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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI E FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE
Art. 1
Finalità e principi generali
1. La presente legge disciplina l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa comunitaria, delle disposizioni legislative dello Stato in materia di tutela della concorrenza, attenendosi, in particolare, ai seguenti principi:
a) sviluppo e innovazione della rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, favorendo la crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione, nonché la qualità del lavoro e la formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;
b) trasparenza e qualità del mercato, libera concorrenza e libertà d'impresa, al fine di realizzare le migliori condizioni di prezzi, di efficienza ed efficacia della rete;
c) tutela dei consumatori in riferimento alla salute e alla sicurezza nonché alla corretta informazione e alla pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti;
d) flessibilizzazione del settore;
e) valorizzazione delle attività di somministrazione per la qualità sociale delle città e del territorio anche al fine di promuovere e sviluppare il turismo, l'enogastronomia e le produzioni tipiche locali;
f) armonizzazione e integrazione del settore con altre attività economiche;
g) semplificazione dei procedimenti e degli adempimenti per l'avvio e l'esercizio delle attività.
2. Nel definire le direttive generali di cui all'articolo 4, comma 2, per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande la Regione Emilia-Romagna promuove il metodo della concertazione con gli enti locali e il principio di sussidiarietà in relazione alla rilevanza delle decisioni da assumere.
3. La Regione Emilia-Romagna promuove, per lo svolgersi delle determinazioni proprie e di quelle degli enti locali, il metodo della consultazione e la concertazione con le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative.
Art. 2

(sostituito comma 4 da art. 43 L.R. 27 giugno 2014 n. 7)

Ambito di applicazione della legge
1. La presente legge si applica alle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
2. S'intende per somministrazione la vendita per il consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine.
3. La presente legge disciplina altresì le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tali attività, quelle svolte al domicilio del consumatore e quelle svolte in locali non aperti al pubblico.
4. La presente legge non si applica alle attività disciplinate dalle seguenti disposizioni:
a) legge regionale 31 marzo 2009, n. 4 (Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole), con riferimento all' esercizio delle attività agrituristiche e del turismo rurale;
b) legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità), sia con riferimento ai casi di somministrazione alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, sia con riferimento all'esercizio del servizio di alloggio e prima colazione a carattere familiare denominato "bed & breakfast";
c) decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati), dovendosi intendere applicabili i criteri stabiliti dai Comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della presente legge.
Art. 3

(modificato comma 1 da art. 44 L.R. 27 giugno 2014 n. 7)

Indirizzi generali per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande
1. La Regione Emilia-Romagna promuove ... la qualificazione della rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con l'indicazione dei seguenti indirizzi generali:
a) favorire l'efficacia e la qualità del servizio in considerazione delle esigenze dei consumatori;
b) salvaguardare e riqualificare le aree di interesse archeologico, storico, architettonico, artistico ed ambientale;
c) salvaguardare e riqualificare la rete dei pubblici esercizi nelle zone di montagna e rurali e nei centri minori.
Definizione dei criteri per l'avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande
1. In attuazione degli indirizzi generali di cui all'articolo 3, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, la Giunta regionale fissa, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, le direttive di carattere generale sulla base delle quali i Comuni stabiliscono i criteri ed i requisiti strutturali per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Nelle zone del territorio regionale da sottoporre a tutela, i Comuni adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 64, comma 3 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:
a) negli esercizi di cui all'articolo 8, nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari, nonché in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio ed è in ogni caso ad esse funzionalmente e logisticamente collegata, sempreché alla somministrazione di alimenti e bevande non sia riservata una superficie prevalente rispetto a quella in cui è svolta l'attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, così come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico;
c) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, di cui all'articolo 2, commi 2 e 2 bis del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383 (Disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, sempreché l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti e l'autorizzazione sia rilasciata a favore di soggetti titolari della licenza di esercizio per la vendita di carburanti, salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività;
d) negli esercizi di somministrazione annessi ai rifugi alpini;
e) negli esercizi polifunzionali di cui all'articolo 9 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114);
f) nelle mense aziendali e nelle altre attività di somministrazione non aperte al pubblico individuate dai Comuni;
g) nelle attività soggette alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, fatto salvo quanto previsto alla lettera c) dello stesso comma;
h) nelle attività svolte in forma temporanea di cui all'articolo 10;
i) al domicilio del consumatore.
4. I Comuni stabiliscono le condizioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione in forma stagionale, considerandosi tale l'attività svolta per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a trenta giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni, per ciascun anno solare.
Art. 5

(sostituito comma 1 da art. 3 L.R. 21 maggio 2007 n. 6 , poi sostituito intero articolo da art. 46 L.R. 27 giugno 2014 n. 7)

