LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 12
(modificati commi 1 e 2 da art. 52 L.R. 27 giugno 2014 n. 7)
Esercizio attività accessorie
1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, i titoli di cui all'articolo 8 abilitano all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, semprechè i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.
2. Gli stessi titoli di cui al comma 1 abilitano, inoltre, all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni. È comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti ed in particolare, quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di inquinamento acustico.
3. I Comuni definiscono le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei trattenimenti ai fini dell'applicazione del comma 2.