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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 13 marzo 2003

Art. 28
Sistema informativo dei servizi sociali
1. La Regione e le Province istituiscono il sistema informativo dei servizi sociali nell'ambito del sistema informativo previsto dall'articolo 21 della legge n. 328 del 2000 Sito esterno.
2. Il sistema informativo dei servizi sociali assicura la disponibilità dei dati significativi relativi allo stato dei servizi ed all'analisi dei bisogni. Il sistema informativo è finalizzato alla programmazione delle politiche sociali, ad un corretto utilizzo delle risorse, nonchè alla promozione ed attivazione di progetti europei ed al coordinamento con le strutture sanitarie e formative e con le politiche del lavoro e dell'occupazione.
3. I soggetti operanti nel sistema integrato sono tenuti, nel rispetto delle previsioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675 Sito esterno (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), a fornire annualmente alla Regione ed alle Province i dati necessari al sistema.
4. La Regione e le Province sono autorizzate, secondo quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996 Sito esterno, al trattamento, comunicazione e diffusione, anche in forma aggregata, dei dati raccolti da soggetti pubblici e privati.
5. Le Province curano e coordinano la rilevazione dei dati e li trasmettono alla Regione secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.

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