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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Art. 19

(modificato comma 1 da art. 59 L.R. 27 giugno 2014 n. 7)

Sanzioni
1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o altro titolo abilitativo ovvero quando questi siano stati revocati o sospesi o decaduti ovvero senza i requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17 bis, comma 1, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17 bis, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 ter e 17 quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
4. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
5. Il Comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 Sito esterno (Modifiche al sistema penale), applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi.

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