LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Titolo V
STRUMENTI PER LA PROGRAMMAZIONE, LA CONCERTAZIONE E LA PARTECIPAZIONE
Art. 27
Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali
1. La Regione, valutato il Piano nazionale, approva il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, di seguito denominato Piano regionale, integrato con il Piano sanitario regionale ed in raccordo con gli atti di programmazione in materia educativa e formativa, del lavoro, culturale ed abitativa.
2. Il Piano regionale, di durata triennale, stabilisce gli indirizzi per la realizzazione e lo sviluppo del sistema integrato. In particolare il Piano definisce:
a) gli obiettivi di benessere sociale da perseguire ed i fattori di rischio sociale da contrastare, tenuto conto dell'evoluzione sociale ed economica del sistema regionale;
b) le caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi e degli interventi, che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire, secondo quanto previsto all'articolo 6;
c) i criteri di incentivazione dei programmi per la realizzazione degli obiettivi di promozione sociale di cui all'articolo 8, comma 3;
d) i criteri generali per garantire l'accesso prioritario ai servizi ed agli interventi;
e) i criteri, le modalità e le procedure per la concessione e l'utilizzo dei titoli per la fruizione di prestazioni e servizi sociali;
f) le modalità per il raccordo tra la pianificazione regionale e quella zonale, definendo in particolare linee di indirizzo e strumenti per la pianificazione di zona;
g) le modalità per il concorso dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c) alla definizione dei Piani di zona e gli indirizzi per assicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi;
h) gli obiettivi e le priorità per la concessione dei contributi per spese d'investimento di cui all'articolo 48.
3. Il Piano regionale può individuare ambiti di intervento che, per le caratteristiche presentate, richiedono la predisposizione di specifici Programmi di ambito provinciale. I Programmi provinciali ed i Piani di zona devono essere raccordati ed integrati.
4. Il Piano regionale definisce inoltre i criteri per la sperimentazione, nell'ambito dei Piani di zona, di servizi ed interventi volti a rispondere a nuovi bisogni sociali e ad introdurre modelli organizzativi e gestionali innovativi.
5. Il Piano regionale indica altresì gli ambiti di formazione e riqualificazione degli operatori sociali e socio- sanitari che concorrono alla definizione degli indirizzi programmatici e del piano poliennale di cui all'articolo 4 della L.R. 24 luglio 1979, n. 19 (Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni).
6. Il Piano è adottato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, acquisito il parere della Conferenza Regione- Autonomie locali, della Conferenza regionale del Terzo settore, e sentite le Organizzazioni sindacali.
Art. 28
Sistema informativo dei servizi sociali
1. La Regione e le Province istituiscono il sistema informativo dei servizi sociali nell'ambito del sistema informativo previsto dall'articolo 21 della legge n. 328 del 2000 .
2. Il sistema informativo dei servizi sociali assicura la disponibilità dei dati significativi relativi allo stato dei servizi ed all'analisi dei bisogni. Il sistema informativo è finalizzato alla programmazione delle politiche sociali, ad un corretto utilizzo delle risorse, nonché alla promozione ed attivazione di progetti europei ed al coordinamento con le strutture sanitarie e formative e con le politiche del lavoro e dell'occupazione.
3. I soggetti operanti nel sistema integrato sono tenuti, nel rispetto delle previsioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), a fornire annualmente alla Regione ed alle Province i dati necessari al sistema.
4. La Regione e le Province sono autorizzate, secondo quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996 , al trattamento, comunicazione e diffusione, anche in forma aggregata, dei dati raccolti da soggetti pubblici e privati.
5. Le Province curano e coordinano la rilevazione dei dati e li trasmettono alla Regione secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.
Art. 29
Piani di zona
1. Il Piano di zona, di ambito distrettuale, ai sensi dell'articolo 9 della L.R. n. 19 del 1994, ha durata triennale ed è predisposto sulla base delle indicazioni del Piano regionale. Il Piano di zona:
a) definisce, tenuto conto dell'intesa triennale da sancirsi in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali, il sistema locale dei servizi sociali a rete che garantisce i livelli essenziali delle prestazioni sociali. Provvede inoltre alla localizzazione dei servizi e può integrare, nel rispetto della compatibilità delle risorse, i livelli essenziali delle prestazioni sociali indicati dal Piano regionale;
b) definisce le modalità organizzative per l'accesso dei cittadini al sistema locale dei servizi sociali a rete, secondo i criteri di cui all'articolo 7;
c) individua le modalità per il coordinamento delle attività con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione scolastica, penitenziaria e della giustizia;
d) indica gli obiettivi e le priorità di intervento, inclusi gli interventi socio-sanitari, gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili, comprese quelle provenienti dal Fondo sanitario regionale, nonché la ripartizione della spesa a carico di ciascun soggetto firmatario dell'accordo;
e) indica gli interventi sociali da attuarsi nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana previsti all'articolo 30;
f) indica, sulla base del Piano regionale, le forme e le modalità di partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi;
g) individua i fabbisogni di formazione professionale degli operatori da segnalare alla Provincia, ai fini della programmazione della relativa offerta formativa;
h) indica, in ordine di priorità, gli interventi di costruzione e ristrutturazione finanziabili ai sensi dell'articolo 48, inerente al fondo sociale regionale per le spese d'investimento.
