LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 5
(sostituito comma 1 da art. 3 L.R. 21 maggio 2007 n. 6)
Esercizio delle funzioni amministrative da parte dei Comuni
1. Il rilascio delle autorizzazioni e degli altri atti previsti dalla presente legge è di competenza del Comune competente per territorio. Il Comune è altresì competente alla vigilanza e al provvedimento sanzionatorio di cui all'articolo 180 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).
2. Le funzioni amministrative sono esercitate dal Comune in conformità ai criteri definiti sulla base delle direttive emanate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
3. Le direttive di cui all'articolo 4, comma 2, sono oggetto di aggiornamento da parte della Giunta regionale, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione regionale di cui all'articolo 4, comma 3.