LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 13 marzo 2003
Titolo VI
STRUMENTI PER LA REGOLAZIONE E LA QUALITA' DEL SISTEMA INTEGRATO
Art. 34
Attività di formazione
1. La formazione degli operatori costituisce strumento per la promozione della qualità ed efficacia degli interventi e dei servizi del sistema integrato, per l'integrazione professionale, nonchè per lo sviluppo dell'innovazione organizzativa e gestionale.
2. La Regione promuove la formazione degli operatori sociali e degli operatori dell'area socio-sanitaria, curando il raccordo dei percorsi formativi e tenendo conto delle esigenze di integrazione delle diverse professionalità.
3. La Regione e le Province promuovono iniziative formative a sostegno della qualificazione delle attività dei soggetti del Terzo settore e dei soggetti senza scopo di lucro di cui all'articolo 20, assicurando il confronto con le rispettive rappresentanze.
4. Alla programmazione, progettazione e realizzazione delle attività formative di cui al comma 2 si applicano le norme previste dalla legge regionale 24 luglio 1979, n. 19 e dall'articolo 205 della legge regionale n. 3 del 1999, tenuto conto di quanto previsto dal Piano regionale.
5. I soggetti pubblici e privati erogatori degli interventi promuovono ed agevolano la partecipazione degli operatori ad iniziative di formazione, qualificazione ed aggiornamento.
Art. 35
Autorizzazione di strutture e servizi socio-assistenziali e socio-sanitari
1. Il funzionamento di servizi e strutture residenziali e semiresidenziali, pubbliche e private, che svolgono attività socio-assistenziali e socio-sanitarie è subordinato al rilascio di specifica autorizzazione, al fine di garantire la necessaria funzionalità e sicurezza, nel rispetto delle norme statali e regionali in materia, con particolare riguardo alla sicurezza e salute dei lavoratori. La Giunta regionale stabilisce con propria direttiva quali servizi e strutture sono soggetti all'autorizzazione e quali sono soggetti alla comunicazione di avvio di attività.
2. Il Consiglio regionale stabilisce con propria direttiva, acquisito il parere della Conferenza regionale del Terzo settore, i requisiti minimi generali e specifici per il funzionamento delle strutture e dei servizi di cui al comma 1, le procedure per il rilascio delle autorizzazioni, tenuto conto del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308 (Regolamento concernente 'Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328 '), nonchè le modalità di comunicazione di avvio di attività per i servizi e gli interventi non soggetti ad autorizzazione al funzionamento indicati all'articolo 37. Con il medesimo atto sono stabilite le modalità per rilasciare autorizzazioni per la gestione di servizi e strutture a carattere sperimentale. Tali autorizzazioni, in deroga ai requisiti minimi, sono subordinate alla presentazione di progetti innovativi che abbiano l'obiettivo di migliorare l'efficacia e l'efficienza della gestione dei servizi.
3. La Giunta regionale disciplina il coordinamento delle procedure concernenti l'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi con quelle concernenti l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie, nonchè le modalità di raccolta ed aggiornamento dei dati sulle strutture e sui servizi di cui al comma 1.
4. Le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi sono attribuite ai Comuni che le esercitano anche avvalendosi dei servizi dell'Azienda unità sanitaria locale, al fine di costituire un apposito organismo tecnico la cui composizione e modalità di funzionamento sono stabilite con la direttiva di cui al comma 2. La Regione individua ed organizza azioni formative rivolte ai componenti gli organismi tecnici.
5. Qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che intenda erogare servizi, aprire, ampliare o trasformare strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie, presenta domanda al Comune nel quale i servizi vengono erogati, oppure nel quale la struttura è ubicata. Il modello di domanda è stabilito dalla Regione.
6. L'autorizzazione al funzionamento deve obbligatoriamente indicare: il soggetto gestore, la tipologia di servizio o struttura, la sua denominazione e, per le strutture, l'ubicazione e la capacità ricettiva massima autorizzata. Con la direttiva consiliare di cui al comma 2 possono essere individuati ulteriori elementi che l'autorizzazione al funzionamento deve indicare.
Art. 36
Vigilanza sui servizi e le strutture
1. Le funzioni amministrative concernenti la vigilanza sui servizi e le strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie sono attribuite, ferme restando le funzioni di vigilanza dell'Azienda unità sanitaria locale, ai Comuni che le esercitano avvalendosi dell'organismo tecnico di cui all'articolo 35, comma 4, secondo le modalità ed i termini stabiliti con la direttiva di cui al comma 2 del medesimo articolo.
