciale dell'offerta di educazione degli adulti tiene conto delle risorse messe a disposizione da tutti i soggetti istituzionali interessati e dagli altri soggetti di cui all'articolo 41, comma 2, al fine di ottimizzarne l'utilizzo e di garantire il più ampio soddisfacimento della domanda.
4. La Regione e gli enti locali valorizzano i Centri per l’istruzione degli adulti, di cui all'articolo 45, comma 8, quali soggetti di riferimento per l'offerta di educazione per gli adulti e ne sostengono le attività, anche svolte in integrazione con gli organismi di formazione professionale accreditati.
Art. 43

(abrogato comma 2 da art. 81 L.R. 30 luglio 2015, n. 13)

Università della terza età
1. Nell'ambito dell'educazione degli adulti, la Regione e gli enti locali valorizzano le attività delle Università della terza età, comunque denominate, in considerazione della rilevanza che tali soggetti rivestono per l'offerta di educazione non formale, in risposta alla domanda emergente ed in espansione delle persone per l'acquisizione di conoscenze in campi vari e differenziati del sapere.
2. abrogato.
Capo IV
Programmazione generale e territoriale
Art. 44 (1)

(abrogata lett. a) e modificata lett. b) del comma 1, modificato comma 3 e sostituito comma 4 da art. 81 L.R. 30 luglio 2015, n. 13)

Programmazione generale
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione generale del sistema formativo. A tal fine il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva:
a) abrogata.
b) gli indirizzi generali per la programmazione territoriale dell'offerta di istruzione;
c) i criteri per la definizione dell'organizzazione della rete scolastica, ivi compresi i parametri dimensionali delle istituzioni scolastiche;
d) gli atti generali di programmazione relativi all'utilizzo di fondi regionali, nazionali e comunitari nelle materie di cui alla presente legge. (2)
2. La Giunta regionale definisce, sentita la commissione consiliare competente, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti nazionalmente, gli standard regionali per la formazione professionale, di cui all'articolo 32, volti a rafforzare l'identità di tale componente del sistema ed a garantire che le prestazioni fondamentali previste dalla presente legge siano fruite in condizioni di efficacia e di qualità uniformi ed elevate su tutto il territorio regionale. Definisce altresì gli standard qualitativi delle azioni in integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale, dei tirocini e dell'alternanza scuola-lavoro.
3. La Giunta regionale, nel rispetto dalla programmazione approvata dal Consiglio regionale di cui al comma 1, detta altresì la disciplina di attuazione dei programmi comunitari, in particolare per quanto attiene alla programmazione, alla gestione ed al controllo degli interventi.
4. Competono alla Giunta regionale le funzioni amministrative per gli interventi di cui alla presente legge.
5. La Giunta regionale determina altresì il calendario scolastico ed i relativi ambiti di flessibilità.
6. Le funzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono svolte dalla Regione a seguito dei processi di collaborazione istituzionale e di concertazione sociale previsti dalla presente legge.
7. Competono alla Regione il monitoraggio, il controllo e la valutazione delle attività inerenti le proprie funzioni, nonché la valutazione degli esiti del sistema formativo.
Art. 45

(sostituiti commi 1 e 4, modificati commi 7 e 8 e abrogati commi 2, 3 e 9 da art. 81 L.R. 30 luglio 2015, n. 13)

