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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 108 del 26 luglio 2003

Art. 2
Ambito di applicazione della legge
1. La presente legge si applica alle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
2. S'intende per somministrazione la vendita per il consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine.
3. La presente legge disciplina altresì le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tali attività, quelle svolte al domicilio del consumatore e quelle svolte in locali non aperti al pubblico.
4. La presente legge non si applica alle attività disciplinate dalle seguenti disposizioni:
a) legge 5 dicembre 1985, n. 730 Sito esterno (Disciplina dell'agriturismo) e titolo I della legge regionale 28 giugno 1994, n. 26 in materia di esercizio delle attività agrituristiche e del turismo rurale; nell'ambito di tali attività, l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande è effettuato sulla base del possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della presente legge;
b) legge 29 marzo 2001, n. 135 Sito esterno (Riforma della legislazione nazionale del turismo), in materia di somministrazione alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;
c) decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 Sito esterno (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati), dovendosi intendere applicabili, in luogo delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 Sito esterno (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), richiamate all'articolo 3, comma 5 del decreto, i criteri stabiliti dai Comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della presente legge;
d) legge regionale 21 agosto 2001, n. 29 (Norme per lo sviluppo dell'esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione a carattere familiare denominato '' bed & breakfast '' ).

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