LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 108 del 26 luglio 2003
INDICE
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI E FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE
Art. 1
Finalità e principi generali
1. La presente legge disciplina l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa comunitaria, delle disposizioni legislative dello Stato in materia di tutela della concorrenza, attenendosi, in particolare, ai seguenti principi:
a) sviluppo e innovazione della rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, favorendo la crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione, nonché la qualità del lavoro e la formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;
b) trasparenza e qualità del mercato, libera concorrenza e libertà d'impresa, al fine di realizzare le migliori condizioni di prezzi, di efficienza ed efficacia della rete;
c) tutela dei consumatori in riferimento alla salute e alla sicurezza nonché alla corretta informazione e alla pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti;
d) flessibilizzazione del settore;
e) valorizzazione delle attività di somministrazione per la qualità sociale delle città e del territorio anche al fine di promuovere e sviluppare il turismo, l'enogastronomia e le produzioni tipiche locali;
f) armonizzazione e integrazione del settore con altre attività economiche;
g) semplificazione dei procedimenti e degli adempimenti per l'avvio e l'esercizio delle attività.
2. Nel definire le direttive generali di cui all'articolo 4, comma 2, per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande la Regione Emilia-Romagna promuove il metodo della concertazione con gli enti locali e il principio di sussidiarietà in relazione alla rilevanza delle decisioni da assumere.
3. La Regione Emilia-Romagna promuove, per lo svolgersi delle determinazioni proprie e di quelle degli enti locali, il metodo della consultazione e la concertazione con le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative.
Art. 2
Ambito di applicazione della legge
1. La presente legge si applica alle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
2. S'intende per somministrazione la vendita per il consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine.
3. La presente legge disciplina altresì le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tali attività, quelle svolte al domicilio del consumatore e quelle svolte in locali non aperti al pubblico.
4. La presente legge non si applica alle attività disciplinate dalle seguenti disposizioni:
a) legge 5 dicembre 1985, n. 730 (Disciplina dell'agriturismo) e titolo I della legge regionale 28 giugno 1994, n. 26 in materia di esercizio delle attività agrituristiche e del turismo rurale; nell'ambito di tali attività, l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande è effettuato sulla base del possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della presente legge;
b) legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), in materia di somministrazione alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;
c) decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati), dovendosi intendere applicabili, in luogo delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), richiamate all'articolo 3, comma 5 del decreto, i criteri stabiliti dai Comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della presente legge;
d) legge regionale 21 agosto 2001, n. 29 (Norme per lo sviluppo dell'esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione a carattere familiare denominato '' bed & breakfast '' ).
Art. 3
Indirizzi generali per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande
1. La Regione Emilia-Romagna promuove la programmazione e la qualificazione della rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con l'indicazione dei seguenti indirizzi generali:
a) favorire l'efficacia e la qualità del servizio in considerazione delle esigenze dei consumatori;
b) salvaguardare e riqualificare le aree di interesse archeologico, storico, architettonico, artistico ed ambientale;
c) salvaguardare e riqualificare la rete dei pubblici esercizi nelle zone di montagna e rurali e nei centri minori.
Art. 4
Programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande
1. Per l'attuazione degli indirizzi generali di cui all'articolo 3, la Regione promuove la programmazione da parte dei Comuni delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Al fine di assicurare, in relazione alle abitudini di consumo extra-domestico, alla popolazione residente e fluttuante, ai flussi turistici, alle caratteristiche e alle vocazioni delle diverse parti del territorio, la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e il ù equilibrato rapporto tra domanda e offerta, la Giunta regionale fissa, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, le direttive di carattere generale sulla base delle quali i Comuni stabiliscono i criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
3. Al fine di garantire una adeguata programmazione territoriale è costituita una Commissione regionale in cui sono presenti le Organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale.
