LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 13 marzo 2003
Art. 57
Modifiche alla legge regionale 12 maggio 1994, n. 19
1.
L'articolo 7 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 ) e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
"Art. 7
Integrazione delle attività socio-assistenziali e sanitarie
1. La Regione promuove l'integrazione delle attività socio- assistenziali di competenza dei Comuni con le attività sanitarie e socio-sanitarie di competenza delle Aziende unità sanitarie locali. I Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi in materia d'integrazione socio-sanitaria compresi nei Piani di zona previsti nella normativa regionale in materia di servizi sociali, in coerenza con le direttive regionali di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 in materia di prestazioni socio-sanitarie, i modelli organizzativi ed i relativi rapporti finanziari, fondati sull'integrazione organizzativa e professionale delle rispettive competenze.
2. Nel quadro degli accordi di cui al comma 1, i Comuni possono delegare la gestione di attività o servizi socio- assistenziali alle Aziende unità sanitarie locali, che le esercitano, di norma, in ambito distrettuale, con bilanci e contabilità separate, tenuto conto di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992 .
3. Le Aziende unità sanitarie locali possono partecipare, al fine di migliorare l'integrazione professionale nei servizi e favorire semplificazioni gestionali, a forme di gestione di attività e servizi socio-sanitari costituite dagli Enti locali, secondo quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 . Per le partecipazioni societarie si applicano le norme di cui all'articolo 51 della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 (Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere). " .
2.
La rubrica dell'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 1994 è sostituita dalla seguente:
" Conferenza territoriale sociale e sanitaria " .
4.
L'alinea del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 1994 è sostituito dal seguente:
5.
La lettera e) del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 1994 è sostituita dalla seguente:
"e) promuove e coordina la stipula degli accordi inmateria di integrazione socio-sanitaria previsti dai Piani dizona, tenuto conto delle indicazioni del Piano regionaledegli interventi e dei servizi sociali, assicurandol'integrazione e la coerenza con i Piani per la saluteprevisti dal Piano sanitario regionale; '' .
6.
Al comma 3 dell'articolo 11 ed al comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale n. 19 del 1994 e successive modifiche, l'espressione
" Conferenze sanitarie territoriali "
è sostituita da " Conferenze territoriali sociali e sanitarie " .