2. Il Piano di zona è volto a:
a) favorire la formazione di sistemi locali d'intervento fondati su servizi e prestazioni tra loro complementari e flessibili, anche attraverso il coinvolgimento delle risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella verifica dei servizi, al fine di una loro migliore programmazione;
b) qualificare la spesa, anche attivando risorse economiche, attraverso le forme di concertazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e).
3. Il Piano di zona, promosso su iniziativa del sindaco del Comune a ciò designato dai Comuni compresi nel territorio del distretto, è approvato con accordo di programma, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 3 della legge n. 328 del 2000 , tra i sindaci dei Comuni o tra gli organi competenti delle forme associative scelte dai Comuni, ai sensi dell'articolo 16 della presente legge, compresi nel territorio del distretto. Per gli interventi socio-sanitari, ivi compresi quelli connotati da elevata integrazione sanitaria, previsti anche dal Programma delle attività territoriali di cui all'articolo 3-quater, comma 2 del D.Lgs. n. 502 del 1992 , l'accordo è sottoscritto d'intesa con il direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 11, comma 2.
4. Le Province coordinano e partecipano alla definizione dei Piani di zona, assicurando il necessario supporto informativo e tecnico, anche avvalendosi di Osservatori provinciali delle politiche sociali. Le Province sottoscrivono gli accordi di cui al comma 3.
5. Alla definizione del Piano di zona concorrono, con le modalità indicate dal Piano regionale, i soggetti indicati all'articolo 2, comma 4, lettera c).
6. I soggetti del Terzo settore, gli altri soggetti senza fini di lucro indicati all'articolo 20, nonché le Aziende di cui all'articolo 25 concorrono alla definizione del Piano di zona, con le modalità stabilite tramite accordo tra i Comuni, e partecipano all'accordo di programma attraverso protocolli di adesione.
Art. 30
Interventi sociali per lo sviluppo e la riqualificazione urbana
1. Nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana di cui alla L.R. 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana), e dei piani pluriennali di sviluppo socio-economico delle zone montane, di cui alla L.R. 19 luglio 1997, n. 22 (Ordinamento delle Comunità montane e disposizioni a favore della montagna), sono individuati gli interventi sociali volti ad assicurare piena efficacia agli obiettivi degli stessi programmi e Piani.
2. Gli interventi sociali di cui al comma 1 si integrano nell'ambito del Piano di zona.
Art. 31
Programmi speciali di intervento sociale
1. La Regione promuove la realizzazione di programmi di intervento sociale finalizzati alla qualificazione di specifiche aree territoriali o alla soluzione di particolari problematiche sociali, favorendo la cooperazione tra gli Enti locali ed i soggetti pubblici e privati, il coordinamento delle iniziative e l'impiego integrato delle risorse finanziarie.
2. I programmi sono definiti tramite accordi promossi dalla Regione, cui possono partecipare gli Enti locali, le Aziende sanitarie ed i soggetti pubblici o privati che assumono obblighi per la loro realizzazione.
3. L'accordo, approvato con deliberazione della Giunta regionale, indica, tra l'altro, le azioni da realizzare e le relative modalità, la quantificazione delle risorse complessive, gli obblighi di ciascun aderente e la durata del programma. Con la medesima deliberazione sono assegnati i finanziamenti regionali per l'attuazione del programma.
Art. 32
Carta dei servizi sociali
1. I soggetti gestori adottano la Carta dei servizi, in conformità allo schema generale di riferimento previsto dall'articolo 13 della legge n. 328 del 2000 , al fine di tutelare gli utenti, assicurare l'informazione e la partecipazione degli stessi e la trasparenza nell'erogazione dei servizi.
2. L'adozione della Carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'autorizzazione al funzionamento.
Art. 33
Partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità e norme per la tutela degli utenti
1. La Regione e gli Enti locali assicurano la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi, anche favorendo l'attività delle associazioni di tutela degli utenti e delle organizzazioni sindacali.
2. Il Piano regionale individua gli strumenti e le modalità per assicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi e degli interventi previsti dalla presente legge, in raccordo con la disciplina di cui all'articolo 16 della L.R. n. 19 del 1994 in materia di Comitati consultivi degli utenti.
3. La Giunta regionale disciplina le modalità di presentazione dei reclami da parte degli utenti, tenuto conto della legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale) e della L.R. 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova disciplina del Difensore civico).