LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 15
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 109 del 26 luglio 2003
Art. 20
Contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari
1. La Regione e' autorizzata a concedere finanziamenti straordinari in conto capitale agli Enti locali per l'acquisizione, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria e il miglioramento funzionale di opere edilizie da destinare al potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce criteri, modalita' e procedure per la concessione dei finanziamenti straordinari agli Enti locali.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti al comma 1 e' disposta, per l'esercizio 2003, un'autorizzazione di spesa di Euro 1.600.000,00 a valere sul capitolo 73140 afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 '' Edilizia residenziale universitaria '' .