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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 108 del 26 luglio 2003

Art. 5
Esercizio delle funzioni amministrative da parte dei Comuni
1. Il rilascio delle autorizzazioni e degli altri atti previsti dalla presente legge è di competenza del Comune competente per territorio.
2. Le funzioni amministrative sono esercitate dal Comune in conformità ai criteri definiti sulla base delle direttive emanate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
3. Le direttive di cui all'articolo 4, comma 2, sono oggetto di aggiornamento da parte della Giunta regionale, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione regionale di cui all'articolo 4, comma 3.

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