Art. 3
Natura e caratteristiche del sistema formativo
1.
Il sistema formativo nel territorio regionale si sostanzia nell'insieme delle azioni e delle relazioni che i soggetti operanti nell'istruzione, nella formazione professionale e nell'educazione non formale attuano e instaurano tra loro per arricchire e qualificare l'offerta formativa e per consentire che le competenze acquisite in un settore o ambito possano essere trasferite in altri settori o ambiti e possano facilitare l'inserimento nel mercato del lavoro. Tale sistema valorizza una molteplicità di opportunità per costruire e far crescere nel corso di tutta la vita il patrimonio di competenze personali, di carattere culturale, lavorativo e di esperienza.
2.
La Regione riconosce l'autonomia e la pari dignità dell'istruzione e della formazione professionale, quali componenti essenziali del sistema formativo, e valorizza l'autonomia dei soggetti che operano al loro interno, ed in particolare delle istituzioni scolastiche, delle università e degli organismi di formazione professionale accreditati.
3.
Il sistema formativo si fonda sui principi di unitarietà, di pluralismo e di specificità delle componenti che vi operano e che interagiscono tra loro nella realizzazione dei rispettivi compiti istituzionali, mantenendo le differenze degli strumenti e dei soggetti gestori, favorendo il riconoscimento reciproco delle competenze acquisite e la possibilità di utilizzo delle competenze stesse ai fini della mobilità interna al sistema.
4.
L'integrazione delle politiche formative si basa sulla collaborazione fra le istituzioni pubbliche e si realizza mediante l'interazione tra i soggetti operanti nel sistema e l'impiego coordinato e condiviso di risorse e competenze professionali diverse. Nell'ambito dei processi di integrazione, la Regione e gli enti locali perseguono la riduzione degli adempimenti burocratici e la semplificazione delle procedure.
5.
La Regione e gli enti locali promuovono altresì il coordinamento delle politiche formative con i servizi sociali, sanitari, educativi, culturali, sportivi al fine di realizzare, mediante la valorizzazione delle diverse competenze e risorse, progetti ed azioni che rendano effettivi i diritti di cui all'articolo 2.
6.
La Regione e gli enti locali sostengono i soggetti del sistema formativo nel processo di qualificazione e di arricchimento dell'offerta formativa e della sua integrazione ed articolazione. In tale ambito, gli interventi regionali mirano in particolare alla diffusione ed al consolidamento della cultura europea in tutti i percorsi formativi, quale parte integrante del diritto di cittadinanza e quale strategia di ampliamento delle opportunità di apprendimento e di occupazione.