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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 108 del 26 luglio 2003

Art. 3
Indirizzi generali per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande
1. La Regione Emilia-Romagna promuove la programmazione e la qualificazione della rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con l'indicazione dei seguenti indirizzi generali:
a) favorire l'efficacia e la qualità del servizio in considerazione delle esigenze dei consumatori;
b) salvaguardare e riqualificare le aree di interesse archeologico, storico, architettonico, artistico ed ambientale;
c) salvaguardare e riqualificare la rete dei pubblici esercizi nelle zone di montagna e rurali e nei centri minori.

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