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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Titolo IV
RIORDINO DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA.AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA
Art. 22

(sostituita lett. f) al comma 1 da art. 9 L.R. 15 luglio 2016 n. 11)

Principi e criteri per il riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e la costituzione di Aziende pubbliche di servizi alla persona
1. La Regione, ispirandosi ai principi della legge n. 328 del 2000 Sito esterno e del D.Lgs. 4 maggio 2001 n. 207 Sito esterno (Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000 n. 328 Sito esterno), attua il riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di seguito denominato Istituzioni, e la loro trasformazione in Aziende pubbliche di servizio alla persona, di seguito denominate Aziende. La Regione valorizza il ruolo delle Aziende, le inserisce a pieno titolo nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e ne salvaguarda l'ispirazione fondativa. A tal fine la Regione:
a) prevede la trasformazione delle Istituzioni in Aziende di diritto pubblico o in Associazioni o in Fondazioni, secondo i criteri indicati all'articolo 23;
b) individua nello statuto dell'Azienda, dell'Associazione o della Fondazione lo strumento di disciplina delle finalità, delle modalità organizzative e gestionali, di elezione degli organi di governo, dell'ambito territoriale di attività;
c) prevede che l'ambito territoriale di attività dell'Azienda sia di norma rappresentato dal distretto e che ciascuna Azienda possa erogare servizi anche in più settori assistenziali;
d) prevede che le Aziende siano dotate di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti con atto del Consiglio regionale;
e) inserisce le Aziende nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e prevede la partecipazione delle stesse alla programmazione regionale e locale, anche tramite le loro associazioni più rappresentative;
f) prevede che i Comuni, singoli o associati, negli ambiti territoriali di attività, svolgano funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza sull'attività delle Aziende;
g) prevede procedure semplificate e forme di incentivazione, in particolare finanziarie e fiscali, per la fusione di Istituzioni e per la trasformazione in Aziende;
h) assicura che gli statuti delle nuove Aziende, Associazioni o Fondazioni, prevedano negli organi di governo la presenza di soggetti privati o di rappresentanza dei soci, qualora siano previsti dagli statuti vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;
i) valorizza i patrimoni mobiliari ed immobiliari delle Aziende, promuovendo la predisposizione di strumenti e di modalità di gestione del patrimonio stesso che ne favoriscano la redditività, la trasparenza della gestione, nonché la promozione storico-artistica.
Art. 23

(modificato comma 3 da art. 39 L.R. 22 dicembre 2005 n. 20)