Programmazione territoriale
1. Le Province e i Comuni, singoli o associati, nel rispetto delle linee di programmazione e degli indirizzi regionali, esercitano le funzioni di programmazione territoriale dell'offerta di istruzione e di organizzazione della rete scolastica, nell'ambito delle rispettive competenze attribuite dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di comuni) e dalla presente legge.
2. abrogato.
3. abrogato.
4. Le Province e i Comuni predispongono, nell'ambito delle proprie competenze, i piani per l'offerta di istruzione.
5. Le Province e i Comuni, nel rispetto delle competenze e delle compatibilità finanziarie di cui al comma 1, predispongono, sentite le istituzioni scolastiche interessate, i piani di organizzazione della rete scolastica, comprendenti anche le azioni di istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole, in modo che la collocazione e l'articolazione delle stesse garantiscano pari opportunità di fruizione dell'offerta formativa sull'intero territorio e l'utilizzo, l'organizzazione e la gestione ottimali degli edifici, delle attrezzature scolastiche e dei servizi per l'accesso. Tali piani possono riguardare sia l'organizzazione complessiva della rete scolastica, sia interventi parziali.
6. I piani di cui al comma 5 sono trasmessi da Province e Comuni alla Regione. Entro i trenta giorni successivi alla data di ricevimento, la Regione, sentito il parere della Conferenza regionale di cui all'articolo 49, può esprimere rilievi in ordine alla coerenza con quanto previsto al comma 1. In assenza di rilievi, le decisioni contenute negli atti hanno effetto dal successivo anno scolastico. Le procedure attuative del presente comma sono definite ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera c).
7. L'istituzione di indirizzi ... che, per la natura specialistica o rara, assumono valenza sovraprovinciale, è attuata nei piani provinciali previa intesa con la Regione, che acquisisce a tal fine il parere della Conferenza regionale di cui all'articolo 49.
8. Con le medesime procedure di cui al comma 7, le Province istituiscono i Centri per l’istruzione degli adulti, compatibilmente con le risorse e le strutture disponibili.
9. abrogato.
10. Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dalle Province e dai Comuni, singoli o associati, attivando processi di collaborazione istituzionale, di concertazione con le parti sociali e di partecipazione dei soggetti interessati.
11. Al fine di armonizzare gli interventi sul territorio e di favorire accordi per servizi ed interventi di ambito sovracomunale, le Province esercitano funzioni di coordinamento nell'ambito della programmazione territoriale.
Art. 46

(sostituiti commi 1 e 3 e abrogato comma 2 da art. 81 L.R. 30 luglio 2015, n. 13)

