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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

Titolo II
SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Capo I
Sistema locale dei servizi sociali a rete
Art. 5

(sostituita lettera j) al comma 4 da art. 3 L.R. 15 luglio 2016 n. 11)

Interventi e servizi del sistema locale dei servizi sociali a rete
1. I Comuni promuovono e garantiscono, nei modi e nelle forme indicate agli articoli 15, 16 e 17, la realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, al fine di dare risposta ai bisogni sociali della popolazione.
2. Il sistema locale si compone di un insieme di servizi ed interventi progettati e realizzati in maniera integrata e coordinata nei diversi settori che riguardano la vita sociale, dai diversi soggetti pubblici e privati di cui alla presente legge.
3. Per l'individuazione dell'ambito associativo e per la localizzazione dei servizi, i Comuni perseguono prioritariamente l'obiettivo di facilitare l'accessibilità da parte delle persone, tenendo conto, in particolar modo, delle esigenze della popolazione anziana e dei disabili, nonché delle esigenze di tutela dei minori.
4. I servizi e gli interventi del sistema locale comprendono in particolare:
a) consulenza e sostegno alle famiglie ed a chi assume compiti connessi al lavoro di cura ed alle responsabilità genitoriali, anche attraverso la disponibilità di servizi di sollievo;
b) servizi ed interventi a sostegno della domiciliarità, rivolti a persone che non riescono, senza adeguati supporti, a provvedere autonomamente alle esigenze della vita quotidiana;
c) accoglienza familiare di persone prive di adeguate reti familiari;
d) servizi ed interventi residenziali e semiresidenziali volti all'accoglienza di persone i cui bisogni di cura, tutela ed educazione non possono trovare adeguata risposta al domicilio;
e) servizi ed interventi volti ad affiancare, anche temporaneamente, le famiglie negli impegni e responsabilità di cura;
f) servizi ed interventi, quali case e centri antiviolenza, finalizzati a fornire consulenza, ascolto, sostegno ed accoglienza a donne, anche con figli, minacciate o vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica e di costrizione economica;
g) servizi ed interventi di prevenzione, ascolto, sostegno ed accoglienza per minori vittime di abuso, maltrattamento ed abbandono;
h) servizi ed interventi volti a promuovere opportunità per adolescenti e giovani nei loro ambienti di vita, anche attraverso l'utilizzo di spazi di ascolto, aggregazione e socializzazione;
i) servizi ed interventi di prima necessità rivolti a persone a rischio di emarginazione, anche per l'accoglienza, il sostegno e l'accompagnamento nei percorsi di inserimento sociale;
j) interventi di sostegno all'inserimento e reinserimento lavorativo delle persone disabili e in condizione di fragilità e vulnerabilità, anche in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 14 (Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari);
k) servizi d'informazione, di ascolto ed orientamento sui diritti e le opportunità sociali, sui servizi e le risorse del sistema locale e sulle modalità di accesso;
l) misure di contrasto delle povertà e di sostegno al reddito.
5. Per fare fronte a situazioni personali o familiari di emergenza sociale, i Comuni prevedono, anche con la collaborazione di altri soggetti pubblici e privati, modalità organizzative dei servizi e degli interventi tali da garantire risposte di pronto intervento sociale.
6. Per promuovere azioni positive, per prevenire e contrastare le cause del disagio e per favorire il contatto con persone o gruppi di popolazione a rischio sociale, che non si rivolgono direttamente ai servizi, i Comuni attivano interventi di strada. Gli interventi di strada si realizzano attraverso la collaborazione e l'integrazione delle attività dei soggetti pubblici e privati.
7. La Regione promuove sperimentazioni di servizi ed interventi volte a dare risposta a nuovi bisogni sociali, ad individuare modalità organizzative e gestionali innovative, anche attraverso i Piani di zona, con la collaborazione di tutti i soggetti operanti in ambito sanitario, educativo e formativo.
Art. 6

(sostituito comma 3 da art. 4 L.R. 15 luglio 2016 n. 11)

