Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

Art. 39
Sanzioni
1. Chiunque apra, ampli, trasformi o gestisca una struttura socio-assistenziale o socio-sanitaria o eroghi un servizio di cui all'articolo 35, senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione al funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa da euro 2.000 ad euro 10.000. L'apertura, l'ampliamento, la trasformazione o la gestione di una struttura socio-assistenziale o socio-sanitaria, o l'erogazione di un servizio, di cui all'articolo 35 comma 1, senza l'acquisizione della prevista autorizzazione al funzionamento, comportano inoltre la chiusura dell'attività disposta con provvedimento del Comune competente, che adotta le misure necessarie per tutelare gli utenti.
2. Il gestore di struttura che, in possesso di autorizzazione al funzionamento, supera la capacità ricettiva massima autorizzata, è punito con la sanzione amministrativa di euro 2.000 per ogni posto che supera la capacità ricettiva autorizzata. In caso di violazione della capacità ricettiva il Comune inoltre diffida il gestore a rientrare nei limiti entro un termine fissato.
3. Il Comune può inoltre disporre la revoca o la sospensione dell'autorizzazione al funzionamento, in relazione alla gravità della violazione, qualora accerti il venire meno dei presupposti che hanno dato luogo al suo rilascio. Il provvedimento di revoca o sospensione deve indicare gli adempimenti da porre in essere e la documentazione da produrre per riprendere l'attività.
4. La decisione del gestore di interrompere o sospendere l'attività autorizzata di cui all'articolo 35 deve essere preventivamente comunicata al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. In caso di inosservanza si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 3.000.
5. In caso di inosservanza dell'obbligo di denuncia di avvio di attività previsto all'articolo 37 si applica la sanzione amministrativa da euro 300 ad euro 1.300.
6. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo si osservano le procedure previste dalla L.R. 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale). L'accertamento, la contestazione e la notifica della violazione, nonché l'introito dei proventi, sono di competenza del Comune.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art. 49 della L.R. 22 dicembre 2009 n. 24, la Giunta regionale, con le procedure di cui al presente comma, previa verifica dei risultati della relativa sperimentazione, potrà estendere ad altri servizi che prevedono il concorso economico della Regione i principi previsti da tale disposizione, con particolare riferimento alla tutela delle famiglie numerose, fatta salva la normativa specifica per quelli sanitari e per i servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Per l’abrogazione del presente articolo, vedi quanto previsto dall’art. 88, comma 1, lettera b) e dall’art. 88, comma 2, L.R. 30 luglio 2015, n. 13

Espandi Indice