Esercizio delle funzioni amministrative da parte dei Comuni
1. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e la richiesta di autorizzazione, nei casi previsti dalla presente legge, sono presentate allo sportello unico attività produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente. Il Comune è altresì competente alla vigilanza e al provvedimento sanzionatorio di cui all'articolo 180 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).
2. Le funzioni amministrative sono esercitate dal Comune in conformità ai criteri definiti sulla base delle direttive emanate dalla Giunta regionale.
TITOLO II
REQUISITI, TIPOLOGIA, AUTORIZZAZIONI
Art. 6

(sostituita lettera c) del comma 2 e comma 5 da art. 3 L.R. 21 maggio 2007 n. 6, poi sostituito intero articolo da art. 47 L.R. 27 giugno 2014 n. 7, infine sostituito comma 2 da art. 6 L.R. 30 luglio 2015, n. 15)

Requisiti per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande
1. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che non risultano in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 71, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 59 del 2010. In caso di società, associazioni od organismi collettivi, tali requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante o altra persona preposta all'attività di somministrazione e da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia). In caso di impresa individuale i requisiti morali di cui all'articolo 71, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 59 del 2010 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività di somministrazione.
2. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande, o per il commercio e la preparazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna o da un'altra Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, almeno triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti e bevande;
b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio, un'attività d'impresa nel settore merceologico alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande oppure aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio, presso tali imprese in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;
c) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, o di essere stato iscritto al medesimo registro per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b), e c) dell'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 (Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio), salva cancellazione.
3. In caso di società, associazioni od organismi collettivi il possesso dei requisiti di cui al comma 2 è richiesto al legale rappresentante o altra persona delegata all'attività di somministrazione. In caso di impresa individuale i requisiti di cui al comma 2 devono essere posseduti dal titolare o, in alternativa, dall'eventuale altra persona preposta all'attività di somministrazione.
4. La Giunta regionale stabilisce le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 2, lettera a), nonché i requisiti di accesso alle prove finali, garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tale fine saranno considerate in via prioritaria le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi più rappresentative a livello regionale, gli enti da queste costituiti e le Camere di commercio. La Giunta stabilisce altresì i titoli di studio o altri requisiti validi ai fini della sussistenza del requisito di cui al comma 2, lettera a).
5. Il requisito di cui al comma 2, lettera a) è valido altresì ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale nel settore alimentare. L'esercizio di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare è consentito anche a chi è stato iscritto al registro degli esercenti il commercio di cui alla legge n. 426 del 1971, per uno dei gruppi merceologici individuati dall'articolo 12, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375 (Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio), salva cancellazione dal medesimo registro.
6. Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che intendono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel territorio regionale si applica quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).
7. Il titolare di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande o di un pubblico esercizio può affidare la gestione di uno o più reparti, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, a seguito di presentazione della SCIA al SUAP del Comune territorialmente competente. La SCIA deve essere presentata altresì in caso di cessazione della gestione.
8. Il titolare, qualora non abbia provveduto alla presentazione della SCIA ai sensi del comma 7, risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore.
9. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato e non avere un accesso autonomo.
Art. 7
Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.
2. Il Comune può interdire l'attività di somministrazione di bevande alcoliche in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico.
3. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività.
Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
1. All'apertura, al trasferimento di sede ed all'ampliamento di superficie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nelle zone sottoposte a tutela, nonché all'apertura, al trasferimento di sede ed all'ampliamento di superficie negli altri casi ed al trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi in ogni caso si applica l'articolo 64, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 59 del 2010.
2. La SCIA deve attestare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, di cui al presente articolo, comma 5, e di cui all'articolo 6.
3. La SCIA deve essere redatta sul modello approvato con atto della Giunta regionale, che stabilisce altresì la documentazione da allegare.
4. E' subordinata alla SCIA ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, della presente legge, fatta salva la normativa di settore.
5. È fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.
6. Nelle zone soggette a tutela il rispetto delle disposizioni di cui al comma 5 è richiesto ai fini dell'esercizio dell'attività, che rimane precluso in assenza di esso, ma non condiziona il rilascio dell'autorizzazione nei casi in cui essa sia prevista. Entro centottanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e comunque prima di dare inizio all'attività di somministrazione, il titolare deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni, autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria nonché con quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza e, qualora si tratti di esercizi aperti al pubblico, sorvegliabilità. Il Comune accerta l'adeguata sorvegliabilità anche nel caso di locali oggetto di ampliamento o di modifiche strutturali. È fatta salva la possibilità per il Comune di prevedere l'obbligo del possesso dei requisiti di cui al comma 5 al momento del rilascio dell'autorizzazione.
Art. 9