Trasformazione delle Istituzioni - Estinzione
1. Il Consiglio regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con direttiva i parametri, comprese le dimensioni, per la trasformazione delle Istituzioni in Azienda, sulla base dei seguenti elementi:
a) il territorio servito dall'Azienda;
b) la tipologia dei servizi;
c) la complessità ed innovatività delle attività svolte;
d) il numero e la tipologia degli utenti;
e) il volume di bilancio;
f) il patrimonio mobiliare ed immobiliare.
2. La Giunta regionale stabilisce le procedure da seguire per la trasformazione, fusione ed estinzione delle Istituzioni.
3. Le Istituzioni, entro quindici mesi dalla pubblicazione dell'atto della Giunta regionale indicato al comma 2, presentano alla Regione un piano di trasformazione o di fusione con altra Istituzione, al fine della costituzione della nuova Azienda, accompagnato da una proposta di statuto. Trascorso tale termine la Regione procede alla nomina di un commissario che provvede in via sostitutiva.
4. Le Istituzioni che intendono trasformarsi in persone giuridiche di diritto privato deliberano la trasformazione entro il termine definito al comma 3.
5. L'Istituzione si trasforma in Azienda quando:
a) svolge direttamente attività socio-assistenziale o socio- sanitaria, anche associata all'erogazione di contributi economici;
b) opera prevalentemente in ambito scolastico e non ha i requisiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990 (Direttiva alle Regione in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale);
c) in assenza dei parametri per la trasformazione, presenta, anche con altre Istituzioni, un piano di riorganizzazione o di risanamento che può prevedere fusioni.
6. L'Istituzione può trasformarsi in Associazione o Fondazione quando:
a) possiede i requisiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 1990;
b) svolge attività socio-assistenziali ed educative, ma non possiede le dimensioni sufficienti per trasformarsi in Azienda;
c) non svolge prioritariamente attività socio-assistenziali ed educative rispetto ad altre attività.
7. L'Istituzione è estinta quando non rientra nei casi di cui al comma 5 e:
a) non ha i requisiti previsti per la trasformazione in Azienda oppure in Associazione o Fondazione;
b) non provvede alla fusione con altra Istituzione entro i termini stabiliti al comma 3.
8. Il patrimonio mobiliare ed immobiliare delle Istituzioni estinte viene destinato, in base agli statuti vigenti o nel caso questi non prevedano disposizioni specifiche, ad altre Aziende con analoghe finalità presenti nell'ambito territoriale di attività o, in assenza di queste, al Comune sede dell'Istituzione estinta o, qualora l'attività si svolga in un Comune diverso da quello ove ha sede l'Istituzione, al Comune nel quale si svolge l'attività prevalente, con vincolo di destinazione del patrimonio al raggiungimento delle finalità socio-assistenziali dell'Istituzione stessa.
9. I Consorzi, costituiti ai sensi dell'articolo 61 della legge 17 luglio 1890 n. 6972 Sito esterno (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), deliberano entro il termine stabilito al comma 3, la trasformazione della loro forma giuridica nel rispetto della volontà dei fondatori.
Art. 24
Istituzioni già amministrate dai disciolti Enti Comunali di Assistenza
1. Le Istituzioni, già amministrate dai disciolti Enti Comunali di Assistenza (ECA), disciplinate dalla L.R. 2 settembre 1983, n. 35 (Amministrazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza già concentrate o amministrate dai disciolti Enti Comunali di assistenza) , qualora non siano in possesso dei requisiti per la trasformazione in Aziende e non provvedano a fondersi con altre Istituzioni dell'ambito territoriale di attività, sono estinte.
2. Il patrimonio delle Istituzioni estinte è trasferito al Comune sede dell'Istituzione stessa, con vincolo di destinazione del patrimonio al raggiungimento delle finalità socio-assistenziali dell'Istituzione stessa.
Art. 25

(sostituito comma 13 da art. 10 L.R. 15 luglio 2016 n. 11)

