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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 13 marzo 2003

Titolo VII
RISORSE E FINANZIAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO
Art. 45
Finanziamento del sistema integrato
1. Le risorse finanziarie del sistema integrato sono costituite da:
a) fondi statali;
b) fondo sociale regionale;
c) fondo sociale locale.
2. I Comuni, singoli o associati, istituiscono per il finanziamento degli interventi e dei servizi previsti nei livelli essenziali ed uniformi di assistenza un fondo locale di ambito distrettuale il cui funzionamento è disciplinato da apposito regolamento.
3. Nel fondo confluiscono le risorse pubbliche e le risorse dei soggetti privati che partecipano all'accordo di programma, attraverso i protocolli di adesione, ai sensi dell'articolo 29, comma 6. Al fondo locale possono concorrere donazioni, o altre liberalità da parte di soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, o da altri soggetti privati, anche non partecipanti all'accordo di programma, per il rafforzamento del sistema locale o per sperimentazioni miranti al consolidamento del sistema di protezione sociale e solidaristico.
4. Agli oneri derivanti dalle attività di formazione di cui all'articolo 34 si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti disponibili a valere sulla legge regionale n. 19 del 1979, nonchè da finanziamenti provenienti dall'Unione europea per iniziative ed interventi in materia di politiche formative.
Art. 46
Fondo sociale regionale
1. La Regione, per concorrere al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della presente legge, istituisce un fondo denominato Fondo sociale regionale.
2. Alla determinazione dell'entità del Fondo sociale regionale concorrono:
a) le somme provenienti dallo Stato a seguito del riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsto dalla legge n. 328 del 2000 Sito esterno;
b) le ulteriori risorse integrative regionali da determinarsi con legge di bilancio;
c) le eventuali altre assegnazioni statali vincolate ad interventi socio-assistenziali o socio-sanitari;
d) le risorse derivanti da organismi dell'Unione europea per iniziative ed interventi in materia di politiche sociali.
Art. 47
Fondo sociale regionale. Spese correnti operative
1. Il Fondo sociale regionale per le spese correnti operative a sostegno dei servizi e degli interventi è destinato, per quota parte:
a) alle spese per interventi diretti della Regione relativi alla predisposizione ed aggiornamento del Piano regionale, alla implementazione del sistema informativo regionale dei servizi sociali, alla realizzazione dell'Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza, all'attuazione della riforma di cui alla presente legge, alla predisposizione di studi e ricerche, al concorso alle sperimentazioni volte a rispondere a nuovi bisogni sociali e ad individuare nuove modalità organizzative e gestionali, alla realizzazione delle iniziative formative di cui all'articolo 34, comma 3 ed all'articolo 38, comma 4, nonchè al sostegno dei programmi e delle iniziative di cui all'articolo 8, comma 3 di interesse regionale;
b) ai Comuni singoli ed alle forme associative di cui all'articolo 16, quale concorso regionale all'attuazione dei Piani di zona, e per la realizzazione degli interventi relativi agli assegni di cura, al sostegno economico ed alla mobilità delle persone anziane, disabili o inabili, purchè vengano associate le funzioni finanziate;
c) alle Province, per l'attuazione dei programmi provinciali di cui all'articolo 27, comma 3, e quale concorso regionale alle attività di coordinamento e supporto per la implementazione e gestione del sistema informativo dei servizi sociali, nonchè per l'elaborazione dei Piani di zona.
2. Il Fondo sociale regionale per le spese correnti operative è destinato inoltre ai Comuni singoli ed alle forme associative di cui all'articolo 16, alle Aziende unità sanitarie locali, alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, alle Aziende pubbliche di servizi alla persona ed ai soggetti privati senza scopo di lucro per:
a) il sostegno dei programmi e delle iniziative volte alla promozione sociale, alle iniziative formative ed alla vigilanza sui servizi e le strutture;
b) il sostegno delle attività a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle famiglie, previste dalla legge 28 agosto 1997, n. 285 Sito esterno (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza), dalla Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993, ratificata con legge 31 dicembre 1998, n. 476 Sito esterno, dalla legge 8 marzo 2000 n. 53 Sito esterno (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e dalle leggi regionali 14 agosto 1989, n. 27 (Norme concernenti la realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli), e 28 dicembre 1999, n. 40 (Promozione della città dei bambini e delle bambine);
c) il sostegno delle attività sociali in materia di dipendenze patologiche previste dal Testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 Sito esterno in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e dalla legge 18 febbraio 1999, n. 45 Sito esterno (Disposizioni per il fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze);
d) il sostegno delle attività in materia di immigrazione previste dal decreto legislativo n. 286 del 1998 Sito esterno e dalla legislazione regionale vigente;
e) il sostegno delle attività a favore dei cittadini disabili previste dalla legge n. 104 del 1997 Sito esterno e dalla legge regionale 21 agosto 1997, n. 29 (Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili);
f) il sostegno delle attività a favore delle minoranze nomadi di cui alla legislazione regionale vigente;
g) il sostegno delle iniziative rivolte ai soggetti di cui all'articolo 20, comma 1, secondo le norme regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale ed associazionismo.
3. Il Consiglio regionale, sulla base di quanto previsto dal Piano regionale, approva un programma annuale che indica i criteri generali di ripartizione delle risorse relative alle attività di cui al comma 1, lettere b) e c), ed al comma 2.