4. La composizione della Commissione e le sue modalità di funzionamento vengono fissate con atto della Giunta regionale.
5. Il comma 2 non si applica per il rilascio delle autorizzazioni concernenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:
a) negli esercizi di cui all'articolo 8 nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari, nonché in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio ed è in ogni caso ad esse funzionalmente e logisticamente collegata, semprechè alla somministrazione di alimenti e bevande non sia riservata una superficie prevalente rispetto a quella in cui è svolta l'attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, così come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico;
c) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, di cui all'articolo 2, commi 2 e 2 bis, della legge 28 dicembre 1999, n. 496 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 29 ottobre 1999, n. 383 , recante disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore), semprechè l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti e l'autorizzazione sia rilasciata esclusivamente a favore di soggetti titolari della licenza di esercizio per la vendita di carburanti;
d) negli esercizi di somministrazione annessi ai rifugi alpini;
e) negli esercizi polifunzionali di cui all'articolo 9 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114 );
f) nelle mense aziendali e nelle altre attività di somministrazione non aperte al pubblico individuate dai Comuni;
g) nelle attività soggette alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, fatto salvo quanto previsto alle lettere a) e c) dello stesso comma;
h) nelle attività svolte in forma temporanea di cui all'articolo 10;
i) al domicilio del consumatore.
6. I Comuni, nello stabilire i criteri di cui al comma 2, possono inoltre individuare aree di particolare interesse storico, artistico, architettonico, archeologico e ambientale nelle quali l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è vietata o sottoposta a limitazioni per incompatibilità con la natura delle aree od oggetto di deroga ai sensi di quanto stabilito all'articolo 8 della legge regionale n. 14 del 1999.
7. I Comuni stabiliscono le condizioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione in forma stagionale, considerandosi tale l'attività svolta per uno o ù periodi, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni, per ciascun anno solare.
Art. 5
Esercizio delle funzioni amministrative da parte dei Comuni
1. Il rilascio delle autorizzazioni e degli altri atti previsti dalla presente legge è di competenza del Comune competente per territorio.
2. Le funzioni amministrative sono esercitate dal Comune in conformità ai criteri definiti sulla base delle direttive emanate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
3. Le direttive di cui all'articolo 4, comma 2, sono oggetto di aggiornamento da parte della Giunta regionale, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione regionale di cui all'articolo 4, comma 3.
TITOLO II
REQUISITI, TIPOLOGIA, AUTORIZZAZIONI
Art. 6
Requisiti per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande
1. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che non risultano in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ). In caso di società, associazioni o organismi collettivi, tali requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante o altra persona delegata all'attività di somministrazione e da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).
2. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna o da un'altra Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero essere in possesso di un diploma di Istituto secondario o universitario attinente all'attività di preparazione e somministrazione di bevande e alimenti;
b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;
c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica.
3. In caso di società, associazione od organismi collettivi il possesso dei requisiti di cui al comma 2 è richiesto al legale rappresentante o altra persona delegata all'attività di somministrazione.
4. La Giunta regionale stabilisce le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 2, lettera a), nonché i requisiti di accesso alle prove finali, garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tale fine saranno considerate in via prioritaria le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi ù rappresentative a livello regionale, gli enti da queste costituiti e le Camere di commercio. La Giunta stabilisce altresì i titoli di studio o altri requisiti validi ai fini della sussistenza del requisito di cui al comma 2, lettera a).
5. Il requisito di cui al comma 2, lettera a), è valido altresì ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale nel settore alimentare.
6. Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ed alle società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 (Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche).
Art. 7
Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.
2. Il Comune può interdire l'attività di somministrazione di bevande alcoliche in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico.
3. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività.
Art. 8
Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di somministrazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.
2. L'autorizzazione all'apertura ha natura personale ed il suo rilascio è subordinato all'accertamento dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, nonché al rispetto dei criteri stabiliti dai Comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 2. L'autorizzazione ha la durata di cui all'articolo 14, comma 1, ed è soggetta a decadenza, sospensione e revoca nei casi di cui all'articolo 15.
3. Il Comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, stabilisce il termine, comunque non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
4. Il Comune può stabilire i casi in cui l'autorizzazione per lo svolgimento di attività di cui all'articolo 4, comma 5, nonché per il trasferimento di sede e l'ampliamento di superficie di tutti gli esercizi della presente legge è sostituita da denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 . In tali casi il Comune determina le modalità di effettuazione della denuncia.
5. È fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.
6. Il rispetto delle disposizioni di cui al comma 5 è richiesto ai fini dell'esercizio dell'attività, che rimane precluso in assenza di esso, ma non condiziona il rilascio dell'autorizzazione. Entro centottanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e comunque prima di dare inizio all'attività di somministrazione, il titolare deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni, autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria nonché con quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza e, qualora si tratti di esercizi aperti al pubblico, sorvegliabilità. Il Comune accerta l'adeguata sorvegliabilità anche nel caso di locali oggetto di ampliamento o di modifiche strutturali. È fatta salva la possibilità per il Comune di prevedere l'obbligo del possesso dei requisiti di cui al comma 5 al momento del rilascio dell'autorizzazione.
