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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 108 del 26 luglio 2003

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI E FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE
Art. 1
Finalità e principi generali
1. La presente legge disciplina l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa comunitaria, delle disposizioni legislative dello Stato in materia di tutela della concorrenza, attenendosi, in particolare, ai seguenti principi:
a) sviluppo e innovazione della rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, favorendo la crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione, nonché la qualità del lavoro e la formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;
b) trasparenza e qualità del mercato, libera concorrenza e libertà d'impresa, al fine di realizzare le migliori condizioni di prezzi, di efficienza ed efficacia della rete;
c) tutela dei consumatori in riferimento alla salute e alla sicurezza nonché alla corretta informazione e alla pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti;
d) flessibilizzazione del settore;
e) valorizzazione delle attività di somministrazione per la qualità sociale delle città e del territorio anche al fine di promuovere e sviluppare il turismo, l'enogastronomia e le produzioni tipiche locali;
f) armonizzazione e integrazione del settore con altre attività economiche;
g) semplificazione dei procedimenti e degli adempimenti per l'avvio e l'esercizio delle attività.
2. Nel definire le direttive generali di cui all'articolo 4, comma 2, per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande la Regione Emilia-Romagna promuove il metodo della concertazione con gli enti locali e il principio di sussidiarietà in relazione alla rilevanza delle decisioni da assumere.
3. La Regione Emilia-Romagna promuove, per lo svolgersi delle determinazioni proprie e di quelle degli enti locali, il metodo della consultazione e la concertazione con le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative.
Art. 2
Ambito di applicazione della legge
1. La presente legge si applica alle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
2. S'intende per somministrazione la vendita per il consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine.
3. La presente legge disciplina altresì le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tali attività, quelle svolte al domicilio del consumatore e quelle svolte in locali non aperti al pubblico.
4. La presente legge non si applica alle attività disciplinate dalle seguenti disposizioni:
a) legge 5 dicembre 1985, n. 730 Sito esterno (Disciplina dell'agriturismo) e titolo I della legge regionale 28 giugno 1994, n. 26 in materia di esercizio delle attività agrituristiche e del turismo rurale; nell'ambito di tali attività, l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande è effettuato sulla base del possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della presente legge;
b) legge 29 marzo 2001, n. 135 Sito esterno (Riforma della legislazione nazionale del turismo), in materia di somministrazione alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;
c) decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 Sito esterno (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati), dovendosi intendere applicabili, in luogo delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 Sito esterno (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), richiamate all'articolo 3, comma 5 del decreto, i criteri stabiliti dai Comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della presente legge;
d) legge regionale 21 agosto 2001, n. 29 (Norme per lo sviluppo dell'esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione a carattere familiare denominato '' bed & breakfast '' ).
Art. 3
Indirizzi generali per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande
1. La Regione Emilia-Romagna promuove la programmazione e la qualificazione della rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con l'indicazione dei seguenti indirizzi generali:
a) favorire l'efficacia e la qualità del servizio in considerazione delle esigenze dei consumatori;
b) salvaguardare e riqualificare le aree di interesse archeologico, storico, architettonico, artistico ed ambientale;
c) salvaguardare e riqualificare la rete dei pubblici esercizi nelle zone di montagna e rurali e nei centri minori.
Art. 4
Programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande
1. Per l'attuazione degli indirizzi generali di cui all'articolo 3, la Regione promuove la programmazione da parte dei Comuni delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Al fine di assicurare, in relazione alle abitudini di consumo extra-domestico, alla popolazione residente e fluttuante, ai flussi turistici, alle caratteristiche e alle vocazioni delle diverse parti del territorio, la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e il ù equilibrato rapporto tra domanda e offerta, la Giunta regionale fissa, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, le direttive di carattere generale sulla base delle quali i Comuni stabiliscono i criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
3. Al fine di garantire una adeguata programmazione territoriale è costituita una Commissione regionale in cui sono presenti le Organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale.
4. La composizione della Commissione e le sue modalità di funzionamento vengono fissate con atto della Giunta regionale.
5. Il comma 2 non si applica per il rilascio delle autorizzazioni concernenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:
a) negli esercizi di cui all'articolo 8 nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari, nonché in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio ed è in ogni caso ad esse funzionalmente e logisticamente collegata, semprechè alla somministrazione di alimenti e bevande non sia riservata una superficie prevalente rispetto a quella in cui è svolta l'attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, così come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Sito esterno (Nuovo codice della strada), nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico;
c) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, di cui all'articolo 2, commi 2 e 2 bis, della legge 28 dicembre 1999, n. 496 Sito esterno (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 29 ottobre 1999, n. 383 Sito esterno, recante disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore), semprechè l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti e l'autorizzazione sia rilasciata esclusivamente a favore di soggetti titolari della licenza di esercizio per la vendita di carburanti;
d) negli esercizi di somministrazione annessi ai rifugi alpini;
e) negli esercizi polifunzionali di cui all'articolo 9 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114 Sito esterno);
f) nelle mense aziendali e nelle altre attività di somministrazione non aperte al pubblico individuate dai Comuni;
g) nelle attività soggette alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, fatto salvo quanto previsto alle lettere a) e c) dello stesso comma;
h) nelle attività svolte in forma temporanea di cui all'articolo 10;
i) al domicilio del consumatore.
6. I Comuni, nello stabilire i criteri di cui al comma 2, possono inoltre individuare aree di particolare interesse storico, artistico, architettonico, archeologico e ambientale nelle quali l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è vietata o sottoposta a limitazioni per incompatibilità con la natura delle aree od oggetto di deroga ai sensi di quanto stabilito all'articolo 8 della legge regionale n. 14 del 1999.
7. I Comuni stabiliscono le condizioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione in forma stagionale, considerandosi tale l'attività svolta per uno o ù periodi, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni, per ciascun anno solare.
Art. 5
Esercizio delle funzioni amministrative da parte dei Comuni
1. Il rilascio delle autorizzazioni e degli altri atti previsti dalla presente legge è di competenza del Comune competente per territorio.
2. Le funzioni amministrative sono esercitate dal Comune in conformità ai criteri definiti sulla base delle direttive emanate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
3. Le direttive di cui all'articolo 4, comma 2, sono oggetto di aggiornamento da parte della Giunta regionale, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione regionale di cui all'articolo 4, comma 3.

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