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Documento vigente: Testo Originale

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Art. 45

(sostituito comma 4 da art. 20 L.R. 15 luglio 2016 n. 11)

Finanziamento del sistema integrato
1. Le risorse finanziarie del sistema integrato sono costituite da:
a) fondi statali;
b) fondo sociale regionale;
c) fondo sociale locale.
2. I Comuni, singoli o associati, istituiscono per il finanziamento degli interventi e dei servizi previsti nei livelli essenziali ed uniformi di assistenza un fondo locale di ambito distrettuale il cui funzionamento è disciplinato da apposito regolamento.
3. Nel fondo confluiscono le risorse pubbliche e le risorse dei soggetti privati che partecipano all'accordo di programma, attraverso i protocolli di adesione, ai sensi dell'articolo 29, comma 6. Al fondo locale possono concorrere donazioni, o altre liberalità da parte di soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, o da altri soggetti privati, anche non partecipanti all'accordo di programma, per il rafforzamento del sistema locale o per sperimentazioni miranti al consolidamento del sistema di protezione sociale e solidaristico.
4. Agli oneri derivanti dalle attività di formazione di cui all'articolo 34 si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti disponibili a valere sulla legge regionale n. 12 del 2003, nonché da finanziamenti provenienti dall'Unione europea per iniziative ed interventi in materia di politiche formative.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art. 49 della L.R. 22 dicembre 2009 n. 24, la Giunta regionale, con le procedure di cui al presente comma, previa verifica dei risultati della relativa sperimentazione, potrà estendere ad altri servizi che prevedono il concorso economico della Regione i principi previsti da tale disposizione, con particolare riferimento alla tutela delle famiglie numerose, fatta salva la normativa specifica per quelli sanitari e per i servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Per l’abrogazione del presente articolo, vedi quanto previsto dall’art. 88, comma 1, lettera b) e dall’ art. 88, comma 2, L.R. 30 luglio 2015, n. 13

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