Conferenze provinciali di coordinamento
1. Per le finalità di cui all'articolo 45, comma 11, la Provincia, d'intesa con i Comuni del territorio, istituisce la Conferenza provinciale di coordinamento e ne definisce la composizione. Ad essa possono partecipare i Comuni, singoli o associati, l'amministrazione scolastica regionale, le Università, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le istituzioni scolastiche. Ove necessario, limitatamente alle zone di confine o ad aspetti che riguardino il territorio di più province, sono invitate a partecipare alla Conferenza anche le altre province interessate. Le istituzioni scolastiche possono partecipare alla Conferenza mediante rappresentanti delle loro reti o consorzi; le istituzioni scolastiche possono individuare rappresentanti per ordini e gradi di scuole.
2. abrogato.
3. La Conferenza esprime parere in merito ai piani ed ai programmi di cui all'articolo 45, ed all’istituzione dei Centri di cui all'articolo 45, comma 8.
4. Le modalità di organizzazione dei lavori, che possono svolgersi per ambiti territoriali o per materie, anche in apposite commissioni, sono disciplinate dalla Conferenza con proprio regolamento.
Capo V
Collaborazione istituzionale, concertazione e partecipazione sociale
Art. 47
Collaborazione istituzionale e concertazione sociale
1. La Regione promuove la collaborazione istituzionale quale mezzo per l'integrazione delle politiche per l'istruzione, la formazione professionale ed il lavoro.
2. La Regione e gli enti locali concorrono a realizzare l'integrazione nell'ambito del sistema di cui all'articolo 3 mediante accordi, di natura territoriale, settoriale o per specifici programmi, anche con soggetti autonomi, pubblici e privati.
3. La Regione assume la concertazione quale strumento strategico per il governo delle materie di cui alla presente legge e la realizza con le parti sociali maggiormente rappresentative, assicurando il rispetto del principio di pariteticità.
Art. 48
Partecipazione sociale. Consulte regionali
1. La Regione assume la partecipazione sociale quale elemento portante per il sistema formativo e la favorisce anche attraverso l'istituzione di consulte regionali, con funzioni propositive e consultive, che costituiscono sedi di rappresentanza di secondo livello rispetto agli organismi di partecipazione territoriali e nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
2. A tal fine, è istituita la consulta regionale degli studenti, composta dai presidenti delle consulte provinciali degli studenti, di cui all' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567 Sito esterno (Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche).
3. È istituita altresì la consulta regionale dei genitori, composta da tre rappresentanti per provincia dei presidenti dei Consigli di circolo e di istituto, designati secondo modalità dagli stessi individuate, in modo da garantire adeguata rappresentanza di ogni ordine e grado di scuola.
4. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, con proprio atto definisce le modalità di costituzione delle consulte di cui ai commi 2 e
3. Si applicano ai componenti di dette consulte le disposizioni in materia di rimborsi e compensi per la partecipazione a tali organi, secondo la vigente normativa regionale.
5. Al fine di valorizzare il patrimonio di esperienze, di innovazioni didattiche e di progettualità di eccellenza, presente nel sistema formativo, quale contributo di arricchimento alla programmazione regionale, la Giunta regionale promuove sedi di ascolto, di partecipazione e di consultazione rivolte ai protagonisti di tali esperienze, in particolare ai docenti, anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro e di organismi tecnici e scientifici.
6. La Giunta regionale attiva altresì modalità di partecipazione con gli organismi di formazione professionale accreditati, operanti a livello regionale.
7. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5 della presente legge, la Giunta regionale, in relazione alle tematiche inerenti l'integrazione scolastica e formativa delle persone in situazione di handicap, acquisisce pareri e proposte formulati dalla Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili, di cui alla legge regionale 21 agosto 1997, n. 29 (Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili).
Art. 49
Conferenza regionale per il sistema formativo
1. È istituita la Conferenza regionale per il sistema formativo, quale sede di confronto e di raccordo sulle politiche e sulla programmazione inerenti il sistema formativo. Essa è nominata dal Presidente della Regione ed è composta da:
a) il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore delegato;
b) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali, o loro delegati;
c) nove Sindaci, o loro delegati, di Comuni indicati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali, valorizzando anche le forme di associazionismo fra i Comuni e garantendo adeguata rappresentanza territoriale e dimensionale;
d) il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato;
e) diciotto rappresentanti delle istituzioni scolastiche, designati nel numero di due per ogni territorio provinciale, garantendo la rappresentanza della scuola di base e della scuola secondaria superiore, secondo modalità dalle stesse individuate;
