LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 66
Norme transitorie
1. Fino all'approvazione della direttiva di cui all'articolo 35, comma 2, si applicano i requisiti e le disposizioni adottate in attuazione della L.R. n. 34 del 1998 in materia di strutture residenziali e semiresidenziali socio- assistenziali e sociosanitarie.
2. I Comuni e le Province, fino all'approvazione della disciplina in materia di trasformazione delle Istituzioni prevista al Titolo IV, esprimono parere sulle modifiche statutarie ed istituzionali delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di interesse, rispettivamente, comunale o provinciale.
3. Ai procedimenti per la concessione di contributi iniziati sulla base delle norme modificate o abrogate dalla presente legge, non ancora conclusi alla data dell'entrata in vigore della stessa, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti. Ai procedimenti per la concessione di contributi in conto capitale di cui alla L.R. n. 2 del 1985 si applicano le disposizioni in materia di vincolo di destinazione d'uso di cui all'articolo 48, comma 6.
4. La disciplina in materia di accreditamento di cui alla presente legge si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della direttiva prevista all'articolo 38, comma 3, con le modalità dalla stessa indicate.
5. Fino alla conclusione dei procedimenti di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della Legge n. 328 del 2000 .