Art. 9
Attività non soggette ad autorizzazione
1. Non sono soggette alle autorizzazioni di cui all'articolo 8 le attività disciplinate da questa legge svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno.
Art. 10
Autorizzazioni temporanee
1. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione è soggetta a autorizzazione rilasciata dal Comune in cui l'attività si svolge. Essa può essere svolta soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o luoghi cui si riferiscono e se il richiedente risulta in possesso di requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3 o se designa un responsabile in possesso di medesimi requisiti, incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione.
2. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al comma 1 si osservano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
3. Per lo svolgimento delle attività di somministrazione svolte in forma temporanea, nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico, sono richiesti esclusivamente i requisiti morali di cui all'articolo 6, comma 1, nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie e in materia di sicurezza.
4. Le autorizzazioni temporanee non possono avere una durata superiore a trenta giorni consecutivi.
5. Le attività di somministrazione svolte in forma occasionale e completamente gratuite non sono soggette alle disposizioni della presente legge, salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.
Art. 11
Disposizioni per i distributori automatici
1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività e all'uopo attrezzati è soggetta alle disposizioni concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 8.
2. Nei casi diversi da quelli indicati dal comma 1 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 114 del 1998 .
3. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
Art. 12
Esercizio attività accessorie
1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, le autorizzazioni di cui all'articolo 8 abilitano all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, semprechè i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.
2. Le stesse autorizzazioni di cui al comma 1 abilitano, inoltre, all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni. È comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti ed in particolare, quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di inquinamento acustico.
3. I Comuni definiscono le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei trattenimenti ai fini dell'applicazione del comma 2.
Art. 13
Subingresso
1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta la cessione dell'autorizzazione all'avente causa e la decadenza della medesima in capo al cedente, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3.
2. Nel caso di subingresso per causa di morte, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, deve essere dimostrato entro sei mesi dalla morte del titolare dell'attività, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore.
3. Il subingresso in proprietà o in gestione dell'attività è soggetto a denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 al Comune in cui ha sede l'esercizio e può non implicare il rilascio di una nuova autorizzazione all'esercizio dell'attività.
Art. 14
Durata delle autorizzazioni
1. Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono rilasciate a tempo indeterminato e si riferiscono esclusivamente ai locali e alle aree in esse indicati; in ogni momento possono essere effettuate verifiche in ordine al permanere dei requisiti soggettivi e oggettivi.
2. Nelle autorizzazioni stagionali di cui all'articolo 4, comma 7, sono indicati il periodo o i periodi nei quali è consentito, nel corso dell'anno, l'esercizio dell'attività.
3. Le autorizzazioni temporanee di cui all'articolo 10 sono rilasciate con validità limitata alla durata della manifestazione.
Art. 15
Decadenza, sospensione e revoca delle autorizzazioni
1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 8 decadono:
a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del suo rilascio ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
b) quando il titolare dell'autorizzazione non risulti ù in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3;
c) quando, in caso di subingresso, il cessionario non avvii l'attività entro sei mesi, salvo comprovati casi di forza maggiore.
2. Le autorizzazioni di cui all'articolo 8 possono essere sospese quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti.
3. Le autorizzazioni di cui all'articolo 8 possono essere revocate:
a) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti;
b) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse;
c) nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari e le indicazioni operative decise dai Comuni per la tutela dei cittadini contermini.
Art. 16
Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
1. Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto del monte orario giornaliero minimo stabilito dal Comune.
2. Il Comune può fissare, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi, le associazioni dei consumatori e le organizzazioni sindacali ù rappresentative a livello provinciale, fasce orarie di apertura e chiusura, in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone.
3. Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
4. Gli esercenti devono comunicare preventivamente al Comune l'orario prescelto. I Comuni stabiliscono le modalità e i tempi della comunicazione.
Art. 17
Chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
1. La chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è comunicata al pubblico mediante l'esposizione di apposito cartello leggibile dall'esterno e, se di durata superiore a trenta giorni consecutivi, anche al Comune, fatta salva l'osservanza dei turni di apertura di cui al comma 2.