Livelli essenziali delle prestazioni sociali
1. Costituiscono livelli essenziali delle prestazioni sociali, come previsto dall'articolo 22 della legge n. 328 del 2000 Sito esterno, i servizi e gli interventi indicati all'articolo 5, commi 4 e 5.
2. Il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali definisce, sulla base del fabbisogno rilevato, le caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi e degli interventi, che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire, tenuto conto dei livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni individuati dallo Stato. La definizione dei livelli avviene sulla base dei bisogni rilevati, nel rispetto dei criteri di equità, efficacia ed appropriatezza, tenuto conto delle risorse del Fondo sociale regionale di cui all'articolo 46 e della compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni.
3. La definizione dei livelli di cui al comma 2, è attuata previa concertazione con la Cabina di regia per le politiche sociali e sanitarie, sentita la Commissione assembleare competente.
Art. 7
Accesso al sistema locale dei servizi sociali a rete. Istituzione degli sportelli sociali
1. L'accesso al sistema locale è garantito da sportelli sociali attivati dai Comuni, singoli o associati ai sensi dell'articolo 16, in raccordo con le Aziende unità sanitarie locali, anche avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Gli sportelli sociali forniscono informazioni ed orientamento ai cittadini sui diritti e le opportunità sociali, sui servizi e gli interventi del sistema locale, nel rispetto dei principi di semplificazione. I Comuni organizzano l'attività degli sportelli sociali con modalità adeguate a favorire il contatto anche di chi, per difficoltà personali e sociali, non vi si rivolge direttamente.
2. Agli operatori degli sportelli sociali è garantita una uniforme ed adeguata formazione.
3. Per bisogni complessi, che richiedono l'intervento di diversi servizi o soggetti, i competenti servizi attivano gli strumenti tecnici per la valutazione multidimensionale e per la predisposizione del programma assistenziale individualizzato, compresi il progetto individuale per le persone disabili ed il progetto educativo individuale per i minori in difficoltà.
4. Al fine di garantire l'attuazione e l'efficacia degli interventi previsti dai programmi assistenziali individualizzati è indicato il responsabile del caso.
5. La Giunta regionale definisce con proprio atto l'organizzazione degli sportelli sociali, gli strumenti tecnici di valutazione e controllo dei programmi assistenziali e le modalità di individuazione del responsabile del caso.
Art. 8
Interventi per la promozione sociale
1. Per favorire lo sviluppo ed il benessere delle persone ed il sostegno delle reti familiari e sociali nell'ambito delle comunità locali, gli Enti locali prevedono interventi volti in particolare a:
a) promuovere la convivenza e l'integrazione sociale, la soluzione dei conflitti individuali e sociali, anche attraverso il ricorso ad attività di integrazione culturale e di mediazione sociale;
b) contrastare e prevenire le cause di esclusione sociale, con particolare riguardo al disagio giovanile, alle dipendenze patologiche, alle situazioni di povertà estrema, alla prostituzione e ad altre forme di sfruttamento;
c) conciliare ed armonizzare i tempi di vita e di lavoro, riconoscendo il diritto delle donne e degli uomini ad assolvere gli impegni di cura senza rinunciare all'attività lavorativa, anche sostenendo iniziative di mutualità, tese allo sviluppo della solidarietà ed al miglioramento dei rapporti tra le generazioni;
d) garantire il raggiungimento di pari opportunità tra donne e uomini adottando azioni positive rivolte alla popolazione femminile e politiche rispettose dei due generi.
2. I Comuni, per qualificare gli interventi e facilitare i cittadini nella fruizione e partecipazione alle iniziative di cui al comma 1, promuovono azioni per la messa in rete e la razionalizzazione delle iniziative pubbliche e private presenti sul territorio.
3. La Regione, sulla base dei criteri individuati dal Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, incentiva programmi ed iniziative per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 e per la realizzazione di attività formative di qualificazione.
Art. 9

(sostituita lettera b) al comma 3 da art. 5 L.R. 15 luglio 2016 n. 11)

Politiche familiari
1. La Regione sostiene il ruolo essenziale delle famiglie nella formazione e cura delle persone e nella promozione della coesione sociale, valorizza i compiti che le famiglie svolgono sia nella vita quotidiana, sia nei momenti di difficoltà e disagio legati all'assunzione di responsabilità di cura.
2. La Regione a tal fine:
a) programma i servizi valorizzando le risorse di solidarietà delle famiglie ed il principio di corresponsabilità dei genitori nei confronti dei figli, sostenendo le scelte procreative libere e responsabili e favorendo aiuti concreti ai genitori affinché possano stabilire liberamente le dimensioni delle proprie famiglie;
b) promuove iniziative sperimentali per la stipula di accordi fra organizzazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali che prevedano forme di articolazione delle attività lavorative volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, anche in attuazione della legge 8 marzo 2000, n. 53 Sito esterno (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città);
c) sostiene iniziative rivolte prioritariamente alle donne per favorire il loro rientro nel sistema produttivo o il loro nuovo inserimento lavorativo dopo la maternità o al termine di impegni di cura in ambito familiare;
d) promuove la solidarietà e le esperienze di auto aiuto fra famiglie, anche favorendo l'associazionismo familiare e le forme di sostegno alle famiglie, quali gli assegni di cura previsti all'articolo 12.
3. La Regione e gli Enti locali sostengono le famiglie impegnate a dare accoglienza ed aiuto a persone in difficoltà, in particolare disabili, minori ed anziani, anche attraverso:
a) attività formative e di supporto consulenziale;
b) agevolazioni tariffarie e d'imposta;
c) facilitazioni per l'accesso ad iniziative ricreative e del tempo libero;
d) promozione del turismo familiare con finalità di sollievo.
4. La Regione promuove la concessione da parte dei Comuni di prestiti sull'onore, come indicato all'articolo 13, comma 2, anche al fine di sostenere la costituzione di nuove famiglie e favorire le famiglie numerose nella ricerca di alloggi adeguati alle proprie esigenze.
Capo II
Disposizioni per l'integrazione socio-sanitaria
Art. 10
Integrazione socio-sanitaria
1. Le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato.
2. Secondo quanto disposto dall'articolo 3-septies del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 Sito esterno), le prestazioni socio- sanitarie si distinguono in:
a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali;
b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni.
3. Il Consiglio regionale individua, con proprie direttive, le prestazioni da ricondurre alle tipologie indicate al comma 2, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie), tenuto conto dei livelli essenziali ed uniformi definiti all'articolo 6, determinando altresì i criteri di finanziamento delle stesse e degli assegni di cura di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b).
4. I Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari, in coerenza con le direttive di cui al comma 3.
Art. 11(2)
Conferenza territoriale sociale e sanitaria
1. La Conferenza sanitaria territoriale,istituita dalla L.R. 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno, modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 Sito esterno), assume la denominazione di Conferenza territoriale sociale e sanitaria.
2. La Conferenza territoriale sociale e sanitaria, oltre alle funzioni già esercitate ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 19 del 1994, promuove e coordina la stipula degli accordi in materia di integrazione socio-sanitaria previsti dai Piani di zona, tenuto conto delle indicazioni del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali ed assicurando l'integrazione e la coerenza con i Piani per la salute previsti dal Piano sanitario regionale. I Programmi per le attività territoriali, previsti all'articolo 3-quater, comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992 Sito esterno assumono, pergli interventi socio-sanitari, le indicazioni dei Piani di zona.
Capo III
Disposizioni specifiche per la realizzazione di particolari interventi
Art. 12

