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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato29/11/2019
2. Testo Coordinato01/08/2019
3. Testo Coordinato03/06/2019
4. Testo Coordinato20/12/2018
5. Testo Coordinato25/11/2016
6. Testo Coordinato29/07/2016
7. Testo Coordinato09/05/2016
8. Testo Coordinato29/12/2015
9. Testo Coordinato30/07/2015
10. Testo Coordinato30/04/2015
11. Testo Coordinato12/03/2015
12. Testo Coordinato18/11/2014
13. Testo Coordinato18/07/2014
14. Testo Coordinato20/12/2013
15. Testo Coordinato21/12/2012
16. Testo Coordinato22/12/2011
17. Testo Coordinato12/02/2010
18. Testo Coordinato29/10/2008
19. Testo Coordinato26/07/2007
20. Testo Coordinato29/12/2006
21. Testo Coordinato28/07/2006
22. Testo Coordinato06/06/2006
23. Testo Coordinato18/02/2005
24. Testo Coordinato28/12/2004
25. Testo Coordinato01/08/2002
26. Testo Originale27/11/2001

Data di pubblicazione della legge modificante : 25/03/2004

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 24 marzo 2004, n. 5

Titolo VIII
SISTEMA DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE
Art. 51
Monitoraggio ed analisi d'impatto
1. A partire dal primo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione annuale in cui sono contenute le seguenti informazioni:
a) stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge per la realizzazione del sistema integrato;
b) evoluzione dei compiti assegnati ai soggetti attuatori;
c) modalità di finanziamento della legge, entità, fonti e criteri delle ripartizioni dei fondi agli Enti locali ed agli altri soggetti coinvolti nell'attuazione della legge.
2. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio un'analisi d'impatto. Tale analisi si concentra su:
a) i destinatari degli interventi del sistema integrato, valutando il grado di soddisfacimento dei bisogni degli utenti, nonché il livello di qualità dei servizi resi e degli interventi attuati;
b) gli Enti locali e gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione della legge, con riferimento alla capacità degli stessi di fare fronte ai compiti assegnati;
c) l'andamento della spesa sociale dei Comuni, in relazione ai servizi resi ed agli interventi attuati.
Art. 52
Valutazione dei servizi nell'ambito dei Piani di zona
1. I Comuni valutano, nell'ambito dei Piani di zona, l'efficacia e l'efficienza dei servizi, degli interventi e dei risultati conseguiti. Tale valutazione si realizza con il coinvolgimento degli utenti e dei soggetti che partecipano ai Piani di zona.

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