Azienda pubblica di servizi alla persona
1. L'Azienda pubblica di servizi alla persona ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria e non ha fini di lucro. L'Azienda svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e ricavi.
2. L'Azienda subentra negli obblighi, nei diritti e nei rapporti attivi e passivi della o delle Istituzioni trasformate.
3. L'Azienda, nell'ambito della propria autonomia, adotta tutti gli atti e negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri fini ed all'assolvimento degli impegni assunti nei Piani di zona ed in sede di programmazione regionale.
4. Sono organi di governo dell'Azienda:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Presidente;
c) l'assemblea dei soci, o altro organismo di rappresentanza già previsto dallo statuto dell'Istituzione trasformata.
5. Il Consiglio di amministrazione svolge le funzioni assegnate dallo statuto e comunque provvede in materia di programmazione, approvazione dei bilanci e dei regolamenti, delibera lo Statuto e le sue modifiche, verifica l'azione amministrativa ed i relativi risultati, nomina il direttore.
6. Lo statuto dell'Azienda disciplina l'ambito di attività, la composizione degli organi di governo, le modalità di elezione e durata in carica degli stessi, l'attribuzione al direttore delle funzioni e delle responsabilità proprie, le modalità di recepimento dei regolamenti di organizzazione.
7. Nel caso l'Azienda voglia modificare l'ambito territoriale di attività, tale decisione dovrà essere assunta attraverso modifica statutaria, approvata dalla Regione, acquisito il parere dei Comuni ove l'Azienda svolge ed intende svolgere l'attività.
8. Lo statuto dell'Azienda e le successive modifiche sono approvati dalla Regione.
9. Lo statuto prevede un organo di revisione contabile la cui composizione numerica è commisurata alle dimensioni dell'Azienda ed il cui Presidente, o revisore unico, è nominato dalla Regione.
10. L'Azienda, nell'ambito della propria autonomia, si dota di regolamenti di organizzazione e di sistemi di valutazione interna della gestione tecnica e amministrativa.
11. Le Aziende redigono annualmente, in concomitanza con la presentazione del bilancio consuntivo, il bilancio sociale delle attività e, sulla base di indirizzi e criteri stabiliti con atto della Giunta regionale, si dotano dei seguenti documenti contabili:
a) il piano programmatico;
b) il bilancio pluriennale di previsione;
c) il bilancio economico preventivo con allegato il documento di budget;
d) il bilancio consuntivo con allegato.
12. Le Aziende, sulla base di uno schema tipo predisposto con atto della Giunta regionale, si dotano di un regolamento di contabilità con cui si introduce la contabilità economica e si provvede all'adozione di criteri uniformi volti ad assicurare omogeneità nella rilevazione, valutazione, classificazione ed aggiornamento dei valori contabili e nella stesura e contenuto del bilancio.
13. I Comuni, singoli o associati, svolgono funzioni di monitoraggio e vigilanza dell'attività delle Aziende. La direttiva regionale che stabilisce i parametri per la trasformazione delle Istituzioni in Aziende determina per quali inadempienze gli enti preposti al controllo possono prevedere il commissariamento dell'Azienda.
14. La Regione esercita funzioni di monitoraggio e di controllo generale sui risultati di gestione del sistema delle Aziende. Le Aziende trasmettono annualmente alla Regione ed ai Comuni, singoli o associati, una relazione sull'andamento della gestione economica e finanziaria e sui risultati conseguiti, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione regionale e locale.
Art. 26
Patrimonio dell'Azienda
1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Istituzione, inventariato all'atto della trasformazione in Azienda. L'Istituzione predispone l'inventario dei beni, individuando il patrimonio indisponibile, nonché quello disponibile destinato ad attività non assistenziali, specificandone l'uso. L'inventario è redatto e trasmesso alla Regione secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
2. Le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, previa sostituzione del primo con altro patrimonio di uguale consistenza e finalità, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile sono soggette ad autorizzazione da parte dei Comuni singoli o associati dell'ambito territoriale di attività dell'Azienda.
3. L'Azienda predispone annualmente un piano di gestione e valorizzazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare.
4. La Regione, al fine di valorizzare il patrimonio delle Aziende e separarne la gestione, promuove la costituzione da parte di una o più Aziende di strumenti, anche di natura privatistica, finalizzati a realizzare una efficace gestione del patrimonio, anche di valore artistico, la cui proprietà rimane delle Aziende stesse. Le Aziende partecipano a tali strumenti di gestione del patrimonio sulla base di linee di indirizzo approvate dai rispettivi Consigli di amministrazione. Le Aziende inviano annualmente alla Regione ed ai Comuni dell'ambito territoriale di attività un rendiconto dei risultati ottenuti.
5. La Regione esercita funzioni di monitoraggio e di controllo generale sui risultati della gestione patrimoniale delle Aziende.
6. Alla data di entrata di vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 2 si applicano alle Istituzioni non ancora trasformate.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art. 49 della L.R. 22 dicembre 2009 n. 24, la Giunta regionale, con le procedure di cui al presente comma, previa verifica dei risultati della relativa sperimentazione, potrà estendere ad altri servizi che prevedono il concorso economico della Regione i principi previsti da tale disposizione, con particolare riferimento alla tutela delle famiglie numerose, fatta salva la normativa specifica per quelli sanitari e per i servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 88 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, le disposizioni di cui al presente articolo continuano ad applicarsi fino alla data di adozione dei provvedimenti della Giunta regionale di cui all'art. 60 comma 3 della L.R. 30 luglio 2015, n. 13

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