(sostituita rubrica, modificato comma 1 da art. 49 L.R. 27 giugno 2014 n. 7)

Attività non soggette ad autorizzazione o a SCIA
1. Non sono soggette ad autorizzazioni, né a SCIA le attività disciplinate da questa legge svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno.
Art. 10
Attività temporanee
1. In occasione di fiere, feste, sagre, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a SCIA presentata al Comune in cui l'attività si svolge, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. Nelle zone sottoposte a tutela l'attività temporanea è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune territorialmente competente. L'attività temporanea può essere esercitata soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o luoghi cui si riferiscono e se il richiedente risulta in possesso di requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, della presente legge o se designa un responsabile in possesso di medesimi requisiti, incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione.
2. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al comma 1 si osservano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
3. Le attività di somministrazione svolte in forma temporanea, nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico, sono soggette a SCIA ai sensi dell'articolo 41 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e per esse sono richiesti esclusivamente i requisiti morali di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed in materia di sicurezza.
4. Il Comune definisce le modalità di svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma temporanea che comunque non possono avere durata superiore a trenta giorni consecutivi.
5. Ogni Comune definisce annualmente il calendario delle sagre, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale e altri soggetti eventualmente interessati.
6. Le attività di somministrazione svolte in forma occasionale e completamente gratuite non sono soggette alle disposizioni della presente legge, salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.
Art. 11

(modificato comma 1, sostituito comma 3 da art. 51 L.R. 27 giugno 2014 n. 7)

Disposizioni per i distributori automatici
1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività e all'uopo attrezzati è soggetta alle disposizioni della presente legge.
2. Nei casi diversi da quelli indicati dal comma 1 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 114 del 1998 Sito esterno.
3. La somministrazione e la vendita di bevande alcoliche è soggetta alle limitazioni stabilite dalle disposizioni statali vigenti in materia.
Art. 12

(modificati commi 1 e 2 da art. 52 L.R. 27 giugno 2014 n. 7)

Esercizio attività accessorie
1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, i titoli di cui all'articolo 8 abilitano all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, semprechè i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.
2. Gli stessi titoli di cui al comma 1 abilitano, inoltre, all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni. È comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti ed in particolare, quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di inquinamento acustico.
3. I Comuni definiscono le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei trattenimenti ai fini dell'applicazione del comma 2.
Art. 13

(sostituito comma 1, abrogato comma 3 da art. 53 L.R. 27 giugno 2014 n. 7)

Subingresso
1. Al trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte si applica la disciplina di cui all'articolo 64, comma 4 del decreto legislativo n. 59 del 2010.
2. Nel caso di subingresso per causa di morte, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, deve essere dimostrato entro sei mesi dalla morte del titolare dell'attività, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore.
3. abrogato.
Art. 14
Durata delle autorizzazioni e della SCIA
1. Le autorizzazioni e la SCIA abilitano all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande a tempo indeterminato e si riferiscono esclusivamente ai locali e alle aree in esse indicati; in ogni momento possono essere effettuate verifiche in ordine al permanere dei requisiti soggettivi e oggettivi.
2. Nella SCIA e nell'autorizzazione stagionale deve essere indicato il periodo nei quali è consentito, nel corso dell'anno, l'esercizio dell'attività. La modifica del periodo negli anni successivi al primo deve avvenire con semplice comunicazione.
3. La SCIA per le attività temporanee di cui all'articolo 10 ha efficacia limitata alla durata della manifestazione.
Art. 15

(già sostituito comma 2 e soppressa lettera c) del comma 3 da art. 3 L.R. 21 maggio 2007 n. 6 , poi sostituito intero articolo da art. 55 L.R. 27 giugno 2014 n. 7)

Decadenza, sospensione e revoca dei titoli abilitativi
1. I titoli abilitativi di cui all'articolo 8 decadono:
a) quando il titolare del titolo abilitativo sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi oppure, nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, qualora il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del suo rilascio;
b) quando il titolare del titolo abilitativo non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3;
c) quando, in caso di subingresso, il cessionario non avvii l'attività entro sei mesi, salvo comprovati casi di forza maggiore.
2. I titoli abilitativi di cui all'articolo 8 possono essere sospesi quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti. L'attività è sospesa fino a tre giorni nel caso in cui l'esercente non rispetti le indicazioni operative decise dai Comuni per la tutela degli abitati delle aree limitrofe.
3. Può essere disposto il divieto di prosecuzione dell'attività e contestualmente la revoca del provvedimento di autorizzazione nei casi in cui questo sia previsto:
a) quando il titolare del titolo abilitativo non osservi i provvedimenti di sospensione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti;
b) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse.
Art. 16
Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
1. Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti.
2. Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
Art. 17
Chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
1. La chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è comunicata al pubblico mediante l'esposizione di apposito cartello leggibile dall'esterno e, se di durata superiore a trenta giorni consecutivi, anche al Comune.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli esercizi di cui all'articolo 4, comma 3, della presente legge nonché ai circoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 2001.
Art. 18

