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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI E FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE
Art. 1
Finalità e principi generali
1. La presente legge disciplina l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa comunitaria, delle disposizioni legislative dello Stato in materia di tutela della concorrenza, attenendosi, in particolare, ai seguenti principi:
a) sviluppo e innovazione della rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, favorendo la crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione, nonché la qualità del lavoro e la formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;
b) trasparenza e qualità del mercato, libera concorrenza e libertà d'impresa, al fine di realizzare le migliori condizioni di prezzi, di efficienza ed efficacia della rete;
c) tutela dei consumatori in riferimento alla salute e alla sicurezza nonché alla corretta informazione e alla pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti;
d) flessibilizzazione del settore;
e) valorizzazione delle attività di somministrazione per la qualità sociale delle città e del territorio anche al fine di promuovere e sviluppare il turismo, l'enogastronomia e le produzioni tipiche locali;
f) armonizzazione e integrazione del settore con altre attività economiche;
g) semplificazione dei procedimenti e degli adempimenti per l'avvio e l'esercizio delle attività.
2. Nel definire le direttive generali di cui all'articolo 4, comma 2, per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande la Regione Emilia-Romagna promuove il metodo della concertazione con gli enti locali e il principio di sussidiarietà in relazione alla rilevanza delle decisioni da assumere.
3. La Regione Emilia-Romagna promuove, per lo svolgersi delle determinazioni proprie e di quelle degli enti locali, il metodo della consultazione e la concertazione con le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative.
Art. 2

(sostituito comma 4 da art. 43 L.R. 27 giugno 2014 n. 7)

Ambito di applicazione della legge
1. La presente legge si applica alle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
2. S'intende per somministrazione la vendita per il consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine.
3. La presente legge disciplina altresì le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tali attività, quelle svolte al domicilio del consumatore e quelle svolte in locali non aperti al pubblico.
4. La presente legge non si applica alle attività disciplinate dalle seguenti disposizioni:
a) legge regionale 31 marzo 2009, n. 4 (Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole), con riferimento all' esercizio delle attività agrituristiche e del turismo rurale;
b) legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità), sia con riferimento ai casi di somministrazione alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, sia con riferimento all'esercizio del servizio di alloggio e prima colazione a carattere familiare denominato "bed & breakfast";
c) decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati), dovendosi intendere applicabili i criteri stabiliti dai Comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della presente legge.
Art. 3

(modificato comma 1 da art. 44 L.R. 27 giugno 2014 n. 7)

Indirizzi generali per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande
1. La Regione Emilia-Romagna promuove ... la qualificazione della rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con l'indicazione dei seguenti indirizzi generali:
a) favorire l'efficacia e la qualità del servizio in considerazione delle esigenze dei consumatori;
b) salvaguardare e riqualificare le aree di interesse archeologico, storico, architettonico, artistico ed ambientale;
c) salvaguardare e riqualificare la rete dei pubblici esercizi nelle zone di montagna e rurali e nei centri minori.
Definizione dei criteri per l'avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande
1. In attuazione degli indirizzi generali di cui all'articolo 3, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, la Giunta regionale fissa, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, le direttive di carattere generale sulla base delle quali i Comuni stabiliscono i criteri ed i requisiti strutturali per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Nelle zone del territorio regionale da sottoporre a tutela, i Comuni adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 64, comma 3 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:
a) negli esercizi di cui all'articolo 8, nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari, nonché in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio ed è in ogni caso ad esse funzionalmente e logisticamente collegata, sempreché alla somministrazione di alimenti e bevande non sia riservata una superficie prevalente rispetto a quella in cui è svolta l'attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, così come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico;
c) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, di cui all'articolo 2, commi 2 e 2 bis del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383 (Disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, sempreché l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti e l'autorizzazione sia rilasciata a favore di soggetti titolari della licenza di esercizio per la vendita di carburanti, salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività;
d) negli esercizi di somministrazione annessi ai rifugi alpini;
e) negli esercizi polifunzionali di cui all'articolo 9 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114);
f) nelle mense aziendali e nelle altre attività di somministrazione non aperte al pubblico individuate dai Comuni;
g) nelle attività soggette alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, fatto salvo quanto previsto alla lettera c) dello stesso comma;
h) nelle attività svolte in forma temporanea di cui all'articolo 10;
i) al domicilio del consumatore.
4. I Comuni stabiliscono le condizioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione in forma stagionale, considerandosi tale l'attività svolta per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a trenta giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni, per ciascun anno solare.
Art. 5

(sostituito comma 1 da art. 3 L.R. 21 maggio 2007 n. 6 , poi sostituito intero articolo da art. 46 L.R. 27 giugno 2014 n. 7)

Esercizio delle funzioni amministrative da parte dei Comuni
1. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e la richiesta di autorizzazione, nei casi previsti dalla presente legge, sono presentate allo sportello unico attività produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente. Il Comune è altresì competente alla vigilanza e al provvedimento sanzionatorio di cui all'articolo 180 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).
2. Le funzioni amministrative sono esercitate dal Comune in conformità ai criteri definiti sulla base delle direttive emanate dalla Giunta regionale.

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