f) sei rappresentanti indicati dagli organismi di formazione professionale accreditati;
g) un rappresentante per ogni università avente sede legale nel territorio regionale;
h) per il territorio di Piacenza, un rappresentante designato in accordo fra le Università ivi operanti e gli enti locali;
i) un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. Ai lavori della Conferenza possono essere invitati altri soggetti competenti in materia di formazione, al fine di coordinare le attività di programmazione in un'ottica di valorizzazione delle risorse pubbliche e private.
3. Il presidente della Conferenza è nominato dal Presidente della Regione fra i componenti della Conferenza stessa, sentito il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale.
4. La Conferenza ha compiti di proposta in ordine agli indirizzi ed alla programmazione degli interventi del sistema formativo e di verifica dei relativi esiti. Essa esprime altresì parere in merito ai piani per l'offerta formativa e per l'organizzazione della rete scolastica, di cui all'articolo 45, ed agli atti relativi al sistema formativo di particolare rilevanza, previsti dalla presente legge.
5. Le modalità per il funzionamento delle attività sono disciplinate dalla Conferenza, attraverso l'adozione di apposito regolamento. Tale regolamento deve prevedere modalità di espressione dei pareri che garantiscano la riconoscibilità e la specificità delle varie componenti della Conferenza.
6. La Regione, in relazione alle tematiche inerenti l'integrazione scolastica e formativa delle persone in situazione di handicap, favorisce modalità di raccordo e di confronto fra la Conferenza e la Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili, di cui all'articolo 48, comma 7, anche attivando appositi gruppi di lavoro per ambiti tematici.
Art. 50
Comitato di coordinamento istituzionale
1. È istituito il Comitato di coordinamento istituzionale quale sede di partenariato e di collaborazione istituzionale fra Regione, Province e Comuni, nelle materie di cui alla presente legge e in materia di lavoro. Esso è nominato dal Presidente della Regione ed è composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore delegato, componente della Conferenza regionale per il sistema formativo, che lo presiede;
b) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali, o loro delegati, componenti della Conferenza regionale per il sistema formativo;
c) i nove Sindaci, o loro delegati, componenti della Conferenza regionale per il sistema formativo.
2. Il Comitato esprime parere sugli indirizzi regionali delle politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro, nonché sui conseguenti atti generali applicativi. Esso formula, altresì, proposte relativamente allo sviluppo del sistema formativo.
3. Il Comitato, integrato dai soggetti di cui all'articolo 49, comma 1, lettera d), funge da comitato esecutivo della Conferenza regionale per il sistema formativo. In tale veste, esso svolge funzioni di proposta e di impulso all'attività della Conferenza stessa, nonché di analisi e di approfondimento in merito allo sviluppo del sistema formativo.
4. Il comitato di cui al comma 3, integrato altresì da un rappresentante delle università, e la Commissione regionale tripartita di cui all'articolo 51, definendo specifiche modalità di raccordo, svolgono funzioni di proposta ed esprimono pareri sulla programmazione relativa all'istruzione e alla formazione tecnica superiore e all'educazione degli adulti.
5. La Regione, in raccordo con il Comitato e con la Commissione regionale tripartita di cui all'articolo 51, garantisce modalità di informazione e di confronto fra i due organismi.
6. A seguito della costituzione del Consiglio delle autonomie locali di cui all' articolo 123, comma quarto, della Costituzione Sito esterno, si provvederà alla ridefinizione della composizione e delle funzioni svolte dal Comitato di coordinamento istituzionale, nell'ambito dell'organizzazione funzionale di detto Consiglio delle autonomie.
Art. 51
Commissione regionale tripartita
1. È istituita la Commissione regionale tripartita come sede concertativa di proposta, verifica e valutazione in merito al sistema formativo e alle politiche del lavoro di competenza regionale.
2. La Commissione è nominata dal Presidente della Regione ed è composta da:
a) l'assessore regionale competente, che la presiede;
b) sei componenti effettivi e sei supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale;
c) sei componenti effettivi e sei supplenti, designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale;
d) il consigliere di parità, di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 Sito esterno (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro), effettivo e supplente.
3. La Commissione esprime parere sugli indirizzi regionali delle politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro, nonché sui conseguenti atti generali applicativi.
4. Il funzionamento della Commissione è disciplinato con apposito regolamento adottato dalla stessa. Tale regolamento definisce altresì modalità di raccordo tra la Commissione e la Conferenza di cui all'articolo 49.
Art. 52