(modificati commi 1 e 6 da art. 58 L.R. 27 giugno 2014 n. 7)

Pubblicità dei prezzi
1. Per i prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, su banco di vendita o in altro luogo visibile al pubblico si devono rispettare le norme in materia di pubblicità dei prezzi di cui al decreto legislativo n. 114 del 1998 Sito esterno e al decreto legislativo n. 206 del 2005.
2. I prodotti confezionati all'origine sui quali il prezzo di vendita si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:
a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella;
b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a), cui si aggiunge, per le attività di ristorazione, l'obbligo di esposizione della tabella anche all'esterno dell'esercizio o comunque leggibile dall'esterno.
4. Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale componente del servizio.
5. Le modalità prescelte debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne eventuali aggiunte attribuibili al servizio.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai circoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 2001 Sito esterno, nonché alle altre attività di cui all' articolo 4, comma 3 della presente legge individuate dal Comune.
Art. 19

(modificato comma 1 da art. 59 L.R. 27 giugno 2014 n. 7)

Sanzioni
1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o altro titolo abilitativo ovvero quando questi siano stati revocati o sospesi o decaduti ovvero senza i requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17 bis, comma 1, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17 bis, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 ter e 17 quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
4. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
5. Il Comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 Sito esterno (Modifiche al sistema penale), applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi.
TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E NORME FINALI
Art. 20
Norme transitorie
1. I Comuni, entro un anno dall'entrata in vigore delle direttive di cui all'articolo 4, comma 2, stabiliscono, sentito il parere delle associazioni del commercio, del turismo e dei servizi e delle associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative a livello provinciale, i criteri ai fini del rilascio delle nuove autorizzazioni e di quelle relative al trasferimento di sede.
2. Fino alla definizione dei criteri di cui al comma 1 e comunque non oltre il termine previsto per la loro adozione si applicano, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, i parametri numerici di cui all'articolo 2 della legge 5 gennaio 1996, n. 25 Sito esterno (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia), semprechè assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge.
3. I titolari di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 287 del 1991 Sito esterno, previo aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria, hanno diritto ad estendere la propria attività secondo quanto previsto all'articolo 7, comma 1 della presente legge senza che risulti necessaria la conversione del titolo autorizzatorio.
4. Il titolare di autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) b) e d), della legge n. 287 del 1991 Sito esterno, per uno stesso esercizio ha diritto, sussistendone le condizioni, di attivare in locali diversi o cedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i diversi rami d'azienda e il subentrante ha diritto all'intestazione della relativa autorizzazione.
5. Il requisito professionale di cui all'articolo 6, comma 2, è riconosciuto a coloro che all'entrata in vigore della presente legge risultino aver avanzato domanda di iscrizione al Registro degli esercenti il commercio (REC), purché in possesso dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione.
6. Coloro che all'entrata in vigore della presente legge risultino titolari da due anni di una autorizzazione comunale di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 26 del 1994 per la somministrazione di pasti e bevande hanno diritto al rilascio dell'autorizzazione di pubblico esercizio, non trasferibile, purché in possesso dei requisiti prescritti e fatte salve eventuali limitazioni discendenti dalla normativa urbanistica o edilizia.
Art. 21
Norme finali
1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessa di avere diretta applicazione nella Regione Emilia-Romagna la legge n. 287 del 1991 Sito esterno, fatti salvi l'articolo 4, comma 2, con riferimento alle autorizzazioni di cui all'articolo 8 della presente legge e l'articolo 9.
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 152 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza), come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311 Sito esterno (Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, Allegato 1 della Legge n. 59/1997 Sito esterno e numeri 18, 19, 20 e 35, Allegato 1 della Legge n. 50/1999 Sito esterno)), le disposizioni in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché ogni altra disposizione statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.
3. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 7, del decreto legislativo n. 114 del 1998 Sito esterno, i requisiti prescritti ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione sono quelli di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3.
4. Il requisito consistente nell'iscrizione al registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della legge n. 426 del 1971 Sito esterno, richiamato dall'articolo 2 della legge n. 287 del 1991 Sito esterno, deve intendersi in ogni caso sostituito, ove richiesto, con il requisito di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3.

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