(sostituito comma 5 da art. 6 L.R. 15 luglio 2016 n. 11)

Assegni di cura
1. La Regione e gli Enti locali riconoscono benefici di carattere economico finalizzati a favorire le opportunità di vita indipendente delle persone in condizione di non autosufficienza, anche sostenendo il necessario lavoro di cura. La Regione e gli Enti locali riconoscono altresì benefici di carattere economico per sostenere l'affidamento familiare di minori previsto dall'articolo 2, comma 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 Sito esterno (Diritto del minore ad una famiglia).
2. I benefici economici indicati al comma 1, denominati assegni di cura, sono previsti a favore di:
a) persone in condizione di non autosufficienza, in grado di procurarsi direttamente le prestazioni sociali e socio- sanitarie previste dal programma assistenziale individualizzato di cui all'articolo 7, comma 3;
b) famiglie che garantiscono le prestazioni socio-sanitarie previste dal programma assistenziale individualizzato, per consentire la permanenza al domicilio di persone non autosufficienti;
c) famiglie e persone singole che accolgono minori in affidamento familiare, secondo quanto previsto dalla legge n. 184 del 1983 Sito esterno.
3. Possono ottenere l'assegno di cura di cui al comma 2, lettera b) le famiglie presso cui vive la persona in condizione di non autosufficienza. Possono altresì ottenere l'assegno di cura i congiunti non conviventi o altre persone non legate da vincoli di parentela, purché abbiano relazioni significative con la persona da assistere e che assicurino un effettivo ed adeguato aiuto.
4. Le prestazioni garantite ai sensi del comma 2 integrano i servizi e le prestazioni compresi nei livelli essenziali sociali e socio-sanitari, previsti nel programma assistenziale individualizzato, garantiti dai Comuni e dalle Aziende unità sanitarie locali.
5. La Giunta regionale, previo parere della Commissione assembleare competente, stabilisce con propria direttiva le condizioni per la concessione degli assegni di cura, la loro entità, le procedure di concessione e le modalità di controllo dell'attuazione da parte del responsabile del caso del programma assistenziale individualizzato o, per i minori in affidamento familiare, del progetto educativo individuale.
Art. 13
Interventi di sostegno economico
1. abrogato.
2. I Comuni, per sostenere le responsabilità individuali e familiari, in alternativa ad interventi di sostegno economico ed in presenza di situazioni temporanee di gravi difficoltà finanziarie, possono concedere prestiti sull'onore a tasso zero secondo piani di restituzione concordati, tramite apposite convenzioni con istituti di credito e con la finanza etica. L'onere degli interessi è a carico del Comune. Il Fondo regionale per le politiche sociali riserva una quota per il concorso alle spese per la promozione di tali modalità di prestito.
Art. 14
Interventi per favorire il lavoro delle persone disabili
1. I benefici riguardanti la scelta della sede di lavoro ed il trasferimento, previsti all'articolo 21 ed all'articolo 33, comma 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 Sito esterno (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), al fine di promuovere e realizzare la piena integrazione nel mondo del lavoro delle persone disabili, sono estesi a tutte le persone che, a causa del loro handicap, non possono ottenere la patente di guida.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art. 49 della L.R. 22 dicembre 2009 n. 24, la Giunta regionale, con le procedure di cui al presente comma, previa verifica dei risultati della relativa sperimentazione, potrà estendere ad altri servizi che prevedono il concorso economico della Regione i principi previsti da tale disposizione, con particolare riferimento alla tutela delle famiglie numerose, fatta salva la normativa specifica per quelli sanitari e per i servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Per l’abrogazione del presente articolo, vedi quanto previsto dall’art. 88, comma 1, lettera b) e dall’art. 88, comma 2, L.R. 30 luglio 2015, n. 13

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