2. La vigilanza si esercita mediante richiesta di informazioni, ispezioni e controlli periodici sulle strutture e sui servizi, anche a seguito di eventuali segnalazioni.
3. Gli organismi tecnici trasmettono annualmente ai Comuni interessati, alla Provincia ed alla Regione, una relazione sull'attività di vigilanza con le caratteristiche e nei termini stabiliti dalla direttiva di cui all'articolo 35, comma 2. La sintesi delle relazioni pervenute è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 37
Comunicazione di avvio di attività
1. Chiunque avvia una attività che comporta l'erogazione di uno o più interventi socio-assistenziali o socio-sanitari non soggetti ad autorizzazione è tenuto, per consentire l'esercizio delle funzioni di vigilanza, a darne comunicazione al Comune in cui svolge l'attività, con le modalità ed i termini stabiliti dalla direttiva prevista all'articolo 35, comma 2.
Art. 38
Accreditamento
1. I soggetti gestori di servizi socio-assistenziali e socio- sanitari pubblici e privati, operanti in Emilia-Romagna ed autorizzati ai sensi dell'articolo 35, al fine di promuovere lo sviluppo della qualità del sistema integrato e facilitare rapporti tra i servizi, le strutture ed i cittadini, sono accreditati con le modalità di cui al presente articolo anche relativamente a ciascuna struttura o servizio nell'ambito del fabbisogno indicato dalla programmazione regionale.
2. L'accreditamento è condizione per:
a) l'erogazione delle prestazioni mediante la concessione dei titoli di cui all'articolo 40;
b) la partecipazione alle istruttorie pubbliche di cui all'articolo 43, relativamente ai soggetti che realizzano gli interventi, esclusi quelli indicati all'articolo 44;
c) la richiesta di autorizzazione sperimentale di servizi e strutture ai sensi dell'articolo 35;
d) la partecipazione a procedure ristrette e negoziate per l'affidamento dei servizi.
3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sentito il parere della Conferenza regionale del Terzo settore, stabilisce con proprio atto i requisiti e le procedure per il rilascio dell'accreditamento, volti a garantire la trasparenza dei soggetti gestori e la qualità sociale e professionale dei servizi e delle prestazioni erogate, nonchè le modalità per l'istituzione dell'elenco provinciale dei soggetti accreditati.
4. Le funzioni concernenti l'accreditamento sono attribuite ai Comuni capi distretto che le esercitano acquisito il parere di un apposito organismo tecnico " terzo " di ambito provinciale, la cui composizione e modalità di funzionamento sono stabilite con la direttiva di cui al comma 3 La Regione individua ed organizza azioni formative rivolte ai componenti degli organismi tecnici.
5. Le Province, con il coinvolgimento di rappresentanze dei soggetti di cui agli articoli 20 e 21, assicurano il monitoraggio sulla gestione delle procedure di accreditamento sul proprio territorio al fine di favorire la piena realizzazione delle finalità di cui al comma 1.
Art. 39
Sanzioni
1. Chiunque apra, ampli, trasformi o gestisca una struttura socio-assistenziale o socio-sanitaria o eroghi un servizio di cui all'articolo 35, senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione al funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa da euro 2.000 ad euro 10.000. L'apertura, l'ampliamento, la trasformazione o la gestione di una struttura socio-assistenziale o socio-sanitaria, o l'erogazione di un servizio, di cui all'articolo 35 comma 1, senza l'acquisizione della prevista autorizzazione al funzionamento, comportano inoltre la chiusura dell'attività disposta con provvedimento del Comune competente, che adotta le misure necessarie per tutelare gli utenti.
2. Il gestore di struttura che, in possesso di autorizzazione al funzionamento, supera la capacità ricettiva massima autorizzata, è punito con la sanzione amministrativa di euro 2.000 per ogni posto che supera la capacità ricettiva autorizzata. In caso di violazione della capacità ricettiva il Comune inoltre diffida il gestore a rientrare nei limiti entro un termine fissato.
3. Il Comune può inoltre disporre la revoca o la sospensione dell'autorizzazione al funzionamento, in relazione alla gravità della violazione, qualora accerti il venire meno dei presupposti che hanno dato luogo al suo rilascio. Il provvedimento di revoca o sospensione deve indicare gli adempimenti da porre in essere e la documentazione da produrre per riprendere l'attività.
4. La decisione del gestore di interrompere o sospendere l'attività autorizzata di cui all'articolo 35 deve essere preventivamente comunicata al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. In caso di inosservanza si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 3.000.
5. In caso di inosservanza dell'obbligo di denuncia di avvio di attività previsto all'articolo 37 si applica la sanzione amministrativa da euro 300 ad euro 1.300.
6. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo si osservano le procedure previste dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) . L'accertamento, la contestazione e la notifica della violazione, nonchè l'introito dei proventi, sono di competenza del Comune.
Art. 40
Titoli per la fruizione di prestazioni e servizi sociali
1. Gli Enti locali garantiscono le prestazioni ed i servizi sociali previsti all'articolo 6 e nell'ambito dei programmi individualizzati di cui all'articolo 7, comma 3, anche mediante la concessione ai destinatari di titoli di esenzione totale o parziale dalla partecipazione alla spesa, con indicazione delle prestazioni e dei servizi che devono essere erogati, delle caratteristiche degli stessi e delle modalità di fruizione.
2. I destinatari degli interventi che dispongono del titolo di esenzione scelgono, nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 38, comma 3, il soggetto cui rivolgersi per ottenere i servizi e le prestazioni definiti. I Comuni tenuti all'assistenza determinano le tariffe e le modalità di rimborso delle prestazioni totalmente o parzialmente esenti.
3. Il Piano regionale disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei titoli, individua i servizi e le prestazioni che possono essere fruite attraverso l'utilizzo degli stessi, nonchè le relative procedure e definisce inoltre indirizzi volti a garantire i diritti dei cittadini nell'accesso alle prestazioni ed ai servizi erogati unicamente attraverso i titoli.
Art. 41
Indicazioni per gli affidamenti e gli acquisti di servizi e prestazioni
1. Gli Enti locali, nel rispetto della disciplina statale e comunitaria vigente in materia di procedure di affidamento dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio- educativi da parte della pubblica amministrazione, e per la valorizzazione dell'apporto dei soggetti di cui all'articolo 20, salvo quanto previsto all'articolo 44, privilegiano per la scelta del fornitore le procedure di affidamento ristrette e negoziate.
2. I contratti prevedono le modalità per la verifica periodica dei relativi adempimenti ed i provvedimenti da adottare in caso di inadempienza.
3. Gli Enti locali valutano le offerte secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base della qualità e del prezzo, considerando il fattore prezzo con un peso inferiore al cinquanta per cento del peso complessivo.
4. La Giunta regionale definisce con proprio atto, sentito il parere della Conferenza regionale del Terzo settore, i requisiti generali per la partecipazione alle gare, nonchè i criteri per la valutazione della qualità delle offerte.
Art. 42
Azioni per la qualificazione delle prestazioni professionali e norme di garanzia in materia di affidamenti ed acquisti di servizi e prestazioni
1. La Regione e gli Enti locali riconoscono nell'apporto professionale degli operatori un fattore determinante per la qualità dei servizi alla persona. A tal fine, fermo restando il rispetto delle norme in materia di tutela, libertà e dignità dei lavoratori e di quelle di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica) , con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore, sono promosse azioni volte a qualificare la prestazione lavorativa, anche tramite le iniziative formative di cui all'articolo 34.
2. I contratti d'affidamento e d'acquisto di servizi e di prestazioni garantiscono il rispetto della dignità e della qualità del lavoro, nonchè il rispetto delle norme in materia di previdenza ed assistenza e, in caso di gara d'appalto, delle norme previste dalla legge 7 novembre 2000, n. 327 (Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto).
Art. 43
Istruttoria pubblica per la progettazione comune
1. Gli Enti locali, per affrontare specifiche problematiche sociali indicono istruttorie pubbliche per la coprogettazione dei relativi interventi, valorizzando e coinvolgendo attivamente i soggetti di cui all'articolo 20.
2. All'istruttoria pubblica partecipano i soggetti di cui all'articolo 20, attivi nel territorio di riferimento in ordine alle problematiche sociali individuate, le loro organizzazioni di rappresentanza, le organizzazioni sindacali, le associazioni di tutela degli utenti del territorio di riferimento, nonchè i cittadini interessati.
3. L'istruttoria pubblica raccoglie le osservazioni e le proposte dei soggetti partecipanti e si conclude con l'individuazione di progetti d'intervento innovativi e sperimentali. Gli Enti locali definiscono, in accordo con i soggetti di cui all'articolo 20 che dichiarano disponibilità a collaborare, le forme e le modalità della collaborazione.
Art. 44
Apporto del volontariato alla realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete
1. Gli Enti locali valorizzano l'apporto del volontariato alla realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, anche mediante la stipula di convenzioni, ai sensi della legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della legge regionale 31 maggio 1993, n. 26), per l'erogazione di prestazioni ed attività, anche di carattere promozionale, compatibili con la natura e le finalità del volontariato.