(modificato comma 1 da art. 81 L.R. 30 luglio 2015, n. 13)

Concertazione a livello territoriale
1. La Provincia istituisce una Commissione di concertazione con funzioni di proposta, verifica e valutazione in merito alle linee programmatiche delle politiche della istruzione, ... di competenza provinciale.
2. La Commissione è presieduta dal Presidente della Provincia o da suo delegato ed è costituita garantendo la pariteticità delle parti sociali più rappresentative a livello provinciale e la presenza del consigliere di parità.
Capo VI
Disposizioni transitorie e finali
Art. 53
Norme transitorie
1. I procedimenti in corso, in attuazione della legge regionale 24 luglio 1979, n. 19 (Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni), della legge regionale n. 54 del 1995, dell' articolo 14 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 45 (Misure di politica regionale del lavoro) e della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), compresi quelli relativi a concessione di contributi ed erogazione di finanziamenti, sono disciplinati dalle disposizioni delle stesse leggi regionali fino alla loro conclusione.
2. Gli atti di programmazione e di indirizzo, approvati ai sensi delle leggi regionali n. 19 del 1979 e 27 luglio 1998, n. 25 (Norme in materia di politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego), mantengono efficacia fino alla scadenza prevista.
3. Fino alla riforma della normativa regionale in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego restano salve le funzioni in materia di lavoro della soppressa Commissione regionale tripartita, prevista dall' articolo 6 della legge regionale n. 25 del 1998, il cui esercizio compete alla Commissione regionale tripartita di cui all'articolo 51. La Commissione regionale tripartita costituita ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale n. 25 del 1998 resta in carica fino alla nomina della nuova Commissione di cui all'articolo 51.
4. Fino alla riforma della normativa regionale in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego restano salve le funzioni in materia di lavoro del soppresso Comitato di coordinamento interistituzionale, previsto dall' articolo 7 della legge regionale n. 25 del 1998, il cui esercizio compete al Comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 50. Il Comitato di coordinamento interistituzionale costituito ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale n. 25 del 1998 resta in carica fino alla nomina del Comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 50.
5. Fino alla riforma della normativa regionale in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego restano salve le funzioni in materia di lavoro delle commissioni di concertazione previste dall'articolo 9, commi 4 e 5, della legge regionale n. 25 del 1998, il cui esercizio competerà, quando istituite, alle commissioni di concertazione di cui all'articolo 52. Si applicano alle Province le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 4 e 5, della legge regionale n. 25 del 1998 fino alla nomina delle commissioni di cui all'articolo 52 della presente legge.
Art. 54
Modifiche di norme
1.
Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 25 del 1998 è sostituito dal seguente:
"1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli indirizzi programmatici di norma triennali per le politiche del lavoro. Gli indirizzi individuano gli obiettivi, le priorità e le linee d'intervento, il quadro dei fabbisogni delle risorse finanziarie nonché i criteri per la collaborazione tra soggetti pubblici e privati e possono essere modificati ed integrati nel rispetto delle modalità previste per la loro approvazione. " .
2.
Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 25 del 1998 è sostituito dal seguente:
"2. Nel rispetto degli indirizzi programmatici di cui al comma 1 dell'art. 3 e delle direttive relative alle funzioni di cui alla lettera b) del comma 1, le Province adottano programmi di norma triennali per le politiche del lavoro e piani annuali di intervento, garantendo la concertazione con le parti sociali e la partecipazione degli enti locali. " .
Art. 55
Abrogazioni
1.
2.
4.
Gli articoli 6 e 7 della legge regionale n. 25 del 1998 sono abrogati.
5.
I commi 4 e 5 dell' articolo 9 della legge regionale n. 25 del 1998 sono abrogati.
6.
Gli articoli 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 e 206 della legge regionale n. 3 del 1999 sono abrogati.
Art. 56
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall' articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Note del Redattore:

Ai sensi dell' art. 44 L.R. 21 febbraio 2005 n. 12, possono accedere alla formazione programmata di cui al presente articolo, erogata da organismi di formazione professionale della legge medesima, i volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui alla legge suddetta.

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 gennaio 2005, n. 34, pubblicata nella G.U. del 2 febbraio 2005, n. 5, ha dichiarato non fondata la questione dii legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 5; 9, comma 3; 17, 26, comma 2; 41 e 44, comma 1 lett. c) della presente legge, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lett. n), e terzo comma, Cost. e in relazione ai principi fondamentali dettati dallo Stato nella materia dell'istruzione, con il ricorso notificato il 19 agosto 2003 e depositato il successivo 25 agosto.

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