LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 64
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a)
la L.R. 17 febbraio 1978, n. 10 (Attribuzione ai Comuni delle funzioni, dei beni e dei rapporti patrimoniali dei disciolti EE.CC.AA. ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle funzioni di organizzazione ed erogazione dei servizi di assistenza previste dal D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 );
b)
la L.R. 12 maggio 1978, n. 16 (Contributo della Regione per l'estensione dell'assistenza farmaceutica ai pensionati delle categorie dei lavoratori autonomi, agli invalidi civili, agli invalidi di guerra e agli appartenenti alle categorie assimilate, nonché ai loro familiari a carico);
c)
la L.R. 2 settembre 1983, n. 35 (Amministrazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza già concentrate o amministrate dai disciolti Enti Comunali di Assistenza);
e)
la L.R. 1 giugno 1992, n. 27 (Criteri e procedure per la depubblicizzazione ed il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle Istituzioni pubbliche regionali ed infraregionale di assistenza e beneficenza).
2. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni:
a)
gli articoli 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18 e 20 della L.R. 8 aprile 1980, n. 25 (Prime norme di attuazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 in materia di assistenza sociale) ;
b)
i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 15, l'articolo 17-bis, il comma 4 dell'articolo 18 e l'articolo 19 della L.R. 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna);
c)
l'articolo 25 e le lettere c) e g) del comma 1 dell'articolo 28 della L.R. 14 agosto 1989, n. 27 (Norme concernenti la realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli);
d) è abrogato l'articolo 44 della L.R. 7 febbraio 1992, n. 7 (Ordinamento dei controlli regionali sugli Enti locali e sugli Enti dipendenti dalla Regione);
e)
l'articolo 4, i commi 1 e 2 dell'articolo 12, gli articoli 17, 18, 21, 22, 23, 24 e 25 della L.R. 3 febbraio 1994, n. 5 (Tutela e valorizzazione delle persone anziane - interventi a favore di anziani non autosufficienti);
f)
l'articolo 22 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 , modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 ) e successive modifiche;
g)
gli articoli 45 e 47 della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 (Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere);
h)
il comma 3 dell'articolo 1, il comma 5 dell'articolo 2, il comma 2 dell'articolo 3, le lettere c), d), e) del comma 1 dell'articolo 15, il comma 2 dell'articolo 16 della L.R. 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del D.P.R. 14 gennaio 1997 , nonché di funzionamento di strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-sanitaria e socio-assistenziale);