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Documento vigente: Testo Originale

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Art. 46
Fondo sociale regionale
1. La Regione, per concorrere al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della presente legge, istituisce un fondo denominato Fondo sociale regionale.
2. Alla determinazione dell'entità del Fondo sociale regionale concorrono:
a) le somme provenienti dallo Stato a seguito del riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsto dalla legge n. 328 del 2000 Sito esterno;
b) le ulteriori risorse integrative regionali da determinarsi con legge di bilancio;
c) le eventuali altre assegnazioni statali vincolate ad interventi socio-assistenziali o socio-sanitari;
d) le risorse derivanti da organismi dell'Unione europea per iniziative ed interventi in materia di politiche sociali.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art. 49 della L.R. 22 dicembre 2009 n. 24, la Giunta regionale, con le procedure di cui al presente comma, previa verifica dei risultati della relativa sperimentazione, potrà estendere ad altri servizi che prevedono il concorso economico della Regione i principi previsti da tale disposizione, con particolare riferimento alla tutela delle famiglie numerose, fatta salva la normativa specifica per quelli sanitari e per i servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Per l’abrogazione del presente articolo, vedi quanto previsto dall’art. 88, comma 1, lettera b) e dall’ art. 88, comma 2, L.R. 30 luglio 2015, n. 13

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