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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 24 marzo 2004, n. 5

L.R. 22 dicembre 2005 n. 20

Art. 22
Principi e criteri per il riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e la costituzione di Aziende pubbliche di servizi alla persona
1. La Regione, ispirandosi ai principi della legge n. 328 del 2000 Sito esterno e del D.Lgs. 4 maggio 2001 n. 207 Sito esterno (Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000 n. 328 Sito esterno), attua il riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di seguito denominato Istituzioni, e la loro trasformazione in Aziende pubbliche di servizio alla persona, di seguito denominate Aziende. La Regione valorizza il ruolo delle Aziende, le inserisce a pieno titolo nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e ne salvaguarda l'ispirazione fondativa. A tal fine la Regione:
a) prevede la trasformazione delle Istituzioni in Aziende di diritto pubblico o in Associazioni o in Fondazioni, secondo i criteri indicati all'articolo 23;
b) individua nello statuto dell'Azienda, dell'Associazione o della Fondazione lo strumento di disciplina delle finalità, delle modalità organizzative e gestionali, di elezione degli organi di governo, dell'ambito territoriale di attività;
c) prevede che l'ambito territoriale di attività dell'Azienda sia di norma rappresentato dal distretto e che ciascuna Azienda possa erogare servizi anche in più settori assistenziali;
d) prevede che le Aziende siano dotate di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti con atto del Consiglio regionale;
e) inserisce le Aziende nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e prevede la partecipazione delle stesse alla programmazione regionale e locale, anche tramite le loro associazioni più rappresentative;
f) prevede che i Comuni, singoli o associati, negli ambiti territoriali di attività, svolgano funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza sull'attività delle Aziende, anche coordinandosi con le Province, per maggiore uniformità;
g) prevede procedure semplificate e forme di incentivazione, in particolare finanziarie e fiscali, per la fusione di Istituzioni e per la trasformazione in Aziende;
h) assicura che gli statuti delle nuove Aziende, Associazioni o Fondazioni, prevedano negli organi di governo la presenza di soggetti privati o di rappresentanza dei soci, qualora siano previsti dagli statuti vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;
i) valorizza i patrimoni mobiliari ed immobiliari delle Aziende, promuovendo la predisposizione di strumenti e di modalità di gestione del patrimonio stesso che ne favoriscano la redditività, la trasparenza della gestione, nonché la promozione storico-artistica.

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