LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 15
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 109 del 26 luglio 2003
Art. 18
Associazione '' Centro regionale della danza ''
1. L'autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00 disposta da precedenti leggi regionali per l'esercizio 2003, a valere sul Capitolo 70630 '' Conferimento di quote '' una tantum '' per la partecipazione alla formazione del patrimonio dell'associazione centro regionale della danza (art. 5, comma 3, L.R. 18 aprile 1992, n. 20) '' afferente alla U.P.B. 1.6.5.3.27510 - Partecipazione a societa' o istituzioni per lo sviluppo culturale, e' revocata.