2. Il Comune, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, può predisporre, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi, le associazioni dei consumatori e le organizzazioni sindacali ù rappresentative a livello comunale, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Gli esercenti sono tenuti a osservare i turni predisposti e a rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, il proprio turno, mediante l'esposizione di un apposito cartello leggibile dall'esterno dell'esercizio.
3. Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande possono, a discrezione del titolare, osservare una o ù giornate di riposo settimanale che debbono essere indicate nel cartello di esposizione degli orari.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli esercizi di cui all'articolo 4, comma 5, della presente legge nonché ai circoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 2001 .
Art. 18
Pubblicità dei prezzi
1. Per i prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, su banco di vendita o in altro luogo visibile al pubblico si devono rispettare le norme in materia di pubblicità dei prezzi di cui al decreto legislativo n. 114 del 1998 e al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84 (Attuazione della direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi).
2. I prodotti confezionati all'origine sui quali il prezzo di vendita si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:
a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella;
b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a), cui si aggiunge, per le attività di ristorazione, l'obbligo di esposizione della tabella anche all'esterno dell'esercizio o comunque leggibile dall'esterno.
4. Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale componente del servizio.
5. Le modalità prescelte debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne eventuali aggiunte attribuibili al servizio.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai circoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 2001 , nonché alle altre attività di cui all'articolo 4, comma 5 della presente legge individuate dal Comune.
Art. 19
Sanzioni
1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o altro titolo autorizzativo, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa o decaduta ovvero senza i requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17 bis, comma 1, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17 bis, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 ter e 17 quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
4. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
5. Il Comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi.
TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E NORME FINALI
Art. 20
Norme transitorie
1. I Comuni, entro un anno dall'entrata in vigore delle direttive di cui all'articolo 4, comma 2, stabiliscono, sentito il parere delle associazioni del commercio, del turismo e dei servizi e delle associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative a livello provinciale, i criteri ai fini del rilascio delle nuove autorizzazioni e di quelle relative al trasferimento di sede.
2. Fino alla definizione dei criteri di cui al comma 1 e comunque non oltre il termine previsto per la loro adozione si applicano, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, i parametri numerici di cui all'articolo 2 della legge 5 gennaio 1996, n. 25 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia), semprechè assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge.
3. I titolari di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 287 del 1991 , previo aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria, hanno diritto ad estendere la propria attività secondo quanto previsto all'articolo 7, comma 1 della presente legge senza che risulti necessaria la conversione del titolo autorizzatorio.
4. Il titolare di autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) b) e d), della legge n. 287 del 1991 , per uno stesso esercizio ha diritto, sussistendone le condizioni, di attivare in locali diversi o cedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i diversi rami d'azienda e il subentrante ha diritto all'intestazione della relativa autorizzazione.
5. Il requisito professionale di cui all'articolo 6, comma 2, è riconosciuto a coloro che all'entrata in vigore della presente legge risultino aver avanzato domanda di iscrizione al Registro degli esercenti il commercio (REC), purché in possesso dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione.
6. Coloro che all'entrata in vigore della presente legge risultino titolari da due anni di una autorizzazione comunale di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 26 del 1994 per la somministrazione di pasti e bevande hanno diritto al rilascio dell'autorizzazione di pubblico esercizio, non trasferibile, purché in possesso dei requisiti prescritti e fatte salve eventuali limitazioni discendenti dalla normativa urbanistica o edilizia.
Art. 21
Norme finali
1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessa di avere diretta applicazione nella Regione Emilia-Romagna la legge n. 287 del 1991 , fatti salvi l'articolo 4, comma 2, con riferimento alle autorizzazioni di cui all'articolo 8 della presente legge e l'articolo 9.
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 152 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza), come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311 (Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, Allegato 1 della Legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, Allegato 1 della Legge n. 50/1999 )), le disposizioni in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché ogni altra disposizione statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.
3. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 7, del decreto legislativo n. 114 del 1998 , i requisiti prescritti ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione sono quelli di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3.
4. Il requisito consistente nell'iscrizione al registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della legge n. 426 del 1971 , richiamato dall'articolo 2 della legge n. 287 del 1991 , deve intendersi in ogni caso sostituito, ove richiesto, con il requisito di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.