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Documento vigente: Testo Originale

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Art. 40
Titoli per la fruizione di prestazioni e servizi sociali
1. Gli Enti locali garantiscono le prestazioni ed i servizi sociali previsti all'articolo 6 e nell'ambito dei programmi individualizzati di cui all'articolo 7, comma 3, anche mediante la concessione ai destinatari di titoli di esenzione totale o parziale dalla partecipazione alla spesa, con indicazione delle prestazioni e dei servizi che devono essere erogati, delle caratteristiche degli stessi e delle modalità di fruizione.
2. I destinatari degli interventi che dispongono del titolo di esenzione scelgono, nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 38, comma 3, il soggetto cui rivolgersi per ottenere i servizi e le prestazioni definiti. I Comuni tenuti all'assistenza determinano le tariffe e le modalità di rimborso delle prestazioni totalmente o parzialmente esenti.
3. Il Piano regionale disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei titoli, individua i servizi e le prestazioni che possono essere fruite attraverso l'utilizzo degli stessi, nonché le relative procedure e definisce inoltre indirizzi volti a garantire i diritti dei cittadini nell'accesso alle prestazioni ed ai servizi erogati unicamente attraverso i titoli.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art. 49 della L.R. 22 dicembre 2009 n. 24, la Giunta regionale, con le procedure di cui al presente comma, previa verifica dei risultati della relativa sperimentazione, potrà estendere ad altri servizi che prevedono il concorso economico della Regione i principi previsti da tale disposizione, con particolare riferimento alla tutela delle famiglie numerose, fatta salva la normativa specifica per quelli sanitari e per i servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Per l’abrogazione del presente articolo, vedi quanto previsto dall’art. 88, comma 1, lettera b) e dall’ art. 88, comma 2, L.R. 30 luglio 2015, n. 13

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