LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 13 marzo 2003
Art. 63
Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 1999, n. 40
1.
Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 40 (Promozione delle città dei bambini e delle bambine) è sostituito dal seguente:
"3. La Regione persegue le finalità di cui al presente articolo, dell'articolo 3, lettera d) e dell'articolo 7 della legge 285 del 1997 , favorendo la cooperazione con gli Enti locali, gli altri soggetti pubblici ed il Terzo settore. " .
2.
Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 40 del 1999 è così sostituito:
"2. La Regione realizza inoltre le seguenti azioni:
a) promuove e sostiene progetti finalizzati ad accrescere la possibilità di fruire dell'ambiente naturale ed urbano da parte dell'infanzia, anche migliorandone l'accessibilità spazio-temporale e la percezione;
b) promuove e sostiene il miglioramento della qualità ambientale delle città;
c) sostiene la progettazione e la realizzazione di interventi innovativi e di riqualificazione di spazi, edifici, aree e percorsi urbani a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riguardo per quelle realizzate con il loro concorso;
d) sostiene i piani comunali di regolazione degli orari (PRO) caratterizzati da azioni volte a qualificare i tempi e gli spazi di vita dei bambini e delle bambine;
e) incentiva l'elaborazione e la diffusione di indicazioni tecniche ed operative e di una cultura della pianificazione e della progettazione urbana ispirata al rispetto ed all'ascolto delle esigenze dei bambini e delle bambine, delle ragazze e dei ragazzi;
f) promuove attività di formazione ed aggiornamento del personale degli Enti locali per favorire la diffusione di pratiche coerenti con il rispetto dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
g) promuove la creazione di una banca dati dei progetti attivati in ambito regionale;
h) promuove scambi di informazioni tra gli Enti locali ed i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3;
i) promuove la partecipazione dei bambini e delle bambine, degli e delle adolescenti alla vita sociale e civile delle comunità;
l) diffonde la conoscenza sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nonchè sugli interventi previsti dalla presente legge;
m) promuove la conoscenza e la trasferibilità dei progetti che si caratterizzano per la loro particolare innovatività e trasversalità. " .
3.
L'articolo 4 della legge regionale n. 40 del 1999 è sostituito dal seguente:
" Art. 4
Progetti " Città amiche dei bambini e delle bambine "
1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge, gli Enti locali si dotano di progetti di intervento "Città amiche delle bambine e dei bambini", orientati al miglioramento della qualità di vita dei bambini e delle bambine, degli e delle adolescenti nelle città.
2. I progetti individuano le azioni e le iniziative da realizzare con particolare riferimento alle tipologie indicate dal comma 2 dell'art. 2 e individuano procedure semplificate ed accelerate di realizzazione.
3. La Regione, per la realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, ed in particolare degli interventi indicati all'articolo 2, comma 2, punti a, b, c, d, concede contributi agli Enti locali sulla base dei criteri e delle modalità definite periodicamente dalla Giunta regionale. " .
4.
L'articolo 5 della legge regionale n. 40 del 1999 è così sostituito:
"Art. 5
Coordinamento e monitoraggio delle azioni
1. La Giunta regionale assicura il coordinamento delle azioni previste dall'articolo 2.
2. La Giunta, in collaborazione con il sistema delle autonomie locali, effettua il monitoraggio delle attività, dei progetti e dei programmi scaturiti dall'applicazione della presente legge, in sintonia con quanto previsto in attuazione della legge 28 agosto 1997, n. 285 e relaziona annualmente alla competente commissione consiliare. " .