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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 13 marzo 2003

Art. 41
Indicazioni per gli affidamenti e gli acquisti di servizi e prestazioni
1. Gli Enti locali, nel rispetto della disciplina statale e comunitaria vigente in materia di procedure di affidamento dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio- educativi da parte della pubblica amministrazione, e per la valorizzazione dell'apporto dei soggetti di cui all'articolo 20, salvo quanto previsto all'articolo 44, privilegiano per la scelta del fornitore le procedure di affidamento ristrette e negoziate.
2. I contratti prevedono le modalità per la verifica periodica dei relativi adempimenti ed i provvedimenti da adottare in caso di inadempienza.
3. Gli Enti locali valutano le offerte secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base della qualità e del prezzo, considerando il fattore prezzo con un peso inferiore al cinquanta per cento del peso complessivo.
4. La Giunta regionale definisce con proprio atto, sentito il parere della Conferenza regionale del Terzo settore, i requisiti generali per la partecipazione alle gare, nonchè i criteri per la valutazione della qualità delle offerte.

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