LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Art. 53
Modifiche alla L.R. 3 novembre 1988, n. 47
1.
Il comma 4 dell'articolo 4 della L.R. 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna) è così sostituito:
"4. L'area di sosta deve in ogni caso essere classificata come zona omogenea D o F, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, ovvero essere ricondotta alle attrezzature e spazi collettivi di cui all'articolo A-24, comma 2, lettera b) dell'allegato alla L.R. 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio). L'Amministrazione comunale potrà disciplinare, anche in aumento, gli spazi da destinare ai servizi igienici in generale, ai parcheggi, ecc. Qualora il Comune intenda adibire ad aree di sosta aree con diversa classificazione dovrà approvare apposita motivata variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7 dicembre 1978 n. 47 (Tutela e uso del territorio) e successive modifiche, con il rispetto dei criteri di cui ai commi precedenti. " .