Art. 48
Fondo sociale regionale. Spese di investimento
1. Il Fondo sociale regionale per le spese di investimento è finalizzato al concorso alle spese di costruzione, ristrutturazione ed acquisto di immobili destinati o da destinare a strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie, in attuazione degli obiettivi della pianificazione regionale, mediante la concessione di contributi in conto capitale.
2. I destinatari dei contributi sono:
a) Comuni singoli o associati e loro forme di gestione dotate di personalità giuridica;
b) Aziende unità sanitarie locali, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed Aziende pubbliche di servizi alla persona;
c) soggetti privati accreditati o partecipanti al protocollo di adesione secondo le previsioni dell'articolo 29.
3. Gli interventi ammessi a contributo ricompresi nei Piani di zona, sono relativi a strutture aventi caratteristiche conformi alle tipologie ed ai parametri di funzionalità ed organizzazione previsti dalle norme statali e regionali vigenti, con particolare riguardo alle norme sull'autorizzazione al funzionamento.
4. In caso di richiesta di ammissione a contributo per la ristrutturazione o la costruzione di immobili, gli edifici da ristrutturare o le aree sulle quali costruire devono risultare, all'atto della concessione del contributo da parte della Regione, in proprietà, o in diritto di superficie, o in comodato d'uso, o in concessione dei richiedenti l'ammissione a contributo.
5. In caso di richiesta di ammissione a contributo per l'acquisto di immobili, la volontà di acquisto, da parte dei competenti organi, deve risultare alla data di presentazione della relativa domanda.
6. Gli immobili per i quali sono concessi i contributi sono vincolati per la durata di venti anni alla destinazione sociale relativa agli interventi negli ambiti socio- assistenziale, socio-educativo e socio-sanitario. L'atto costitutivo del vincolo viene trascritto nella Conservatoria dei registri immobiliari competente per territorio a cura e spese del beneficiario. Sono nulli gli atti di alienazione delle strutture di cui al presente comma per tutta la durata del vincolo.
7. La Giunta regionale può, su richiesta del beneficiario, autorizzare la rimozione del vincolo prima della sua scadenza, a condizione che le finalità per le quali è stato concesso il contributo non siano più perseguibili o sia più opportuna, in relazione all'interesse pubblico, una destinazione del bene diversa da quella sociale. La Giunta regionale stabilisce, in relazione alla residua durata del vincolo ed all'ammontare del contributo concesso, la quota parte dello stesso che il beneficiario deve restituire alla Regione.
8. Fino alla data di entrata in vigore del Piano regionale i contributi previsti dal presente articolo sono concessi per le seguenti finalità:
a) adeguare le strutture esistenti a normative tecniche statali e regionali;
b) favorire la permanenza al domicilio delle persone di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b);
c) superare definitivamente gli istituti per minori e riconvertirli in strutture comunitarie di tipo familiare, secondo quanto previsto all'articolo 22, comma 3 della legge n. 328 del 2000 Sito esterno;
d) fornire risposte di accoglienza per persone prive dei necessari supporti familiari ed in condizione di povertà estrema e senza fissa dimora, o minacciate o vittime di violenza ed abuso;
e) fornire risposte di accoglienza e occasioni di socializzazione per il sollievo ed il sostegno alle famiglie nei compiti di cura di persone in condizione di non autosufficienza.
9. I soggetti che abbiano ricevuto contributi in conto capitale sono tenuti a restituirli in caso di mancata concessione o revoca dell'accreditamento.
10. La Giunta regionale definisce i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi e per l'assegnazione, erogazione e liquidazione dei contributi stessi, nonchè la percentuale da concedere ai soggetti beneficiari.
Art. 49
Compartecipazione al costo delle prestazioni
1. Il Consiglio regionale, con propria direttiva, definisce i criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni del sistema integrato, sulla base del principio di progressività in ragione della capacità economica dei soggetti e nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 Sito esterno.
Art. 50
Fondo sociale per la non autosufficienza
1. La Regione istituisce il Fondo sociale per la non autosufficienza.
2. Si considera non autosufficiente la persona anziana o disabile che non può provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri.
3. La valutazione della condizione di non autosufficienza è svolta secondo criteri e modalità stabilite con direttiva adottata dal Consiglio regionale.
4. Il Fondo per la non autosufficienza finanzia le prestazioni ed i servizi socio-assistenziali e socio- sanitari, non sostitutivi di quelli sanitari, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie), rivolti a persone non autosufficienti, e per i quali è prevista la compartecipazione alla spesa.
5. Costituiscono fonti di finanziamento del Fondo le seguenti risorse:
a) Fondo sociale regionale;
b) Fondo sanitario regionale;
c) risorse statali finalizzate;
d) ulteriori risorse regionali provenienti dalla fiscalità generale;
e) eventuali risorse di altri soggetti.
6. Le risorse del Fondo per la non autosufficienza vengono annualmente ripartite tra i Comuni, singoli ed associati, che sottoscrivono l'accordo di programma regionale, coerente con le indicazioni definite nel Piano sociale regionale.
7. I soggetti di cui al comma 6 utilizzano le risorse assegnate secondo le procedure, le priorità e le modalità definite con direttiva del Consiglio regionale.

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